Le disposizioni per la scuola secondaria, i nuovi percorsi dell'istruzione professionale¸ FP, Istruzione degli adulti e sui posti di sostegno.

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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV
m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0013520.29-04-2021

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.

[… Omissis …]

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22

[… Continua dalla prima parte
Introduzione nota

Organico triennale dell’autonomia 2021/22
Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto).
Potenziamento dell’offerta formativa
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria …]

Disposizioni comuni per la scuola secondaria

La situazione emergenziale originata dalla pandemia da Covid-19 ha determinato una generale difficoltà nell’erogazione del servizio scolastico, assumendo tratti di particolare complessità nelle scuole secondarie di secondo grado.

Si suggerisce pertanto particolare attenzione nello svolgimento delle procedure di competenza e si raccomanda, tenuto conto delle disponibilità di organico, di assicurare flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente iniziali, comunque nel rispetto del contingente assegnato a ciascun Ufficio scolastico regionale.

L’organico della scuola secondaria è determinato sulla base delle aggiornate classi di concorso definite dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e dal D.M. 259 del 9 maggio 2017. L’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal sistema informativo (funzione “classi su classi di concorso”). Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curricolo presente nell’istituzione scolastica. In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’art 21 del CCNI triennale sulla mobilità, sottoscritto in data 6 marzo 2019, nel rispetto delle precedenze, di cui all'art. 13 del medesimo.

Le SS.LL. avranno poi cura di attivare tempestivamente le procedure di mobilità, a domanda e d’ufficio, del personale risultato definitivamente soprannumerario.

In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo. In mancanza delle citate situazioni, il Dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento.

Nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi dell’art 4 del citato D.M. 259, si ribadisce, come per l’anno scorso, che il personale a tempo indeterminato, assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso, mantenga le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale, si applicano le disposizioni, di cui all’art 14, commi 17 e ss., del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, relative al personale in esubero. Nel caso in cui detto personale abbia già presentato domanda di trasferimento, salvo i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, si ricorda che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti Ordinanza del Ministro dell’istruzione 29 marzo 2021, n.106, recante “Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22”.

Ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico.

Per l’ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata, sin dall’anno scorso, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune. Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede. Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto; nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti, andrà rideterminato il relativo totale sia delle cattedre interne che delle ore residue agendo sull’apposita funzione di rettifica, le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche anche su diverso comune.

I percorsi di secondo livello, del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado, costituiscono una sede di organico separata da quella diurna; eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

Istruzione secondaria di I grado

Come è noto, la scuola secondaria di I grado è regolata dall' art. 5 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all’interno dell’organico dell’autonomia.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall' art. 5 del citato Regolamento, approvato con dPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane, assicurando almeno due o tre rientri settimanali, e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.

Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’art.12 del D.lgs. n.60/2017 con riferimento all'insegnamento dello Strumento musicale, rimangono confermati per l’a.s. 2021/2022 i criteri fissati dalla normativa vigente (D.M. 6 agosto 1999, n. 201) ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti.

Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni, per ciascuno dei quattro strumenti musicali, non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento, che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell’istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.

Istruzione secondaria di II grado

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l’unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.

Nelle classi prime dei percorsi ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese L2, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento di L2 (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell’istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera sono accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricoli, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’offerta formativa. Per gli istituti tecnici e professionali, nei limiti dell’organico dell’autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20 per cento del monte ore previsto dal quadro orario.

Per l’istruzione liceale, tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di studio. Per l’istruzione tecnica e professionale si fa riferimento alle quote di flessibilità previste dai rispettivi D.P.R. 88/10, 87/10 (solo in via transitoria per le classi quinte dell’istruzione professionale, secondo quanto previsto dall’art.14 D. lgs. 61 del 2017).

L’utilizzo di dette quote di autonomia non deve determinare esuberi di personale. Le variazioni all’unico organico dell’autonomia apportate in ordine alle quote citate sono operabili considerando i contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variate tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovranno operare attraverso l’apposita funzione ‘rettifica ore residue per flessibilità didattica’ le variazioni in parola, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.

L’organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, è definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l’attribuzione di risorse aggiuntive in base alla L. 145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, l’organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l’insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d’insieme attivato all’interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre. Si richiama quanto già indicato con Nota Miur n. 22165 del 19/5/2017, nella fase di determinazione dell’organico da parte degli Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione scolastica.

Per quanto attiene all’organico del liceo musicale e coreutico - sezione coreutica, gli Uffici scolastici regionali, a seguito dell’attivazione delle classi nel rispetto dei quadri orari indicati nel D.M. 259 del 9/5/2017 e delle Linee guida contenute nel decreto interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, potranno assegnare, su richiesta dei Dirigenti scolastici, risorse aggiuntive per l’attivazione di entrambe le sezioni “Danza classica” e “Danza contemporanea” nelle classi terza, quarta e quinta dei licei coreutici, in considerazione della consistenza numerica delle classi interessate, ricorrendo anche al potenziamento senza creare esuberi.

Per quanto riguarda l’attivazione di classi prime di liceo musicale e coreutico, si rammenta che, ai sensi della nota DGOSV n.20651 del 12 novembre 2020 “Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico,”(2020/21) “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 89/2010 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 382/2018, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”.

Ai sensi della medesima nota, per quanto riguarda le sezioni a indirizzi sportivo dei licei scientifici, si rappresenta che “sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2021/22, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica”.

Le sezioni sperimentali di liceo classico europeo istituite presso le istituzioni convittuali o educandati sono confermate nella loro attuale numerosità. Ulteriori sezioni possono essere attivate con decreto motivato del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale nei limiti dell’organico regionale assegnato, presso le medesime istituzioni ove i percorsi sono già istituiti, ovvero in ulteriori istituzioni educative, esclusivamente in presenza del decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 275/99.

Nel caso di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con specifico provvedimento, attese la peculiarità delle sperimentazioni e la curvatura tipica di ciascuna di esse, anche per questo anno, in linea con gli anni precedenti, lo sviluppo dell’organico è affidato alla competenza dei Dirigenti scolastici in raccordo con gli Uffici scolastici territorialmente competenti. Gli Uffici scolastici regionali avranno cura di verificare la corrispondenza tra quanto inserito a sistema e i relativi piani orari della sperimentazione contenuti nei decreti autorizzatori

Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del Regolamento relativo all'istruzione tecnica e l’art. 4, comma 6 del d.lgs. 61/2017 relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica.

Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'anno scolastico 2021/2022 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti citati, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti di istruzione superiore e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione della soprannumerarietà nella scuola e in subordine dell’esubero nella provincia. La richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici scolastici regionali, nel limite della dotazione organica dell’autonomia.

Istruzione secondaria di II grado (nuovi percorsi dell'istruzione professionale di cui al d.lgs. 61/2017

A seguito dell’intervento legislativo di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, la formazione del monte ore disponibile per la costituzione delle cattedre presenta un percorso in parte diverso dagli altri ordini di scuola.

Il regolamento adottato con decreto Miur n. 92 del 24 maggio 2018 prevede, infatti, che per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P. possano utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel PECUP. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale), nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.

Tale quota di autonomia potrà essere però utilizzata tenendo presenti i seguenti vincoli:

- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell’area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di esse nei quadri orari;

- per le classi di concorso relative agli insegnamenti e alle attività dell’area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.

Pertanto, relativamente alla maggior parte delle classi di concorso, il sistema informativo elaborerà il numero delle ore complessivamente disponibile nelle classi di istruzione professionale (classi prime, seconde e terze a.s 2021/2022 dei nuovi percorsi) sulla base dei nuovi piani orario di cui al Regolamento sopra citato.

Le istituzioni scolastiche avranno la facoltà, mediante apposita funzione del sistema informativo, di variare in aumento o in diminuzione (in tale ultimo caso nel limite del 20% del monte ore totale calcolato per ciascuna classe di concorso relativamente all’insegnamento correlato); in questa operazione il sistema informativo garantisce che sia rispettato il monte ore complessivo per classe previsto dagli ordinamenti.

Per gli insegnamenti dell’area di indirizzo, per i quali è previsto un range di variazione (min/max) nei quadri orari, il sistema informativo “caricherà” il monte orario minimo, lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di distribuire i residui sulle altre classi di concorso e pertanto sugli altri insegnamenti.

Come già precisato nella nota dello scorso anno, per due aree (la disciplina Scienze integrate e l’area laboratoriale con compresenze di 6 ore) il sistema informativo non sviluppa un monte ore per ciascuna classe di concorso, lasciando alle istituzioni scolastiche l’autonomia di inserire le classi di concorso opzionabili ed il relativo fabbisogno in ore complessive, fatto salvo il limite del quadro orario generale.

Per quanto concerne le compresenze, il sistema consentirà l’acquisizione delle ore su una o parte delle classi di concorso facenti parte delle compresenze previste, senza alcun controllo da parte del sistema (salvo quello finale che prevede l’esatta corrispondenza dei valori rettificati con il monte ore complessivo). Si precisa che, se tra le classi di concorso delle compresenze è prevista una classe di concorso già presente tra quelle dell’area di indirizzo, la classe di concorso in questione compare solo una volta nell’area di indirizzo.

Si ribadisce che le discipline di scienze motorie e religione cattolica non sono variabili a sistema.

Una volta che ciascuna istituzione scolastica avrà inserito il dato relativo alle due particolari aree sopra menzionate ed avrà eventualmente variato il fabbisogno orario delle varie classi di concorso secondo quanto indicato in premessa, il sistema informativo sommerà gli apporti orari così determinati a quelli delle altre classi di istruzione professionale del vecchio ordinamento, nonché, ove si tratti di istituti di istruzione superiore, anche a quelli degli altri ordini di scuola. Il totale complessivo delle ore così definito verrà diviso per 18 ai fini della determinazione delle cattedre ed eventuali spezzoni.

Relativamente alla costituzione delle cattedre, come previsto dall’art.9, comma 4, del D.lgs. 61/2017, i Dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali verificano che il percorso proposto non determini situazioni di esubero.

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Per quanto attiene ai raccordi con il sistema IeFP e la sussidiarietà, si richiama quanto previsto nel decreto Miur 17 maggio 2018 Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.

I percorsi triennali e quadriennali di IeFP per il conseguimento di una delle qualifiche o dei diplomi professionali sono previsti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 19/01/2012, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012, nonché dall’Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 1 agosto 2019 (riguardante l’integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) in vigore dall’a.s. 2020/2021.

Tali percorsi possono essere realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo i criteri e le modalità definiti con il decreto 17 maggio 2018, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, ferma restando la competenza delle Regioni e l’accreditamento dei suddetti istituti nell'ambito della programmazione regionale.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell'accordo territoriale tra USR e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale frequentato.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall' applicazione del criterio prima descritto.

L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell' ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Istruzione degli adulti

Ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo dPR, tenuto conto dei Quadri orari di cui agli allegati A.3 e B.2 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo dPR, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, del medesimo dPR.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro, siglati il 10 novembre 2010 ed il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell’Interno, e ai compiti attribuiti alle Commissioni, di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi “diurni”, non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie saranno utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l’attivazione nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa delle misure di sistema di cui all’art. 3, comma 4, del D.P.R. 263/12, come richiamate dalla nota DGOSV prot.n. 7755 del 3 maggio 2019, e dei percorsi di cui all’art. 4, comma 7, del citato D.P.R 263/12.

I percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, come disposto dalla nota DGPER n. 19400 del 3 luglio 2015 e ribadito con nota DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019. Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, e in particolare l’avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico–organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane da realizzare attraverso le “aggregazioni di studenti” disposte con il D.I. 12 marzo 2015 (paragrafo 4.3 delle Linee guida pag. 29).

Il personale che dovesse nell’arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi all’interno dell’ambito territoriale di riferimento.

Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena

Negli istituti di prevenzione e pena il numero dei docenti è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado, sia per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, sia per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti nell’ambito del rispettivo organico dell’autonomia, raccordandosi con l’Istituto di prevenzione e di pena.

Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quello di favorire l’esercizio del diritto allo studio e il reinserimento positivo nella vita sociale del detenuto, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l’Istituto di prevenzione e pena le modalità di erogazione dei corsi stessi, assicurando, in ogni caso, l’attivazione, nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia, di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione e pena.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d’intesa siglato il 19 aprile 2016 dal MIUR e dal Ministero della Giustizia all’applicazione delle “misure di sistema” finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al D.I. 12 marzo 2015 (LG, 3.6), nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle specifiche dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

Posti di sostegno

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni con disabilità, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, sempre tenendo conto della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del dPR 81/2009. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal dPR 81/2009, art. 5, commi 2 e 3. È stata inoltre prevista, ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n. l04, convertito con legge 128 dell'8 novembre 2013, l'unificazione delle aree scientifica (ADOl), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente e di sviluppo organico saranno effettuate tenendo conto dell'unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità.

Con l’occasione, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di trasmettere a questa Direzione, entro il 30 novembre, i decreti autorizzativi dei posti in deroga e successive integrazioni secondo quanto previsto con l’articolo 18 del decreto organici 2017/18.

Si rammenta che, in attuazione del decreto legislativo 13/04/2017, n. 66, recente “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107è stato adottato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 29.12.2020 n.182, con cui sono state definite le modalità, tenuto anche conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per l’assegnazione delle misure di sostegno didattico, di cui al succitato art.7.

Fatta salva l’intera disciplina di dettaglio cui integralmente si rinvia, si riportano in particolare le disposizioni di cui all’art.8, comma 1, del decreto legislativo 13/04/2017, n. 66: “1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica”; e all’art.10, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo: “1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. 2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno”.

Scuole presso gli ospedali

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli ospedali che costituiscono sezioni separate rispetto alle sedi di organico dell’autonomia che le comprendono.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

L'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo, secondo l’obiettivo del contingente indicato.

Istituzioni educative

Le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/09. In base all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012.

Si prega di dare la massima diffusione della presente presso i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali e presso i Dirigenti scolastici e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell’Istruzione
Nota N. 13520
29 aprile 2021


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ministero dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it/

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RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >
UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MI (exMIUR)_N-13520_29APR2021 = RS_2021-05-01»
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< N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»

Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22: prima parte
La nota del MI che “dispone istruzioni operative inerenti allo schema di decreto interministeriale relativo all’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2021/22”.


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Ultimo aggiornamento (Sabato 01 Maggio 2021 22:37)

 

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