Permessi per il diritto allo studio e corsi post-universitari previsti (?) dagli statuti delle università e/o riconosciuti dal MIUR
1) Documentazione (sito esterno)
USR Toscana, Parere, 07-03-2016 »
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Al Dirigente Scolastico dell’[…Omissis…] Oggetto: Permessi per il diritto allo studio Con riferimento alla nota di codesta Istituzione Scolastica relativa alla fruibilità dei permessi per il diritto allo studio da parte del docente […Omissis…], si evidenziano le seguenti perplessità rimettendo, in ultimo, la questione alle valutazioni della S.V.. - L’art. 2 del CCIR sottoscritto il 26/11/2012 prevede che i permessi retribuiti siano concessi per la frequenza di corsi che consentano il conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari previsti dagli statuti delle università e/o riconosciuti dal MIUR facendo esplicito richiamo all’art. 3 del D.P.R. 395/88 nel quale sono previste istituzioni statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Nella situazione specifica non siamo dunque in presenza di una Università italiana o che possa rilasciare un titolo avente valore legale nel nostro ordinamento ma di una Università europea di cui andrebbe verificato il collocamento nel sistema di istruzione spagnolo. Ciò in quanto i titoli sono da considerarsi “ufficiali” se rilasciati da autorità del sistema educativo in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia di istruzione. I titoli conseguiti in altri paesi sono oggetto di riconoscimento/equipollenza a quelli italiani mediante specifiche procedure, attivate su istanza dell’interessato successivamente al conseguimento del titolo stesso, e che necessitano di documenti relativi alla validità del titolo e dell’istituzione che lo ha rilasciato. Non appare pertanto immediatamente riconducibile il titolo conseguibile dal docente in questione, ad un titolo previsto dall’ordinamento italiano; a ciò si aggiunga, altresì, che non si tratta di un titolo necessario né per l’accesso all’insegnamento né a pubblici concorsi ma determinante una sorta di arricchimento professionale. - L’altro rilevante aspetto è legato alla modalità di fruizione delle ore di permesso in forma giornaliera continuativa. Tale metodologia comporterebbe dunque un’assenza protratta del docente che renderebbe necessaria una qualche sostituzione dello stesso. L’art. 10 del citato Contratto Integrativo prevede che il Dirigente Scolastico adotti prioritariamente idonee misure organizzative (variazione oraria, cambi turni etc.) per sopperire tale assenza e, solo qualora ciò non fosse possibile, sostituisca il docente con personale eventualmente a disposizione. L’ipotesi di stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, comportando un ulteriore aggravio di spesa, va dunque valutata tenendo anche conto della vigente normativa in materia. - Il computo delle ore di permesso appare altresì poco chiaro in quanto, non avendo fornito un dettagliato piano di frequenza all’interno del periodo richiesto, rischierebbero di essere computati sia i giorni di effettivo tirocinio che quelli in cui il docente potrebbe non essere impegnato in alcuna attività e per i quali l’assenza non può essere coperta con le ore di permesso in questione. - Riguardo alla certificazione da presentare a giustifica dell’assenza, in analogia ai corsi frequentati in Italia, sarà necessaria l’attestazione giornaliera ed oraria di presenza accompagnata, a parere dello scrivente ufficio, da una sorta di dichiarazione consolare di riconoscimento dell’Istituzione presso la quale il tirocinio sarà svolto. IL DIRIGENTE |
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