Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22: prima parte
La nota del MI che “dispone istruzioni operative inerenti allo schema di decreto interministeriale relativo all’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2021/22”. |
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Ministero dell’Istruzione Ai Direttori Generali degli Uffici OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22 La presente nota dispone istruzioni operative inerenti allo schema di decreto interministeriale relativo all’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2021/22 sul cui testo è stato acquisito recentemente il formale concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sul testo del documento suindicato. Questo documento è finalizzato a garantire la continuità dell’azione amministrativa nell’utilizzo dell’organico di diritto, secondo i dettati del quadro normativo vigente ad esso dedicato e ad invarianza di organico 2021/22 rispetto a quello dell’anno precedente. In occasione della predisposizione dell’organico di fatto e dell’avvio dell’anno scolastico, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, legata alla pandemia da COVID-19, potranno essere ulteriormente ampliati i margini di flessibilità anche sulla base delle ulteriori risorse che verranno rese disponibili. Ciò premesso, nell’anno scolastico 2021/22, il riparto regionale e il numero complessivo dei posti comuni dell’organico di diritto rimane immutato rispetto al precedente anno scolastico, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, così come già concordato con il Ministero dell’economia e delle finanze, con le note n. 21880 del 10 novembre 2020 del Ministero dell’istruzione e n.18502 del 15 novembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze. È comunque attuato l’adeguamento dell’organico di diritto a quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, ai sensi del quale è previsto per l’a.s. 2021/22 una riduzione dei posti comuni, a livello nazionale, in misura pari a 650 unità – di cui 486 posti di ITP e 164 posti per docenti laureati. Non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto, mentre sono recepite, in merito ai posti per il sostegno e ai posti per il potenziamento, le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n.178: - articolo 1, comma 960, che aggiunge il comma 366-bis all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e aumenta la dotazione organica dei posti di sostegno di complessivi 25.000 posti nel triennio 2021/22-2023/24: “Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell’anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell’anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell’anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell’anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell’anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell’anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. La dotazione dell’organico dell’autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373”. - articolo 1, comma 968, che incrementa di 1.000 posti l’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, con riferimento alla scuola dell’infanzia: “La dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell’istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l’anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l’anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l’anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028”. Pertanto la dotazione organica dei posti di sostegno, a livello nazionale, è incrementata di 5.000 unità, quindi il corrispondente valore nazionale passa da 101.170 posti nell’a.s. 2020/21 a 106.179 nell’a.s. 2021/22 (dato che comprende, in entrambi i casi, 6.446 posti per il potenziamento previsti dalla tabella 1 allegata alla legge n. 107/2015), mentre il contingente dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa già pari a 49.202 posti nell’a.s. 2020/21, con l’ampliamento previsto all’articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n.178, diventa di 50.202 posti. Organico triennale dell’autonomia 2021/22 La quantificazione e la ripartizione tra le regioni sono state effettuate tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2020/2021 e dell'entità della popolazione scolastica dell’ultimo quadriennio, rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo. In continuità con i criteri già adottati negli anni precedenti, la distribuzione del contingente tiene conto: del rapporto alunni/classi e classi/posti; della presenza di alunni con grave disabilità, aventi impatto sulla formazione delle classi; della conformazione geomorfologica delle aree geografiche; delle condizioni socioeconomiche; dell’offerta formativa delle varie regioni. I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previe interlocuzioni con le Regioni e dopo l’informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato negli articoli 5 e ss. del CCNL di riferimento 2016-18, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a ciascun Ufficio scolastico regionale. I Direttori degli Uffici scolastici regionali potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità - anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale - l’accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione, però, che sia rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche. Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016. Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell’anno scolastico 2020/21 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa vigente, l’attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla “qualificazione” dei posti cosiddetti “di potenziamento”, i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia. Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico. In particolare, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall’esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell’esubero di personale docente; provvedono, infine, al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al SIDI con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni. Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto). Dopo aver raggiunto l’obiettivo dell’organico di diritto il cui rispetto è necessario per attuare la programmazione dei trasferimenti nonché delle immissioni in ruolo, le SSLL presteranno pertanto particolare attenzione al consueto monitoraggio degli obiettivi messo a disposizione dai sistemi informativi. Il decreto dell’organico triennale dell’autonomia, considerato quanto indicato nella presente nota, assegna contestualmente gli obiettivi regionali di contenimento dell’adeguamento alle situazioni di fatto nella misura massima già indicata alle SSLL. Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate già comprensive dei predetti posti. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti. Una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti “spezzoni”, al fine principale di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato, e di ridurre il ricorso all’organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili. Ai sensi del comma 7, lettera n) dell’art. 1 della legge 107/15, i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche. I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire l’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia per la propria regione nel limite delle risorse definite dallo schema di decreto interministeriale come previsto dal comma 69, dell’art. 1 della legge 107/15. Potenziamento dell’offerta formativa Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche. I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto - nella scuola secondaria - per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica. Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica. Come richiamato in precedenti note, va garantita l’istituzione, nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23. Scuola dell'infanzia Ricorrendo le condizioni di cui alla nota MIUR 20651 del 12 novembre 2020 (iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022) possono altresì essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2022, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. Per l'attuazione degli anticipi, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti. Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali. Le sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 296/06, possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata. Per quanto attiene al potenziamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente già assegnato nell’a.s. 2020/2021, i posti dell'organico di potenziamento - posto comune - e provvederà ad assegnare, ai sensi dell’articolo 1, comma 968, legge 30 dicembre 2020, n.178 gli ulteriori posti attribuiti. Scuola primaria Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009 e dall'art 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali. Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell’ambito dell’organico dell’autonomia. Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero, per riassorbire l'eventuale soprannumero nell’ambito dell’organico dell’autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente. L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il dPR 89/2010 ha esplicitamente abrogato la distribuzione oraria dell’insegnamento di lingua inglese, in quanto non in linea con le evoluzioni del dibattito didattico-pedagogico, che hanno rilevato come l’apprendimento in L2 sia migliore in età precoce, potendosi ovviamente avvalere di risorse professionali adeguate. A tal fine il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di risorse professionali in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale, ed evitando un eccessivo frazionamento del posto, non superando il tetto di un posto ogni 8 classi. In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti. Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque [… Continua …] Disposizioni comuni per la scuola secondariaIstruzione secondaria di I grado Istruzione secondaria di II grado Istruzione secondaria di II grado (nuovi percorsi dell'istruzione professionale di cui al d.lgs. 61/2017 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Istruzione degli adulti Scuole con insegnamento in lingua slovena Istituzioni educative Scuole presso gli ospedali Posti di sostegno Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena §§§§§§§§§§ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» Ministero dell’Istruzione §§§§§§§§§§ |
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^Fonte» MI (exMIUR)_N-13520_29APR2021 = RS_2021-05-01» |
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