In relazione al Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

13 marzo 2020

LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19 PER SOSPENSIONE ATTIVITÀDIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI
FINO AL 30 GIUGNO 2021

ISTRUZIONI OPERATIVE

DECRETO-LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 202
1

L’articolo 2 (in particolare commi 1-5) del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore con figlio disabile in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e grado.

Ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6stesso decreto). Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri

DURATA DEI BENEFICI

I benefici valgono dall’entrata in vigore del decreto (13 marzo) e fino al 30 giugno 2021. La domanda per fruire della prestazione lavorativa in modalità agile o del congedo, va presentata esclusivamente al dirigente scolastico.

LAVORO AGILE

Il presupposto è che il proprio figlio convivente sia minore di anni sedici.

In questi casi il personale docente e ATA può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

- alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

- alla durata dell’infezione da SARS Covid-19del figlio;

- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

CONGEDO PER FIGLI O CONVIVENTE FINO AI 16 ANNI

l congedo si può utilizzare nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il personale docente o ATA può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

- alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

- alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

- nonché alla durata della quarantena del figlio.

Se per figlio convivente minore di anni quattordici:

il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

Se per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni:

In questi casi il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERIODI DI CONGEDO PER FIGLI DISABILI

Il periodo di congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali:

- sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure

- siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Retribuzione

Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE
FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 12 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale per figli fino ai 12 anni o eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap in situazione di gravità (artt. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto:

- durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

- di durata dell’infezione da SARSCovid-19 del figlio;

- di durata della quarantena del figlio

possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità al 50%enon sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici predetti, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.

INCOMPATIBILITÀ

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire, del congedo, o di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (tali bonus non possono comunque essere fruiti dai dipendenti della scuola), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste

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Da/ Fonte/ Titolare»
Federazione UIL SCUOLA RUA
Documentazione
13 marzo 2021


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA

Dove


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