La “Scheda tecnica curata dalla UIL SCUOLA”

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

09 gennaio 2022

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-COV-2
LE DISPOSIZIONI DISTINTE PER GRADI DI SCUOLA

D.L. n. 1/2022 e Circolare Ministeriale n. 11/2022
Scheda tecnica UIL SCUOLA

INDIVIDUAZIONE E TRACCIAMENTO DEI CASI POSITIVI
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

SCUOLA DELL’INFANZIA

Qualora ricorra la presenza di un solo caso di positività nella sezione o gruppo classe, vengono adottate le seguenti misure:

ALUNNI

✓ Attività didattica: sospesa per 10 giorni;

✓ Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella sezione/gruppo ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. In tale caso si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)1

1 CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster

oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti

oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

SCUOLA PRIMARIA

1) Qualora ricorra la presenza di un caso di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure

ALUNNI

Per i compagni frequentanti la stessa classe dell’allievo risultato positivo:

✓ Attività didattica: in presenza. La consumazione dei pasti deve avvenire osservando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;

✓ Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi nelle immediatezze (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Qualora l’esito del tampone (T0) è negativo si può rientrare a scuola.

Se invece è positivo, è necessario informare le Autorità Sanitarie e non si rientra a scuola.

Analogamente si procede per il tampone T5 se il risultato è positivo.

In caso di tampone con esito positivo, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. In tale ipotesi, si applica la misura dell’auto -sorveglianza. In ogni caso, si raccomanda il personale posto in auto - sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

2) Qualora ricorra la presenza di due casi di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure:

ALUNNI

✓ Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

✓ Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso. In tale caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1) Qualora ricorra la presenza di un caso di positività nella classe, vengono disposte le seguenti misure:

ALUNNI

✓ Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

✓ Misura sanitaria: auto-sorveglianza.

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.

2) Qualora ricorra la presenza di due casi di positività nella classe, vengono disposte le seguenti misure:

ALUNNI

A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:

Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per caso specifico, la nuova normativa ha ribaltato l’onere della prova in materia di stato vaccinale.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. Pertanto, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questa fattispecie (presenza di due allievi positivi), consentendo di proseguire la didattica in presenza solamente per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

3) Qualora ricorra la presenza di tre casi di positività nella singola classe, vengono disposte le seguenti misure:

ALUNNI

✓ Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

✓ Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il nuovo decreto favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE DI CARATTERE GENERALE

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza contempla:

• “È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

• I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

• D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;

• D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;

• Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;

• Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO);

• Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021.

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LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA

La Uil Scuola riafferma i propri convincimenti in merito alla insostituibilità della didattica in presenza, asserendo che la ripresa delle lezioni deve pienamente coniugarsi con quello della sicurezza per lavoratori, studenti e famiglie. Per questo motivo ha chiesto di verificare con grande attenzione se, al momento, sussistano le condizioni perché tale eventualità si realizzi.

Viene evidenziato, come continuino a pervenire moltissime segnalazioni dalle scuole in cui si denuncia lo stato di grave incertezza che precede la riapertura. Talune di queste rivengono dalla oggettiva difficoltà di applicare la normativa specifica in tema di contagi sia diretti, che indiretti che riguardano il personale scolastico e gli studenti (sistema delle quarantene, delle sorveglianze, delle auto sorveglianze, del testing). Un contesto reso ancor più critico nella scuola secondaria a causa dell’introduzione dell’assurdo trattamento discriminante tra vaccinati e non vaccinati, dati di cui le scuole non dispongono a seguito dei pronunciamenti del Garante in materia di privacy e che ora vengono poste a carico del singolo studente (inversione dell’onere della prova).

A complicare il quadro, nelle ultime ore, si stanno aggiungendo le diversità di posizione che stanno assumendo le Regioni (Campania in primis, seguita da Sicilia e Veneto) e i Comuni, moltissimi dei quali sono apertamente contrari all’immediata ripresa delle attività didattiche in presenza, assumendo posizioni nettamente divergenti rispetto a quella del Governo. L’altra attiene alla altrettanto oggettiva difficoltà di sostituire il personale che risulterà inevitabilmente assente a causa dell’elevatissimo numero di contagi in essere, il cui picco sembrerebbe essere atteso tra la metà e la fine del mese di gennaio.

Per tali motivazioni, la Uil Scuola rappresenta la necessità di procedere ad un’attenta verifica sull’esistenza delle condizioni per la ripresa della didattica in presenza, ponendo la dovuta attenzione a che la stessa avvenga con le dovute garanzie per la tutela della salute del personale, della popolazione scolastica e delle famiglie, ipotizzando un differimento temporalmente limitato, proprio al fine di garantire la didattica in presenza che va organizzata convenientemente in condizioni di piena sicurezza, ben oltre ogni minima approssimazione. Tale soluzione, qualora adottata, consentirebbe di verificare sul campo la praticabilità delle norme adottate e di seguire l’andamento della curva pandemica, assecondandone il trend discendente.

La Uil Scuola, considerata la complessità degli ambiti da disciplinare, troppo spesso ignorati dalla politica, ha proposto l’attivazione immediata di un monitoraggio, a partire da lunedì 10 p.v in cui si potrà comprendere lo stato reale della situazione avviando, contestualmente, confronti tematici finalizzati ad affrontare e risolvere le molteplici problematiche con specifico riguardo a quelle che attengono al personale (organico c.d. Covid, proroghe, sostituzione del personale assente e/o dimissionario, etc.).

A tal riguardo ripropone con forza il tema della mancanza di tutele nei riguardi dei lavoratori c.d. “fragili”, la cui condizione non rientra nelle ipotesi contemplate dalla normativa specifica (lavoratori in stato di gravità, malati oncologici, etc.), che continuano a subire forti penalizzazioni giuridiche ed economiche a causa del calcolo delle assenze nel comporto.

Per tali motivazioni la UIL Scuola, nel protrarre lo stato di agitazione a sostegno della vertenza scuola aperta con lo sciopero del 10 e del 16 dicembre scorso, intensificherà le iniziative a supporto delle problematiche specifiche del comparto scuola indicendo assemblee ed incontri con i lavoratori su tutti i territori.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS COV 2*
Scheda tecnica relativa alla modalità di gestione dei casi di positività da sars-cov-2 nei distinti gradi di scuola, così come disposto dal D.L. n. 1/2022 e dalla Circolare Ministeriale n. 11/2022.
[*N.d.R.> PDF scaricabile> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

§§§§§§§§§§
Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Comunicato stampa N.
09 gennaio 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_09GEN2022=RS_2022-01-10»
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