Obbligo vaccinale e diniego di accesso alle scuole dell’infanzia, Emilia Romagna
Ci sono obblighi per dirigenti scolastici, docent e personale ATA. |
> |
1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR, N.17033.07-09-2017»
MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0017033.07-09-2017 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ai Dirigenti scolastici Oggetto: Obbligo vaccinale e diniego di accesso alle scuole dell’infanzia - Suggerimenti operativi per l’Emilia-Romagna Per assicurare la tutela della salute pubblica, la Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", ha subordinato la frequenza delle scuole del Sistema nazionale di istruzione - per i minori fino a 16 anni - all’adempimento dell’obbligo vaccinale. Per l’attuazione dell’obbligo di legge nel corrente anno scolastico, sono state fornite alle SS.LL. indicazioni operative dall’Amministrazione Centrale di questo Ministero dell’Istruzione (Circolari prot. n. 1622 del 16.08.2017 e prot. n. 26382 del 01.09.2017, quest’ultima congiunta con il Ministero della Salute). Si rinvia alla attenta disamina delle predette. A supporto delle azioni di competenza delle SS.LL., in data 31 agosto 2017, lo scrivente ha convocato sul tema specifica conferenza dei servizi per le scuole dell’infanzia dell’Emilia-Romagna. I materiali presentati nell’occasione sono disponibili al link: Per rispondere a specifiche richieste di chiarimento pervenute in questi giorni da diversi Dirigenti scolastici di scuola dell’infanzia e considerato l’imminente avvio delle lezioni, si forniscono con la presente ulteriori suggerimenti operativi - condivisi con gli Assessori regionali in indirizzo - che le SS.LL. potranno valutare nell’ambito della personale responsabilità dirigenziale. Come noto, la Legge prescrive che i genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia, alle sezioni primavera e alle scuole private iscritte nel registro regionale delle scuole non paritarie, entro il prossimo 11 settembre, debbano presentare, alternativamente, uno dei sotto riportati documenti: 1. idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in base all’età; 2. oppure, idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle vaccinazioni obbligatorie; 3. oppure, formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente; 4. oppure, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra, si configura quale requisito di accesso alle scuole dell’infanzia e pertanto, come richiamato dalla citata Circolare del 01.09.2017, a decorrere dal 12 settembre 2017, i minori per i quali non risulti agli atti della scuola uno dei predetti documenti, “non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia”. L’obbligo vaccinale infatti, come rimarcato nelle richiamate Circolari, trova fondamento nella “prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica” e mira alla “tutela della salute collettiva”. Nell’ipotesi di diniego dell’accesso alla scuola dell’infanzia e al fine di ridurre le possibili complessità connesse al delicato tema, si suggerisce anzitutto che la comunicazione ai genitori sia curata personalmente dalle SS.LL. o da docente al tal fine designato (es. responsabile di plesso). Il diniego dell’accesso, peraltro, assume rilievo amministrativo e il procedimento relativo dovrà concludersi con provvedimento opportunamente formalizzato e adeguatamente motivato. A questi fini, in allegato alla presente, si offre ai Dirigenti delle scuole dell’infanzia statali dell’Emilia-Romagna una ipotesi di provvedimento - ampiamente rivedibile e adattabile alle situazioni contingenti - elaborato d’intesa con l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.
Fermo il rispetto dell’obbligo vaccinale introdotto dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, qualora si presentasse alla scuola dell’infanzia un minore per il quale fosse stato predisposto provvedimento di esclusione dall’accesso ai servizi, si raccomanda di evitare qualsivoglia conflitto relazionale e clamore comunicativo. Il contesto scolastico, infatti, è per sua natura volto al prudente contenimento anche di eventuali situazioni di contrasto e richiede sempre, anche nelle circostanze più complesse, la ricerca di un dialogo costruttivo. Pertanto, laddove avesse a determinarsi l’ingresso a scuola di un piccolo per cui sia stata disposta l’esclusione dall’accesso ai servizi, in ragione della necessità di cura della salute personale e pubblica dei minori comunque presenti, le SS.LL. vorranno tempestivamente segnalare la circostanza al Referente dei servizi vaccinali dell’ASL del territorio dell’Istituzione scolastica - si allegano i riferimenti forniti dall’Assessorato alla politiche per la salute - e allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, per l’eventuale raccordo con l’Autorità giudiziaria, ove necessario. Le segnalazioni di che trattasi, aggiuntive rispetto a quella da inviare dopo il termine utile per la presentazione della idonea documentazione, oltre ad apparire modalità adeguata di bilanciamento degli interessi rispetto alle responsabilità dei Dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia, paiono altresì opportune ai fini di tutela dei minori tutti. Il Direttore Generale Allegato 1 - Ipotesi provvedimento diniego dell’accesso* |
< |
* Allegato 1 - Ipotesi provvedimento diniego dell’accesso ALLEGATO 1 ALLA NOTA DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA DEL 7.09.2017, AVENTE AD OGGETTO: “OBBLIGO VACCINALE E DINIEGO DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA – SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L’EMILIA-ROMAGNA” FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 3, COMMA 3, DL 73/2017, IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci"; VISTE la nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1622 del 16.8.2017, nonché la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della Salute n. 1679 del 01.9.2017; VISTA la nota congiunta dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e dell'Assessorato Regionale alla Salute n. 16142 del 25.8.2017 avente ad oggetto "Obbligo Vaccinale per gli alunni delle scuole dell’infanzia dell’Emilia-Romagna semplificazione delle procedure a carico delle famiglie e delle scuole"; VISTI gli artt. 3, comma 1, e 5 che prevedono l’obbligo di presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’altra documentazione alternativa entro il 10 settembre 2017, giorno festivo e, quindi, entro il successivo 11 settembre; TENUTO CONTO che la presentazione della documentazione predetta costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia; PRESO ATTO della mancata presentazione entro il termine predetto della documentazione in questione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, del minore ____________; VISTO l’art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; RITENUTO che sussistano nel caso ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, rinvenibili nelle finalità che le norme richiamate intendono perseguire; VISTO il Decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196; TUTTO ciò esaminato e valutato; DISPONE al minore __________ nato a ___________ il __________, iscritto per l'a.s. 2017/2018 presso questa Istituzione Scolastica è negato l'accesso al servizio educativo per la scuola dell'infanzia. Il predetto minore rimane iscritto e potrà avere nuovamente accesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, nel termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso ovvero al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo ricevimento. Il Dirigente Scolastico ________________________ Agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore ______________ |
|
Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link*» USR Emilia Romagna USR ER, Materiali |
< |
RS > Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali. |
< |
< www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it
Ultimo aggiornamento (Sabato 09 Settembre 2017 23:01)