Certificato penale da richiedere ai sensi del D.Lgs. 39/2014
La nota dell’USR del Veneto. |
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1) Documentazione >
USR Veneto, 4 aprile 2014, N. 4837 |
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Ai Sigg.ri Dirigenti Oggetto: D.Lgs. 39/2014 – Certificato penale richiesto dal datore di lavoro. Si informa, per gli opportuni primi adempimenti, che in attuazione della Direttiva Comunitaria nr. 93/2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 68 del 22.03.2014, il D.Lgs. 39 del 04.03.2014. La nuova disposizione, che entrerà in vigore dal prossimo 6 aprile, introduce, all’art. 2, il nuovo art. 25 bis del d.p.r. 14.11.2002 n. 313 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, …”) che così recita: Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600‐bis, 600‐ter, 600‐quater, 600‐quinquies e 609‐undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25‐bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Eventuali indicazioni esplicative da parte dei competenti Uffici Centrali del Ministero saranno tempestivamente comunicate alle SS.LL. Cordiali saluti. IL VICE DIRETTORE GENERALE |
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