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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE
MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0011135.05-06-2018
(vedasi protocollo in alto) Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
del Veneto
e p.c. Alla Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco
del Veneto e del Trentino Alto Adige
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno 21 marzo 2018 – Applicazione normativa antincendio agli edifici scolastici

A seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno 21 marzo 2018 – “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, questa Direzione Generale ritiene opportuno proporre alle SS.LL. una lettura sistematica, benché non ufficiale, dei principali in esso contenuti alla luce del quadro normativo al fine di accompagnare le SS.LL. alla programmazione ed attuazione delle misure di propria competenza.

A tal riguardo si propone l’allegato documento analitico. Per ulteriori chiarimenti e per situazioni specifiche, le SS.LL. possono rivolgersi al Referente per le tematiche della salute e sicurezza presso questo Ufficio Scolastico Regionale, prof. Alberto Cesco-Frare.

Allegato

Documento analitico*

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il referente regionale
(Alberto Cesco-Frare)


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

DMI 21/3/2018 e nota MI 18/4/2018*
Esplicitazione dei principali contenuti (maggio 2018)

Di concerto con il MIUR il 21 marzo 2018 (G.U. n. 74 del 29/03/2018) il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, che fornisce indicazioni programmatiche in merito all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e

dei locali adibiti a scuola e asili nido.

Successivamente, in data 18 aprile 2018, lo stesso Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco) ha pubblicato la nota “DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche ed asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, rivolta in primis alle Direzioni regionali e ai Comandi provinciali dei Vigii del fuoco, con l’intento di indirizzare l’attività di vigilanza ispettiva presso strutture scolastiche e asili nido privi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n. 151, ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni della normativa antincendio.

Entrambi i documenti originano dalla presa d’atto che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (DMI 26 agosto 1992), e che alla stessa data è scaduto anche il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a) del DMI 16 luglio 2014.

Visti i destinatari di questo documento, si affronterà esclusivamente la tematica degli edifici di proprietà degli Enti locali e dati in uso ad Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, esplicitando e precisando le indicazioni contenute nel DMI del 21 marzo 2018.

In premessa si vuole ricordare il contenuto dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, che, al comma 3, recita: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Ciò evidenzia come l’Ente locale, proprietario dell’edificio scolastico, abbia compiti e responsabilità anche in relazione all’applicazione della normativa antincendio, in particolare rispetto all’applicazione degli artt. 3 e 4 del DPR 1 agosto 2011, n. 151. Cionondimeno, va sottolineato il fatto che è tuttora vigente il DMI 10 marzo 1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, cui fanno capo diversi obblighi in capo soprattutto al Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro dell’Istituzione scolastica che presiede.

Non ultimo, lo stesso D.Lgs. 81/2008 tratta diffusamente e a più livelli la problematica della prevenzione incendi e della lotta antincendio, costituendo dunque un ulteriore riferimento normativo imprescindibile per il Dirigente Scolastico.

Appare dunque chiaro come il quadro normativo evidenzi che l’antincendio è materia concorrente, riservando obblighi tanto all’Ente locale quanto al Dirigente Scolastico, che sono chiamati a collaborare per il raggiungimento ed il mantenimento del più elevato livello di sicurezza antincendio possibile, sia nelle scelte e nelle soluzioni tecniche, strutturali ed impiantistiche, sia nella conduzione ordinaria delle attività.

Richiedendo una lettura approfondita del DMI 26 agosto 1992, la disanima dei contenuti del DMI 21 marzo 2018 è dunque un’occasione utile per ripercorrere disposizioni normative a volte dimenticate ma sempre valide e per prendere piena consapevolezza della suddivisione delle responsabilità tra Ente locale e Dirigente Scolastico nel delicato ambito della prevenzione incendi e lotta antincendio, o quantomeno per rinforzarla.

Passando ai contenuti del DMI 21 marzo 2018, l’art. 2, comma 1 esordisce con un riferimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del DPR 1 agosto 2011, n. 151, che devono essere fatti salvi per l’applicazione del decreto stesso. È bene ricordare che l’art. 3 del DPR dice in sostanza che gli Enti locali proprietari di edifici scolastici appartenenti alle categorie B (con più di 150 e fino a 300 presenze contemporanee) e C (con più di 300 presenze contemporanee) indicate al punto 67 dell’allegato I al DPR stesso, devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco. L’iter si completerà successivamente con il rilascio della copia del verbale della visita tecnica da parte del Comando VVF (caso degli edifici scolastici di categoria B), oppure con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (caso degli edifici scolastici di categoria C).

Nel mentre tale percorso deve essere attivato e procedere fino al suo compimento definitivo, l’art. 2, comma 1 stabilisce che possono comunque essere messe in opera azioni di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuola. Tali azioni, realizzate tenendo conto dei tre livelli di priorità programmatica (vale a dire di precedenza temporale) suggeriti dal DM stesso, mirano a mettere in atto tutte le disposizioni contenute nel DMI 26 agosto 1992, la cui osservanza deve essere garantita, pur con l’inevitabile aggiornamento interpretativo dovuto alla sua età (si osservi che il decreto in questione è addirittura precedente alla pubblicazione del D.Lgs. 626/1994).

Per non appesantire la trattazione, si decide di esplicitare solamente le disposizioni individuate dal decreto all’interno del primo livello di priorità. Per i rimanenti due livelli verranno dati solo i riferimenti al DMI 26 agosto 1992, accompagnati da eventuali note a commento.

Il primo livello di priorità (a) comprende le seguenti disposizioni del DMI 26 agosto 1992:

- le disposizioni di cui al secondo comma del punto 7.1 – Impianto elettrico di sicurezza L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux

b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme

- le disposizioni di cui all’intero punto 8 – Sistemi d’allarme

8.0. Generalità

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. Tipo di impianto

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 [vale a dire

fino a 500 presenze contemporanee nello stesso edificio], dello stesso impianto a

campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono. Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.

- le diposizioni di cui al punto 9.2 – Estintori

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B - C

di tipo approvato dal Ministero dell'Interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m²

di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

- le disposizioni del punto 10 – Segnaletica di sicurezza

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla

sicurezza antincendi, di cui al DPR 8 giugno 1982, n. 524 [ora sostituito dal Titolo V del D.Lgs.

81/2008 e relativi allegati].

- le disposizioni dell’intero punto 12 – Norme d’esercizio [dove per “titolare dell’attività” in

questo caso deve intendersi il Dirigente Scolastico]

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove

sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici,

dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi

materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell’inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi

infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico - sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica [oggi il “responsabile della sicurezza” si riconduce al Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui compiti sono normati dal D.Lgs. 81/2008]

Il secondo livello di priorità (b) comprende le seguenti disposizioni del DMI 26 agosto 1992:

- le diposizioni di cui ai punti 6.1 – Spazi per esercitazioni e 6.2 – Spazi per i depositi Vengono definiti “spazi per esercitazioni” tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica, mentre vengono definiti “spazi per deposito o magazzino” tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi. Le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione da altri locali andranno valutate secondo prescrizioni e modalità previste dalla più aggiornata normativa tecnica di riferimento.

Le disposizioni contenute in questi punti sono in parte in capo all’Ente locale (ad esempio la resistenza al fuoco delle strutture e delle porte d’accesso, la presenza di un adeguato numero di estintori, l’eventuale impianto di spegnimento automatico) e in parte in capo al Dirigente Scolastico (ad esempio la conservazione limitata di liquidi infiammabili, l’utilizzo di bruciatori dotati di dispositivo automatico di sicurezza per le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso, ma anche il non modificare la destinazione d’uso dei locali sulla base di semplici necessità organizzative o didattiche, allestendo nuovi laboratori o realizzando “archivi di fatto” in ambienti che non hanno i requisiti previsti dai punti 6.1 e 6.2)

- le disposizioni di cui al punto 6.4 – Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche e 6.6.1

– Mense

Vengono definiti “spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche” gli auditorii, le aule magne e le sale per rappresentazioni, mentre per mensa non si intende solo il locale destinato alla distribuzione e/o consumazione dei pasti, ma anche l’eventuale locale destinato alla cucina e/o al lavaggio delle stoviglie, con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso.

Anche in questo caso è evidente la spartizione delle attribuzioni tra Ente locale e Dirigente Scolastico. Al primo spetta l’onere degli aspetti strutturali, con particolare riguardo alla resistenza al fuoco delle pareti di separazione, ad esempio, tra l’aula magna e le adiacenti aule

didattiche. Anche ai locali adibiti a mensa si applicano specifiche normative di sicurezza. Il secondo invece deve avere l’accortezza di non utilizzare in modo improprio gli spazi a disposizione. Ad esempio l’uso di una palestra per effettuare la festa di fine anno, una tipica attività parascolastica, aperta a tutti gli studenti (e talvolta anche ai genitori) trasforma quella palestra in un locale di pubblico spettacolo, cui si applicano norme di sicurezza specifiche, probabilmente non seguite dall’Ente locale in fase di progettazione e costruzione.

Analogamente nel caso dell’eventuale utilizzo, per la consumazione di pasti, di uno spazio non destinato a mensa.

- Le disposizioni di cui al punto 9.3 – Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi Negli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m², deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ed attivazione automatica, se interrato. Questa disposizione evidentemente grava sull’Ente locale, per i locali destinati, ad esempio, ad archivio cartaceo. Viceversa, al Dirigente Scolastico attiene l’onere di non superare il carico d’incendio di 30 kg/m² in locali privi dei suindicati requisiti tecnici, consentendo ad esempio l’accatastamento a dismisura di materiali cartacei in tali locali.

Il terzo livello di priorità (c) comprende le restanti disposizioni del DM 26 agosto 1992, alla cui lettura si rimanda. Segnatamente, oltre al punto 1 – Generalità (che è solo introduttivo al decreto e di cui è utile conoscere la classificazione delle scuole), i punti del DMI 26 agosto 1992 inseriti nel terzo livello sono:

- Caratteristiche costruttive

– Comportamento al fuoco

– Sezionamenti

– Misure per l’evacuazione in caso d’emergenza [particolarmente importante per la definizione del piano d’evacuazione, in capo al Dirigente Scolastico]

– Spazi a rischio specifico [escluse le disposizioni inserite nel secondo livello di priorità]

– Impianti elettrici [a completamento di quanto inserito nel primo livello di priorità]

– Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi [il solo punto 9.1 – Rete idranti]

– Norme di sicurezza per le scuole di tipo “0”

Per completezza si riporta anche il contenuto dell’art. 2, comma 2 del DMI 21 marzo 2018, secondo il quale le attività di adeguamento possono essere effettuate, in alternativa [a quanto detto al comma 1], con l'osservanza delle norme tecniche di cui al DMI 3 agosto 2015 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, così come integrato dal DMI 7 agosto 2017 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. In tal caso, prosegue il comma 2, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

I due decreti citati, rispettivamente del 2015 e dl 2017, contengono norme tecniche che si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle strutture scolastiche di cui al già citato DPR 1 agosto 2011, n. 151 (allegato I, punto 67), esistenti alla data del 20 novembre 2015 il primo e alla data del 28 agosto 2017 il secondo, ovvero alle sedi scolastiche di nuova realizzazione (ad esclusione degli asili nido), in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DMI 26 agosto 1992.

Per i dettagli, che appaiono comunque molto tecnici e rivolti specificatamente agli Enti locali proprietari degli edifici dati in uso alle scuole, si rimanda alla loro lettura.

A completamento di questo documento, si ritiene invece di fare cosa utile riprendendo i contenuti della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del 18 aprile 2018, citata in premessa, che, pur indirizzata al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impegnato nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, contiene, a titolo esemplificativo, diverse misure integrative che il Dirigente Scolastico potrebbe dover mettere in atto, su prescrizione degli ispettori VVF, nella situazione prefigurata dal DMI 21 marzo 2018, quando cioè, scaduti i termini dell’adeguamento alla normativa antincendio, l’edificio scolastico è privo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n. 151, oppure in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni della normativa antincendio.

Le misure integrative contenute nella nota costituiscono tuttavia un valido elenco di suggerimenti che il Dirigente Scolastico potrebbe fare propri anche qualora la situazione della scuola fosse già a norma, come mera misura di ulteriore riduzione del rischio incendio, oppure per incrementare il livello di qualità della gestione dell’antincendio, per fronteggiare un’eventuale carenza di personale in alcuni momenti della giornata o in una sede, o più semplicemente (ma virtuosamente) nell’ottica della maggiore diffusione della cultura della sicurezza tra il personale scolastico e gli allievi.

L’elenco di tali misure comprende:

a) il potenziamento del numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano d’emergenza, numero peraltro non definito in modo preciso dalla normativa [“il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”, recita l’art. 43, comma 2 del D.Lgs. 81/2008] e lasciato dunque alla valutazione dei rischi in capo al Dirigente Scolastico

b) l’integrazione dell’informazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, con un maggior dettaglio sul rischio incendio relativamente alla sede scolastica di servizio, evitando cioè un modello d’informativa unico per tutti i plessi

c) la frequenza del corso per “rischio elevato” (vedi DMI 10 marzo 1998, allegato IX) per i lavoratori di cui al precedente punto a) ed il conseguimento da parte degli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609. Per la maggior parte delle Istituzioni scolastiche, questa costituirebbe una misura molto onerosa, ma potrebbe

essere adottata ad esempio per le sedi per le quali la valutazione del rischio incendio ha portato ad indici di rischiosità maggiore

d) la realizzazione di 2 esercitazioni antincendio all’anno, in aggiunta alle 2 prove d’evacuazione previste dal punto 12.0 del DMI 26 agosto 1992, conservando agli atti il verbale di effettuazione delle stesse. Si intende che le esercitazioni antincendio qui suggerite non possono essere una semplice replica delle prove d’evacuazione, ma devono essere coerenti con gli scenari emergenziali individuati dalla valutazione del rischio incendio e possono coinvolgere anche solo i lavoratori di cui al precedente punto a)

e) la pianificazione ed attuazione di una più serrata sorveglianza, quotidiana per alcuni aspetti (assenza di danni materiali ai dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e facile accessibilità all’intero sistema di vie d’esodo) e settimanale per altri aspetti (presenza e facile accessibilità degli estintori, assenza di danni materiali agli apparecchi di illuminazione, funzionalità dell’impianto di diffusione sonora e/o dell’impianto d’allarme), con inserimento dell’avvenuta sorveglianza nel Registro dei controlli periodici (vedi il già citato punto 12 del DMI 26 agosto 1992).

La nota termina rammentando che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono esclusivamente quelle individuate all'allegato I dello stesso decreto. Vale senz’altro la pena citare almeno le violazioni che l’allegato raggruppa tra quelle che espongono a rischi di carattere generale e che graverebbero sul Dirigente Scolastico:

- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

- mancata elaborazione del piano d’emergenza ed evacuazione

- mancata formazione ed addestramento

- mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile

Nello specifico dei temi trattati in questo documento, dunque, almeno tre voci (la valutazione del rischio incendio, l’elaborazione del piano della prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione e la formazione degli addetti antincendio e l’effettuazione delle periodiche esercitazioni ai sensi del DMI 10 marzo 1998) costituiscono un punto dirimente per la corretta gestione dell’intera tematica da parte dell’Istituzione scolastica.


 

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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
http://www.istruzioneveneto.it

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Link/siti
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non collegati

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N.d.R.


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29-3-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 74
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 21 marzo 2018.

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dell’8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;

Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1.
Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2.
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 3.
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma

1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno

16 luglio 2014;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;

livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto.

Art. 4.
Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 marzo 2018

Il Ministro dell’interno
MINNITI

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Fedeli


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Estratto

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