Istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.

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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 03/09/2020
Circolare n. 99

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OGGETTO:        Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria

SOMMARIO:      Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nuovamente modificati, in sede di conversione, per estensione e per modalità di fruizione oraria dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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2.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, anche riguardo al termine del periodo di fruizione.

Si ribadisce che i trattamenti economici di cui al congedo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, nella misura indicata dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge (50 per cento della retribuzione), corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

Si evidenzia altresì che la contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della gestione credito e della Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.

Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.

Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap si precisa quanto segue.

A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 77/2020 in ordine alla possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria, sono stati introdotti due nuovi codici evento, da dichiarare utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite i seguenti Tipo Servizio:

•       18: congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020);

•       19: congedo parentale per figlio disabile per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020).

La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare n. 40/2016.

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Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


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Estratto

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INPS
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Link/siti
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^Fonte» Web» INPS_C-99_03SET2020 = RS_2020-09-05 »
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