Applicazione D.M. n. 97 del 20/12/2012 e C.M. n. 98 del 20/12/2012.

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USP Pisa, 7 gennaio 2013, N. 61/C2



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XV – Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
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Prot. n.° 61 /C2  Pisa, 7 gennaio 2013

Ufficio Pensioni

(…Omissis…)

Oggetto: D.M. n. 97 del 20/12/2012 – C.M. n. 98 del 20/12/2012 - Cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013 - Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

Si comunica, con l’invito alla massima diffusione nei confronti del personale interessato, che sul sito INTRANET del MIUR sono stati pubblicati in data 20/12/2012 il D.M. n° 97  e la C.M. n° 98 di pari data  relativi alle cessazioni e al trattamento di quiescenza dal 1.9.2013.

In attesa di ulteriori delucidazioni e chiarimenti che potrebbero intervenire da parte del MIUR e/o dell’USR, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti salienti delle disposizioni normative in oggetto.

Il termine ultimo per la presentazione da parte del personale interessato delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio, nonché per la revoca di tali domande, è fissato al 25 gennaio 2013.

Tale termine è valido per tutto il personale della scuola, esclusi i Dirigenti Scolastici per i quali è prevista la data del 28.2.2013.

Il termine del 25.1.2013 deve essere rispettato anche da coloro che, possedendo i requisiti per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31/12/2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La medesima possibilità sussiste per i possessori dei requisiti della pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per le donne e 42 e 5 mesi per gli uomini) che non hanno ancora i requisiti anagrafici per la nuova pensione di vecchiaia.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

I requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31/12/2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. Per accedere al pensionamento dal 1 settembre 2013 le stesse devono aver conseguito i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2012.

Si evidenzia che il personale che alla data del 31/12/2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. n° 201 del 2011 (poi legge Fornero), sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per la cosiddetta quota e compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2013, dovrà essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio).

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono le seguenti:

il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013.

La pensione anticipata si consegue, a domanda, al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013. Va ricordato che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, predisposta previo preavviso di sei mesi, opera nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011.

Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, oltre all’art. 72, comma 7 della legge 133/2008 e la Direttiva Ministeriale  n° 94 del 4/12/2009, si raccomanda di prestare la massima attenzione all’art. 9, c.31, della L.122/2010 che prevede che i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni di personale, e che le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni, sono ridotte in misura pari all’importo dei trattenimenti in servizio.

Si ricorda, pertanto, che resta, immodificata, la possibilità di chiedere la permanenza in servizio per il personale che non sia in possesso alla data del  31/8/2013 dell’anzianità contributiva di 20 anni, mentre, essendo venuto meno con la nuova riforma pensionistica il concetto di massima anzianità contributiva, sono inapplicabili le disposizioni che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio per conseguire il massimo della pensione.

Si evidenzia in conclusione che le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto. La convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola.

Si sottolinea altresì che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 97 l’accertamento dell’esistenza o meno del diritto a pensione da quest’anno per il personale assunto in ruolo dopo il 2000, è di competenza delle Istituzioni Scolastiche, Si raccomanda di comunicare dettagliatamente allo scrivente i periodi che determinano tale diritto al fine di consentire all’Ufficio di predisporre per tempo i relativi trattamenti economici.

La Dirigente
Maria Alfano


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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 09 Gennaio 2013 22:24)