Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica: “… natura obbligatoria di tali attività”
Indicazioni operative. |
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USR Basilicata, 15 ottobre 2013, N. 5762 |
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ai Dirigenti Scolastici OGGETTO: Indicazioni operative per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado Con la presente si forniscono indicazioni operative volte ad di uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Obbligatorietà delle attività alternative L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge n. 121 del 25 marzo 1985, riconosce agli studenti o ai loro genitori la facoltà di scegliere se avvalersi o meno della religione cattolica. Il contenuto di detta normativa è stato recepito dall’art. 310 del D.Lvo 297/94 - T.U. sulla scuola. Inoltre il Ministero ha fornito indicazioni interpretative ed operative con varie circolari che si richiamano, tra le tante: C.M. n. 211 del 24/7/1986; C.M. n. 302 del 29/10/1986; C.M. n. 316/1987; C.M. n. 96/2012. Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 96 del 2012 “la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o dagli studenti stessi (nel caso di alunni frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore) all’atto dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine della iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati”. All’atto dell’iscrizione, coloro che hanno deciso di non avvalersi della Religione Cattolica devono indicare le attività alternative che intendono svolgere compilando l’apposito modello di cui all’allegato C. Coloro che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica possono scegliere fra le seguenti quattro opzioni: attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per glistudenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. La scuola ha l’obbligo di organizzare tali attività. La C.M. n. 18 del 4 luglio 2013 ribadisce che “…deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati…”. Contenuti e programmazione delle attività alternative all’I.R.C. Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n.316 del 28 ottobre 1987. Il compito di programmare tali attività spetta al Collegio dei Docenti, il quale deve definire i contenuti e gli obiettivi delle attività alternative nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa. Al riguardo si precisa che non esistono programmi specifici per le attività alternative, tuttavia il Ministero ha fornito al riguardo alcune indicazioni di massima con le seguenti circolari: C.M. n. 129 del 3.5.1986 avente per oggetto “IRC e attività alternative nella scuola elementare”; C.M. n. 130 del 3.5.1986 avente per oggetto “IRC e attività alternative nella scuola media”; C.M. n. 131 del 3.5.1986 avente per oggetto “IRC e attività alternative nella scuola superiore”. Individuazione docenti e pagamento delle ore alternative all’I.R.C. Con nota n. 26482 del 7 marzo 2011 il M.E.F. ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e alle modalità di retribuzione degli stessi: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”. Precisa la nota che, al fine dell’attribuzione delle ore da liquidare, possono identificarsi quattro tipologie di docenti: 1. Personale di ruolo interamente o parzialmente a disposizione della scuola. Come indicato nella Circolare C.M. del 29 ottobre 1986, n. 302, poiché lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra (nei limiti dell’orario d’obbligo) fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, i Dirigenti scolastici devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica prioritariamente ai docenti di ruolo in servizio nella rispettiva scuola. In tal caso, trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi. 2. Docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo. Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base. 3. Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo. In tale ipotesi le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale. 4. In via del tutto residuale (non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) personale supplente appositamente assunto. Trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del Miur e del Mef, l’onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell’infanzia (cap. 2156), la scuola primaria (cap. 2154), la scuola secondaria di primo grado (cap. 2155), la scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149). Si rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti. Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. IL DIRIGENTE
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Estratto |
Ultimo aggiornamento (Domenica 20 Ottobre 2013 23:42)