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ITAL, 30 aprile 2013, Comunicazione



Congedo per cure per invalidi e trattamento economico

È a carico del datore di lavoro il trattamento economico spettante durante il “congedo per cure” ai lavoratori invalidi, e non dell’Inps.

Lo precisa il Ministero del lavoro con interpello n. 10/2013, in risposta a due quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la corretta interpretazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, che ha regolamentato questa prestazione.

Si ricorda che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Sono interessati tutti coloro che sono affetti da uno stato morboso, anche oncologico, che richiede cure o terapie tali da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il congedo è accordato dal datore di lavoro previa domanda del lavoratore con la richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. L’art. 7 precisa inoltre che durante questo congedo, che non rientra nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Proprio riguardo il trattamento economico introdotto dalla norma e oggetto del primo quesito posto, il Ministero chiarisce che il rinvio al regime economico per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale, in linea con l’interpretazione fornita dallo stesso Ministero, sotto la vigenza della precedente disciplina.

Per quanto concerne il secondo quesito, il Ministero ritiene che la fruizione frazionata dei permessi possa essere intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

30/04/2013


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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 08 Maggio 2013 15:57)

 

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