Trattamento di fine servizio o di fine rapporto: novità e interpretazioni dell’INPS
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INPS 23 giugno 2014 Circolare n. 79 Istituto Nazionale Previdenza Sociale […Omissis…] OGGETTO: art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr ed altri aspetti previdenziali connessi ai prepensionamenti per soprannumero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni SOMMARIO: Premessa. 1. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. 1.1. Termini di pagamento del Tfs e del Tfr in caso di maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. 1.2. Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016. 1.3. Adeguamento degli applicativi gestionali. Premessa Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settorebancario”. Con due circolari, la numero 3 del 29 luglio 2013 e la numero 8 del 28 aprile 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito gli indirizzi applicativi delle norme contenute nell’art. 2 di cui al citato decreto che disciplinano i pensionamenti dei dipendenti in esubero delle amministrazioni che presentano situazioni di“soprannumerarietà” o di eccedenza di personale e per le quali trovano applicazione le misure di razionalizzazione, la c.d. “Spending Review”. L’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha modificato e integrato alcune disposizioni dell’art. 2 del decreto legge n. 95/2012 ed ha introdotto alcune norme di interpretazione autentica di disposizioni rientranti nell’ambito della Spending Review o in qualche modo ad essa collegate. Di seguito si richiamano le principali disposizioni riguardanti il pensionamento del personale in esubero e si descrivono le speciali disposizioni che disciplinano i termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per questo stesso personale. L’art. 2 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente modificato, ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 2, comma 3, del decreto legge 101/2013 ha poi precisato che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 11 lettera a) in materia di gestione degli esuberi di personale, trovano applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che attuino riduzioni del personale e che abbiano dichiarato posizioni soprannumerarie o eccedentarie. Pertanto, le misure sui prepensionamenti, di seguito richiamate, trovano applicazione nei confronti anche di altre amministrazioni (ivi comprese, quindi le autonomie locali, le regioni e le strutture del servizio sanitario nazionale) diverse da quelle statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici. Per effetto di tali riduzioni, le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale che deriveranno dal raffronto tra i dipendenti in forza e le dotazioni di ciascuna amministrazione, dovranno essere gestite prioritariamente attraverso l’applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge 95/2012, come modificato dal decreto legge 101/2013, il quale testualmente prevede che “ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, (…) si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (….)”. Si sottolinea, in proposito, che l'articolo 2, comma 6, del decreto legge 101/2013 contiene una norma di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge 95/2012 in base alla quale l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici indicati nella disposizione. Resta ferma la disciplina dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi legati all’aumento della speranza di vita e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto dell’adeguamento alla speranza di vita determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2012. Pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 e s.m.i. sono incrementati di 0,3 unità. Gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione indipendentemente dal requisito anagrafico, posto che l’adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall’art. 24, comma 12, del predetto decreto legge n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legge. Il requisito anagrafico dei 65 anni non è invece incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita ove il dipendente sia già in possesso del diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età. In tal caso infatti il requisito anagrafico viene in rilievo come limite ordinamentale e non come requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. A questo proposito si sottolinea che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Il citato art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 ha disciplinato, nel contempo, le decorrenze del diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto comunque denominato che sono esplicitate e riepilogate nei paragrafi che seguono. […Omissis…] |
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Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Giugno 2014 00:12)