VII Commissione Istruzione Senato: audizione Uil Scuola
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UIL Scuola, 28 maggio 2015, Documento »
UIL Scuola DdL Scuola In premessa Vi comunichiamo che la protesta del personale della scuola nei confronti del provvedimento in questione tende ad intensificarsi. Proprio ieri abbiamo avuto occasione di partecipare, a Trapani, ad una assemblea cittadina affollatissima nel corso della quale con solide argomentazioni sono state rappresentate opinioni fortemente critiche nei confronti del testo proposto dal Governo e ora all’esame del Senato. In particolare evidenziamo come vengano minati aspetti essenziali della scuola statale, pluralismo culturale e libertà di insegnamento. Le ragioni della protesta di tutto il personale alla base dello sciopero del 5 maggio (618.000 partecipanti) ci fanno rivendicare radicali cambiamenti in merito a assunzioni per i precari, super poteri discrezionali per i dirigenti scolastici, tutele contrattuali ed avvio del negoziato per un contratto innovativo, considerando che è bloccato da otto anni. La Uil Scuola conferma, invece, la valutazione positiva in merito al piano di assunzioni, anche se non si comprende la esclusione per la scuola dell'infanzia e la incertezza per il personale Ata, sulla carta di 500 euro per l'auto formazione per gli insegnanti, per l'organico funzionale. Nello specifico del testo si sottopongono all’attenzione i seguenti punti: Ambiti territoriali e organico dell'autonomia All'art.8, comma 7, andrebbe precisato che le Direzioni regionali definiscono anziché promuovono le reti di scuole, in modo da assicurare omogeneità e certezza di competenza , in attesa che il decreto delegato intervenga nella governance. Si potrebbe far coincidere rete di scuola con ambiti territoriali per evitare sovrapposizioni e eccessive procedure. In tal modo la titolarità potrebbe avvenire dal 2016 direttamente alla rete, con maggiore facilità di assegnazione alla singola istituzione scolastica. Andrebbe eliminata l'attribuzione a settembre 2015 ad un ambito di livello provinciale. Il sistema, provvisorio solo per un anno, determinerebbe grandi ritardi e difficoltà nell'incrocio dirigenti che scelgono e docenti che chiedono, senza avere di fatto, considerati i tempi, nessun collegamento con i piani delle scuole. Si propone di riscrivere l'art. 9 in quanto darebbe, a nostro avviso, di fatto poteri discrezionali al dirigente scolastico. Piano di assunzioni Art. 10. - Si propone di eliminare, al comma 1, la determinazione della proposta di organico da parte della scuola, considerato che la tipologia delle assunzioni prescinde comunque da detto piano, che risulta quindi un inutile adempimento, tra l'altro con tempi improponibili per garantire le assunzioni dal 1 settembre. Al comma 7 eliminare la impossibilità di nomine a tempo determinato. Una volta definito l'organico dell'autonomia, non può essere vincolato solo al piano di assunzioni, ovviamente a parità di spesa. Prevedere un piano di assunzioni pluriennali, in relazione alla disponibilità dei posti per precari abilitati con oltre tre anni di servizio, ora nelle graduatorie di seconda fascia. Comitato di valutazione per conferma in ruolo e per attribuzione retribuzione di merito Art. 11 e art.13 - Si propone di lasciare il comitato solo con dirigente e docenti. E' molto pericoloso per la libertà di insegnamento e la qualità degli esiti formativi, prevedere la presenza di genitori e studenti, direttamente per l'anno di prova, e nei criteri per l'attribuzione di parte della retribuzione accessoria. Tale retribuzione, a nostro parere, va ricondotta alla delibera del collegio dei docenti per le scelte didattiche e attribuita dal dirigente in base ai criteri definiti nel contratto di istituto. Per un legame più diretto alla valutazione va prevista una articolazione del sistema con presenze tecnicamente competenti sul piano didattico e di area disciplinare con una presenza di ispettori che siano supporto agli insegnanti e alle scuole e partecipi al processo valutativo. Tutele contrattuali Art. 12 - Al comma 4, aggiungere "contrattuali". Gli obblighi formativi devono avere elementi certi di riferimento, gli adempimenti entro cui di svolgono sono quelli contrattuali. Art. 14 - Contratti a termine. A nostro parere l'art. va riscritto nella direzione di quanto indicato dalla corte europea, cioè va prevista la particolare situazione in cui sono consentiti contratti a termine oltre i 36 mesi, es. supplenze. Art.23 - Si propone di togliere la tipologia apprendistato nel primo rapporto di lavoro, sostanzialmente nel tirocinio. La retribuzione, a nostro parere, non va definita dal decreto delegato, ma dal contratto di lavoro, così come per il personale all'estero. Il problema è importante perché si elimina il rapporto contrattualizzato, sarebbe l'unica categoria di lavoro dipendente. Art.24, comma 5 - Andrebbe sostituito con un rinvio per gli aspetti che attengono il rapporto di lavoro al contratto, anziché farlo decadere in virtù di interventi legislativi. La Segreteria nazionale Uil Scuola |
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 03 Giugno 2015 10:05)