“… misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali …”

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Estratto dalla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (22G00006) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 gennaio 2022

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa
Cartabia, Ministro della giustizia
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso art. 4:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi

finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza»;

al comma 2, le parole: «dal medico di medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore» e le parole: «obbligo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis»;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: «entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito», le parole: «o comunque l'insussistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo»;

al terzo periodo, le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «alle Federazioni nazionali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista,» e dopo le parole: «datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «, ove noto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233» sono aggiunte le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;

al terzo periodo, le parole: «dell'Ordine territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ordine professionale territorialmente competente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

al comma 5, le parole: «all'Ordine territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ordine professionale territorialmente competente»;

al comma 6, le parole: «Per i professionisti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercenti le professioni sanitarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato

dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 4- ter:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14

giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3.

In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «l'adempimento del predetto obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario» e, al terzo periodo, le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA»;

alla rubrica, le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124».

Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) - 1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), le parole: «o della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o a seguito della somministrazione».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera c):

al numero 1.1, le parole: «ad esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione»;

al numero 1.2, le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

al numero 1.3, le parole: «ad esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 9-septies, comma 1, dopo le parole: "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,"».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «salvo quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo quanto previsto»;

alla lettera b), capoverso 2- bis, secondo periodo, le parole: «delle mense e catering continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle mense e del catering continuativo».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «in possesso delle certificazioni verdi» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di una delle certificazioni verdi» e le parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021»

sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» e, al secondo periodo, le parole: «relazione settimanale dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «relazione settimanale sui controlli».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica) - 1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

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Da/ Fonte/ Titolare»
GU
Serie Generale n.19
25 gennaio 2022


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Estratto

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