Proroga dei contratti sottoscritti: prime indicazioni per le istituzioni scolastiche
La nota del Ministero dell'Istruzione. |
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m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001376.28-12-2021 Ministero dell’Istruzione Alle istituzioni scolastiche ed educative Oggetto: proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti per la scuola” – Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche Come è noto, l’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la possibilità di attivare, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 e per finalità connesse all’emergenza epidemiologica, incarichi temporanei di personale docente e ATA, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021. L’art. 1, comma 326, del disegno di Legge avente ad oggetto il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera per la relativa approvazione, prevede che, “Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 […]”. La citata disposizione normativa, contenuta nella Legge di Bilancio 2022, attualmente in corso di perfezionamento, prevede pertanto la possibilità di prorogare il termine di scadenza di tutti i contratti a tempo determinato, riferiti sia al personale docente che al personale ATA, sino al termine delle lezioni entro i limiti delle risorse appositamente stanziate (pari a 400 milioni di euro). Tali risorse, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, saranno ripartite fra gli uffici scolastici regionali, in coerenza con i criteri utilizzati nel D.I. n. 274 del 2 settembre 2021 e tenendo conto dell’effettiva spesa sostenuta, e successivamente assegnate a ciascuna istituzione scolastica in misura tale da consentire la copertura finanziaria della proroga del termine di scadenza di tutti i contratti stipulati ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del DL n. 73/2021. Alla luce di quanto sopra si fa presente, pertanto, che il personale a tempo determinato, già contrattualizzato ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, può continuare a svolgere le proprie prestazioni anche dopo la data del 30 dicembre 2021 e che le istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2022, potranno procedere con la proroga dei contratti già stipulati. A tale riguardo, tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della necessaria azione di monitoraggio e coordinamento con gli uffici scolastici regionali, in una prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022. Sarà cura dello scrivente Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con i competenti uffici scolastici regionali, fornire ulteriori indicazioni per la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022. Si ricorda infine che, in caso di quesiti di carattere amministrativo-contabile, è possibile richiedere assistenza scrivendo [… Omissis …] Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. IL CAPO DIPARTIMENTO §§§§§§§§§§ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» Ministero dell’Istruzione §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ |
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_28DIC2021=RS_2021-12-29» |
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Documentazione correlata e/o richiamata»
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» www.reporterscuola.it -
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