ASpI e mini ASpI: determinazione delle prestazioni da liquidarsi
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INPS, 8 ottobre 2013, Circolare n. 144 |
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INPS Oggetto: Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 27 della Legge 28 giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione. SOMMARIO: Premessa. Il 16 maggio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 113 il Decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze. Detto decreto consente l’attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale determina per l’anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione. Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni attuative del decreto in argomento. Ambito di applicazione. Dal combinato disposto dei commi 1, 2, 38 e 69, lettera c) dell’art. 2 della legge di riforma si ricava l’ambito di applicazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) alle nuove tipologie di lavoratori. Secondo i suddetti commi 1 e 2, dal 1° gennaio 2013 sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. Secondo il suddetto comma 38, che ha integrato l’art.1 comma 1 del DPR n. 602 del 1970, l’Assicurazione sociale per l’impiego si applica anche ai lavoratori soci di cooperative di cui al medesimo DPR. Il successivo comma 69, lettera c) ha abrogato, dal 1° gennaio 2013, l’art. 40 del RDL n. 1827 del 1935 che escludeva, tra gli altri, il personale artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati all’ASpI, oltre ai lavoratori in precedenza assicurati contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie: apprendisti; soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970; personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. In relazione agli apprendisti va tuttavia precisato quanto disposto dalla Circolare INPS n. 140 del 14 dicembre 2012 che al punto 3.3, chiarisce: “In relazione all’estensione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego al personale apprendista, l’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore di lavoro, un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani. Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell’articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n. 128/2012). Si precisa, infine, che – stante la tecnica legislativa utilizzata - sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto 3). Potranno, invece, continuare ad operare – ove spettanti – le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.” Considerata l’evidenza che per gli apprendisti l’aliquota contributiva è dovuta da subito nella misura piena dell’1,61 %, rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale in argomento solamente: i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato là dove, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005. Ammontare dell’aliquota e della prestazione. Stante quanto disposto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge di riforma, per le due tipologie di lavoratori da ultimo individuate, la misura della contribuzione ASpI è pari, per il 2013, allo 0,32 per cento, comprensivo della percentuale (0,06%) di frazionamento del contributo di cui all’articolo 25, c. 4 della legge n. 845/1978 (0,30%). Le indennità ASpI e miniASpI, ai sensi dell’art. 2 del Decreto interministeriale in argomento, sono pertanto liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento E’ possibile il caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta, quest’ultima secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge di riforma. In questo caso, quale che sia l’aliquota contributiva contro la disoccupazione, piena o ridotta, versata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo allo stato di disoccupazione involontario, si procederà secondo le modalità di seguito indicate. Determinata la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, si individuerà la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati. In particolare: per l’indennità di disoccupazione ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. A questo fine la procedura DsWeb sarà opportunamente adeguata per potere rilevare, ove possibile in modo automatico, i casi in cui si debba applicare la suddetta riduzione e per consentire l’acquisizione della percentuale di settimane a contribuzione ridotta. Dell’avvenuto adeguamento sarà dato avviso con apposito messaggio. Al momento, pertanto la rilevazione e quantificazione di tale numero di settimane è a cura dell’operatore di sede. Sin d’ora, invece, la procedura è stata opportunamente modificata per consentire l’acquisizione dei dati seguenti per le tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del decreto in argomento: - Domande di indennità ASpI: Numero settimane a contribuzione ridotta nelle 52 settimane precedenti rispetto alla data cessazione del rapporto di lavoro. - Domande di indennità miniASpI: Numero settimane a contribuzione ridotta nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. A seguito dell’inserimento di detto numero di settimane, verrà calcolata la percentuale delle settimane a contribuzione ridotta, rispetto a 52 settimane per le domande di indennità ASpI ovvero alle settimane di lavoro ultimo anno per le domande di indennità miniASpI. Il dato “Numero settimane a contribuzione ridotta” può essere inoltre acquisito o modificato dall’operatore di sede qualora i dati relativi ai rapporti di lavoro in oggetto presenti in UniEmens non siano aggiornati e comunque nel primo periodo di rilascio del servizio. Il dato “Numero settimane a contribuzione ridotta” è, invece, obbligatorio se l’operatore di sede ha dovuto indicare la seguente qualifica / categoria per i lavoratori interessati in quanto il servizio di Precarica dati UniEmens non ha individuato in UniEmens rapporti di lavoro della tipologia in argomento: L Soci lavoratori cooperative con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo T Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo. All’esito dell’acquisizione dei dati in procedura sarà liquidata una prestazione ridotta in funzione della presenza di settimane a contribuzione piena e di settimane a contribuzione ridotta. Istruzioni operative e aspetti procedurali. Sulla base di quanto fin qui esposto, con riferimento all’anno 2013, le Strutture territoriali potranno procedere alla definizione delle domande di indennità ASpI e miniASpI, relative ai lavoratori appartenenti alle due tipologie sopra individuate. Si riassume il complesso dei dati contributivi la cui combinazione costituisce la premessa per l’individuazione dei lavoratori in questione. Nella tabella che segue sono esposte le caratteristiche dell’azienda (CSC: codice statistico contributivo e C.A.: codice di autorizzazione), nonché gli elementi che individuano il lavoratore in base alla qualifica e all’aliquota versata. (…Omissis…) E’ del tutto evidente che, stante la necessità del requisito dell’anzianità assicurativa di due anni per accedere all’indennità di disoccupazione ASpI, il caso di più frequente applicazione delle disposizioni di riduzione della prestazione previste dalla normativa e riportate nella presente circolare riguarderà inizialmente la richiesta di indennità di disoccupazione mini ASpI. In relazione a quest’ultima infatti, è già possibile dal 31 marzo 2013, che taluni lavoratori, assicurati dal 1° gennaio 2013 nell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, abbiano raggiunto il requisito delle sole tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa che la Legge di Riforma richiede per l’accesso alla prestazione mini ASpI in presenza, naturalmente, di uno stato di disoccupazione involontaria. Il Direttore Generale
Allegato (…Omissis…)
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 09 Ottobre 2013 23:41)