Visite fiscali: la nota l’INPS di riepilogo e aggiornamento disposizioni vigenti
1) Fonte» dal web, INPS, M1399, 2018-03-29»
INPS INDICE 1. Premessa Con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, in vista dell’entrata in vigore delle disposizioni inerenti al Polo Unico per le visite fiscali, di cui agli articoli 18 e 22 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sono state fornite le prime indicazioni operative per l’attuazione delle norme, in attesa della pubblicazione dei decreti ivi previsti. Successivamente, con i messaggi n. 3384/2017, n. 3685/2017, n. 4282/2017 e n. 137/2018, sono stati chiariti alcuni particolari aspetti al fine di consentire un progressivo efficientamento del flusso e fornire un supporto alle Strutture territoriali, anche in ottica di garantire omogenei comportamenti nella gestione delle nuove attività. Da ultimo, a seguito dell’entrata in vigore, in data 13 gennaio 2018, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017, emanato ai sensi del citato articolo 18, sono state definite le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché individuate le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici. Nel contempo, l’Istituto ha avanzato alcune richieste di parere ai Ministeri competenti allo scopo di condividere l’orientamento da seguire su specifiche tematiche inerenti la questione in argomento. In considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni amministrative e procedurali, con il presente messaggio si intende fornire un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle istruzioni operative diramate, rammentando che la normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata. […Omissis…] 5. Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, inidoneità temporanea a mansione – accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza, accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.). Si precisa che eventuali richieste avanzate in maniera impropria da parte dei datori di lavoro per le casistiche sopra richiamate - non trattandosi di malattia comune del lavoratore comporteranno l’addebito delle spese sostenute per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato. Sotto altro profilo, nell’ambito della procedura di richiesta di visita medica di controllo, si evidenzia che il corretto inserimento delle informazioni circa la qualificazione del datore di lavoro pubblico, consentendo la corretta gestione del flusso, è di particolare importanza per le successive attività, nonché per evitare l’emissione di fattura (che non è dovuta per le PP.AA. L’applicativo, infatti, effettua una prima valutazione in automatico, sulla base dei dati disponibili, per definire se la Pubblica Amministrazione richiedente rientri o meno tra quelle di competenza del Polo Unico. Tuttavia, qualora la procedura non riconoscesse la P.A. richiedente L’applicativo, inoltre, provvede alla registrazione delle informazioni relative alle PP.AA. che hanno proceduto con l’autocertificazione, anche ai fini di periodiche verifiche sulla correttezza di tali dichiarazioni. Si precisa che, in fase di inserimento dei dati, il datore di lavoro pubblico non deve più richiedere la visita ambulatoriale nel caso in cui il lavoratore venga trovato assente in occasione dell’accertamento medico legale domiciliare. In tali ipotesi, infatti, l’accertamento ambulatoriale viene disposto d’ufficio al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso (cfr. messaggio n. 4282/2017). Ciò per completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia. Le visite mediche di controllo, come noto, vengono disposte anche d’ufficio dall’Istituto sulla base delle proprie valutazioni effettuate mediante l’ausilio delle procedure informatiche. Come già comunicato con il messaggio n. 137/2018, gli applicativi in uso presso l’Istituto sono stati, infatti, adattati al fine di acquisire i dati dei certificati telematici dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio. È consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’Inps, la visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti. L’applicativo consente ai soggetti opportunamente abilitati, pertanto, di visionare l’esito della visita domiciliare ed eventualmente di quella ambulatoriale collegata, nonché di stampare il riepilogo. 6. Certificati cartacei e giustificativi prodotti dai lavoratori pubblici Nell’ambito delle attività del Polo Unico, la normativa vigente, come più volte ribadito, attribuisce solo alcune specifiche competenze all’Istituto, mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione. A tal proposito, il D.Lgs. n. 75/2017 – apportando modifiche all’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 - fa espresso riferimento alla trattazione da parte dell’Inps dei dati contenuti nella certificazione telematica di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico (art. 55-septies, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), nulla innovando in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane di competenza delle PP.AA. interessate. Da ciò deriva che eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità. Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare, è già stato precisato con il messaggio n. 4282/2017 che la stessa può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto. A tal fine, con i messaggi n. 3384/2017 e n. 4282/2017 sono stati forniti i seguenti chiarimenti: a. è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al rapporto di b. è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario. L’Ufficio medico legale procede con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. In particolare, nel compilare tale modello, che viene consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio, il medico incaricato deve procedere nel seguente modo. 2. Se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, il medico valorizzerà nel modello il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. In merito alle modalità di comunicazione di tali informazioni al lavoratore e al datore di lavoro pubblico, in attesa del rilascio in produzione di aggiornamenti procedurali che consentiranno l’invio dell’esito al datore di lavoro del Polo Unico in via automatizzata attraverso il Portale delle aziende, al momento l’informazione perviene al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegna copia del modello sopra indicato con le relative annotazioni. Gli Uffici Inps preposti trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati. Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale non procede d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale. La valutazione degli Uffici medico legali dell’Inps sulle giustificazioni di tipo sanitario può esser presa in considerazione dal datore di lavoro, che è l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere, come sopra già indicato, anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza. 7. Gestione reperibilità e assenza del lavoratore L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si ricorda che l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Come previsto dalla normativa vigente, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps. La comunicazione di eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in malattia deve essere effettuata da parte delle PP.AA. con ogni possibile sollecitudine e nelle seguenti modalità: - inviando un'email alla casella […Omissis…]; I canali di comunicazione per le assenze temporanee sono quelli attualmente in uso anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi (cfr. art. 6 del citato decreto n. 206/2017). In tali ipotesi, il dipendente pubblico è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all’Inps. La tempestività delle comunicazioni da parte delle PP.AA. è essenziale per agevolare le Strutture territoriali Inps nella trattazione delle informazioni, soprattutto al fine di escludere la visita in considerazione della comunicazione di assenza. Va comunque tenuto in conto che la copiosità delle informazioni e la necessità di operare manualmente le esclusioni delle visite, in attesa dei programmati sviluppi informatici, potrebbe rendere talvolta difficile registrare per tempo tutte le assenze temporanee e i cambi di domicilio in questione. 8. Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale Con il messaggio n. 3265/2017 è stato comunicato che l’Istituto non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’INAIL, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 67/1988. In tal senso si è anche recentemente espresso il Dipartimento per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. L’eventuale diritto del datore di lavoro di richiedere, anche nei casi suddetti, i controlli di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 300/1970, sebbene più volte trattato con interpretazioni diverse nel corso del tempo (cfr. ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione n. 1247/2002, n. 15773/2002 e n. 25650/2017) non è mai stato oggetto di specifiche disposizioni normative. Anche il citato decreto 17 ottobre 2017, n. 206, nell’individuare le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e le fasce di reperibilità con riferimento alla malattia comune, non ha indicato, tra le possibili fattispecie di esonero per il lavoratore dall’obbligo di rispetto delle suddette fasce orarie, gli eventi di infortunio sul lavoro/malattia professionale che, in conformità a quanto previsto dal citato decreto, esulano dall’ambito di competenza dell’Istituto. Le eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro dovessero chiedere per i propri dipendenti, per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale, non possono quindi essere disposte per non interferire con l’attività di competenza esclusiva dell’INAIL che, consultato sulla questione, ha pienamente condiviso le indicazioni dell’Istituto in materia. Qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura l’eventuale competenza INAIL e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, al datore di lavoro sarà richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Istituto per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato. Con riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale è tuttavia opportuno precisare, per meglio chiarire gli ambiti di competenza dell’Inps, che diverso è il caso in cui un lavoratore abbia avuto un riconoscimento definito e percentualizzato dall’INAIL per una menomazione a carattere permanente contratta in occasione di lavoro e allo stesso venga certificata una temporanea incapacità al lavoro per malattia comune, connessa alla menomazione riconosciuta dall’INAIL. In tal caso l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità interviene solo se l’INAIL ha giudicato il pregresso danno biologico pari o superiore al 67%. Tale casistica, infatti, rientra nelle ipotesi generali di esonero per invalidità di cui alla normativa vigente e come tale deve essere opportunamente segnalata dal medico certificatore mediante valorizzazione dell’apposito campo del certificato di malattia. 9. Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori all’estero Con riferimento alle visite mediche di controllo richieste dalle PP.AA. nei confronti di lavoratori che si ammalano durante temporanei soggiorni all’estero, l’Istituto ritiene di non poter effettuare visite mediche di controllo domiciliari. Infatti l’articolo 18, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75/2017 prevede espressamente che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia siano effettuati sul territorio nazionale. Al riguardo, comunque, anche a fronte delle diverse richieste pervenute dalle PP.AA., è stato chiesto ai Ministeri competenti un parere per le valutazioni nel merito. Il Direttore Generale
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Ultimo aggiornamento (Domenica 22 Novembre 2020 17:43)