Rimodulazione della perequazione dei trattamenti pensionistici: la circolare dell’INPS
Ossia criteri e modalità di rivalutazione "ridotta" (possibili “tagli”) delle pensioni per l’anno 2019. |
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Ai Dirigenti centrali e territoriali OGGETTO: Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
SOMMARIO: Si illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
INDICE
1. Premessa
1. Premessa
Con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018 sono state illustrate le modalità con cui è stata applicata la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e sono stati impostati i relativi pagamenti per l’anno 2019.
Sul supplemento ordinario n. 62L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
L’articolo 1, comma 260, della citata legge ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2019 (Allegato n. 1). Conseguentemente è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova previsione legislativa.
Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano i criteri seguiti per la rivalutazione e si forniscono le tabelle aggiornate per l’anno 2019, che sostituiscono l’allegato 2 trasmesso con la circolare n. 12/2018 (Allegato n. 2).
2. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2019
Preliminarmente si evidenzia che nulla è innovato relativamente all’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria, che rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si confermano, pertanto, i valori riportati al paragrafo 1.2 della citata circolare n. 122/2018, che per comodità si replicano nella tabella seguente.
3. Platea interessata alla rimodulazione della perequazione
Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l’anno 2019 le sole prestazioni previdenziali illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 122/2018.
Non sono quindi interessate dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti:
La rivalutazione delle prestazioni elencate resta fissata sulla base dei criteri illustrati, rispettivamente, ai paragrafi 2, 3 e 4 della citata circolare n. 122/2018.
4. Modulo perequativo in vigore per gli anni 2019-2021
L’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018 dispone che “per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.
Sulla base del dato normativo sopra riportato, nella seguente tabella si riepilogano, in base agli indici di perequazione illustrati, le percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le relative fasce di garanzia.
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Si segnala che le fasce sono costruite in base all’importo del trattamento minimo mensile dell’anno 2018, pari a 507,42 euro. 5. Criteri applicativi Per l’individuazione del cumulo perequativo si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1 della citata circolare n. 122/2018. Tuttavia, giova precisare quanto segue. La nuova disposizione lascia immutato il criterio di rivalutazione per le pensioni il cui importo complessivo lordo sia pari a tre volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2018. Pertanto, per individuare i trattamenti da rimodulare sono stati verificati negli archivi dell’Istituto tutti i soggetti rientranti in tale condizione, in considerazione del fatto che, nell’arco temporale intercorso fra l’attuale e la precedente lavorazione finalizzata alla perequazione, in favore del pensionato potrebbe essere stata liquidata una nuova prestazione con decorrenza nel mese di dicembre 2018, che si aggiunge alle precedenti, oppure le pensioni già in essere potrebbero essere state nel frattempo riliquidate o ricostituite. In tali casi, il cumulo perequativo esaminato in occasione del rinnovo generalizzato del mese di novembre 2018 potrebbe non coincidere con quello valutato nella lavorazione in esame. Pertanto, per ciascun soggetto interessato si è provveduto nel seguente modo:
Il nuovo importo, come sopra rideterminato, viene messo in pagamento dalla mensilità di aprile 2019. 6. Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate al fine di attribuire, per l’anno 2019, la rivalutazione in base alle disposizioni vigenti, come sopra esposte. 7. Certificato di pensione per l’anno 2019 Sul sito istituzionale www.inps.it sarà disponibile il certificato di pensione. Il servizio è utilizzabile dal titolare della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso. Il Direttore Generale Allegato N.1
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» INPS RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a UIL Scuola UIL Scuola
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^ Fonte» dal web_INPS_Cir_44_22mar19=RS_2019-03-22
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 22 Marzo 2019 20:31)