Le modifiche alla legge 104/92
La UIL Scuola mette a disposizione dei colleghi una scheda sintetica.
Il documento serve per per facilitare la lettura dei cambiamenti apportati all’art. 33 della legge n. 104 /1992, dall’art. 24 del ddl n. 1167-B approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.):
E’ stato sostituito il comma 3, che ora stabilisce:
…Omissis…
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
…Omissis…
>>>Le novità in pratica:
1) il parente o affine da assistere deve essere ordinariamente entro il secondo grado (il terzo grado è ammesso soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti); (a)
2) non si fa più riferimento alla “convivenza” della persona da assistere;
3) un solo lavoratore può assistere la stessa persona con handicap grave;
4) entrambi i genitori, anche adottivi, posso assistere il figlio con handicap grave, in maniera alternata e non contemporanea.
(a) Esemplificazione per il calcolo dei gradi di parentela ed affinità (ex articoli 74, 75 e seguenti del codice civile):
primo grado
-> parenti: figli e genitori
-> affini: suoceri, genero, nuora;
secondo grado
-> parenti: fratelli e sorelle; nonni e nipoti (diretti)
-> affini: cognati/e;
terzo grado
-> parenti: nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni); bisnipoti e bisnonni;
-> affini: zii/e del coniuge
E’ stato sostituito il comma 5, che ora stabilisce:
…Omissis…
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
…Omissis…
La novità in pratica:
chi assiste il parente con handicap può richiedere il trasferimento vicino al domicilio della persona da assistere e non più al proprio domicilio.
E’ stato introdotto il comma 7 bis, che stabilisce:
…Omissis…
«7-bis.
1. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
…Omissis…
>>> Le novità in pratica:
1) decadenza immediata dal diritto ai benefici in caso di perdita delle condizioni, fatta salva l’azione disciplinare;
2) il diritto all’assistenza al figlio maggiore di tre anni, ma minorenne, è esteso esplicitamente ai genitori adottivi;
3) sono stati abrogati ulteriori riferimenti residui alla situazione di "convivenza"
>>> Con i commi n. 4, 5 e 6 sono state introdotte delle norme per la raccolta sistematica dei dati relativi alla fruizione dei benefici di cui al novellato art. 33 della legge 104/1992.
Documentazione disponibile
La scheda (in formato pdf) da scaricare
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N.d.R.: Il materiale presentato è una rielaborazione a cura della Segreteria della UIL Scuola di Pisa, su dati pubblici. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.
Ultimo aggiornamento (Giovedì 11 Marzo 2010 01:22)