Il Decreto legge in Gazzetta Ufficiale il 29.01.2019 con le novità anche per l’opzione donna, l’APE sociale, la facoltà di riscatto e l’erogazione del TFS.

>

Federazione UIL SCUOLA RUA
Notizie> Previdenza
29 gennaio 2019

Quota 100:
il Presidente della Repubblica firma il decreto. Ecco cosa prevede

Lunedì 28 gennaio 2019, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (cosiddetto “decretone”) che è stato pubblicato già in Gazzetta Ufficiale il 29.01.2019. Elenchiamo in sintesi i provvedimenti che riguardano le pensioni:

QUOTA “100”

In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020, 2021, sia nel settore pubblico che nel privato, si potrà andare in pensione con un’età anagrafica di anni 62 e una contribuzione di anni 38, cosiddetta “Quota 100”. Per il settore privato esistono finestre d’uscita ogni 3 mesi (la prima decorre da 01.04.2019), mentre per il settore pubblico ogni 6 mesi (la prima decorre da 01.08.2019). Per il personale della Scuola e dell’AFAM esiste una sola finestra d’uscita rispettivamente 1° settembre (Scuola) e 1° novembre (Afam) di ciascun anno, con i requisiti di età anagrafica e contributiva che si raggiungono entro il 31 dicembre di ciascuno dei 3 anni di sperimentazione (art. 59 comma 9 Legge 449/1997). Tutti coloro che andranno in pensione con quota 100 non potranno svolgere altre attività lavorative fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia (67 anni). Potranno svolgere prestazioni occasionali per non più di € 5.000,00 lordi in un anno. Non ci sono penalizzazioni nel calcolo della pensione.

BLOCCO DELL’AUMENTO DEI REQUISITI PER L’ASPETTATIVA DI VITA
A decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 non si applica l’aumento per l’aspettativa di vita ai requisiti per il collocamento a riposo, per cui si potrà andare in pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, raggiungendo entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo di sperimentazione l’anzianità contributiva di anni 41 e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini.

Coloro i quali volessero avvalersi della “quota 100”, entro il 28 febbraio 2019 dovranno presentare le domande di dimissioni per l’accesso al trattamento pensionistico, essendo questa un’opzione volontaria.

NUOVA OPZIONE DONNA

Per l’anno 2019, per le donne che al 31.12.2018 posseggono una età di 58 anni o più e un’età contributiva pari o superiore a 35 anni, è possibile chiedere il collocamento a riposo optando per il calcolo contributivo della pensione. Sicuramente la domanda si farà on line tramite il sistema Polis e la scadenza sarà 28 febbraio.

APE SOCIALE
Viene rinnovata per l’anno 2019 la richiesta di accesso all’APE sociale per coloro che posseggono i requisiti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Pertanto, per l’ape sociale, si potrà fare domanda all’INPS e, ricevuta entro il 31 agosto 2019, dalla stessa la certificazione di accesso all’APE sociale, l’interessato potrà produrre domanda di dimissioni dal 1° settembre 2019 in forma cartacea, al Dirigente scolastico per l’accesso pensionistico al 1°settembre 2019

FACOLTA’ DI RISCATTO DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
In via sperimentale per gli anni 2019-2021 per tutti coloro che si trovano nel sistema di calcolo contributivo della pensione (persone che hanno iniziato a lavorare a decorrere da 01.01.1996)) viene introdotta la facoltà di riscattare periodi non lavorati compresi tra il primo giorno di lavoro e la data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 5 anni. Tale facoltà è consentita fino al 45° anno di età.

EROGAZIONE DEL TFS
Per coloro che intendono essere collocati in pensione con i requisiti previsti dal presente decreto, il TFS (o altre forme equivalenti) sarà erogato al raggiungimento dell’età per la vecchiaia (67 anni). C’è, comunque, la possibilità di ottenere subito un anticipo fino a € 30.000,00 chiedendolo ad intermediari finanziari o istituti di credito convenzionati, i quali applicheranno sulla somma concessa un tasso di interesse indicato nell’accordo quadro.
Da questo momento in poi, bisognerà comunque, attendere la pubblicazione di uno specifico  decreto da parte del Miur che deciderà le modalità di presentazione delle dimissioni (se in forma cartacea o con il sistema POLIS).

>>> Stiamo predisponendo una tabella sintetica per valutare la quantificazione dell’importo pensionabile sulla base della “Quota 100”.


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL Scuola
www.uilscuola.it

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a

UIL Scuola
Dove


<
Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» UIL Scuola_Info_29gen19_2019-01-29

RS non ha meriti e non è responsabile dei contenuti raccolti. Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it


<
N.d.R.

>>>
>>
>

Ultimo aggiornamento (Martedì 29 Gennaio 2019 21:15)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna