Supplenze temporanee del personale docente: no alla sostituzione dei docenti assenti con i colleghi in servizio su posti di sostegno
All’inizio dell’anno scolastico qua e là si ripropone la questione già risolta con chiarezza dall’Amministrazione. |
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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: AT Bari, N. 76/1 (c.), 04-05-2011»
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca AI DIRIGENTI SCOLASTICI Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. È recentemente pervenuta a quest’Ufficio la richiesta di risarcimento danni avanzata – tramite legale – dai genitori di un alunno diversamente abile frequentante una scuola della provincia, che si sarebbe infortunato durante la lezione dell’insegnante di sostegno, la quale, in quel momento, stava effettuando una supplenza in sostituzione della collega curriculare assente. Si reputa opportuno riferire questo episodio non tanto per il fatto in sé, bensì in quanto esso costituisce la riprova che non tutti i Dirigenti Scolastici, evidentemente, hanno recepito appieno il contenuto di una circolare a suo tempo emanata dallo scrivente al fine di fornire chiarimenti in merito alla impossibilità di utilizzare docenti di sostegno per svolgere attività di supplenza temporanea (nota prot. n.345 del 19.01.2011). Fatta tale constatazione, appare doveroso, a questo punto, rammentare che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all’istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d’integrazione. Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Lo stesso Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, d’altro canto – attraverso le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. n.4274 del 04.08.2009) – aveva chiarito che “. l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Il surrichiamato principio dell’infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall’Amministrazione centrale, si collega, peraltro, al diritto all’integrazione scolastica di cui alla Legge n.104/92 e, più in generale, al diritto all’istruzione sancito dall’art.34 della Carta Costituzionale. Com’è noto, le vigenti disposizioni concernenti i docenti di sostegno ne valorizzano la delicata funzione, in quanto essi sono istituzionalmente assegnati come supporto alla classe, con il prezioso compito di favorire l’integrazione del diversamente abile. A titolo puramente esemplificativo, si richiama la nota della Direzione USR Puglia datata 11 settembre 2008 (AOODRPU prot. n. 7938), che chiariva come l’integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, e dunque l’amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali ed utilizzandolo per le supplenze nelle proprie o nelle altrui classi. Va detto, inoltre, che attraverso la nota prot. n. AOODGPER 9839 dell’8.11.2010, il MIUR aveva ribadito “l’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. D’altro canto, è evidente che l’utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l’alunno diversamente abile dell’apporto del “suo” insegnante specializzato – al quale ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell’apprendimento. E che il diritto del disabile all’istruzione ed all’educazione sia un diritto soggettivo – garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti d’istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, delle quali, si ricorda, in particolare, la n°80 del 26 febbraio 2010. Va comunque, sottolineato, con specifico riferimento alla responsabilità dei docenti in caso di infortuni ad alunni, che la vigilanza è obbligo incombente in via prioritaria sugli insegnanti. È pur vero che – secondo un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione – è esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei giudizi civili intentati per ottenere il risarcimento dalle famiglie di alunni infortunati, ma è altrettanto vero che un insegnante ritenuto responsabile dei danni subiti da un alunno potrebbe essere poi chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti delle spese sopportate dall’Amministrazione per risarcire l’infortunio. Quest’ultima, infatti, successivamente all’avvenuto pagamento della somma stabilita dal Giudice in sede di giudizio civile, potrà rivalersi sul dipendente ritenuto responsabile dell’evento dannoso attraverso l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della Magistratura Contabile. È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione di un collega assente. Ciò posto, dovendosi senz’altro escludere – alla luce delle considerazioni che precedono – la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale, si pregano le SS.LL. di voler scrupolosamente attenersi ai principi espressi nella presente nota. Cordiali saluti. Il Dirigente
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2) Documentazione (sito esterno)
Fonte: AT Bari, N. 345, IV Bari, 19-01-2011»
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Ai Dirigenti
OGGETTO: Utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. A seguito di numerose segnalazioni che giungono a questo Ufficio in relazione alla sostituzione di docenti titolari assenti con personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche su posto di sostegno, si ritiene opportuno sottolineare quanto già la normativa vigente prevede sull’argomento. Premesso che con numerose sentenze della Corte Costituzionale il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili si configura come diritto soggettivo, la possibilità di utilizzare il docente su posto di sostegno in attività di sostituzione di docenti titolari temporaneamente risulta di difficile attuazione per effetto del combinato disposto dalla normativa vigente (D. Lgs. 297/1994 artt. 127, 312 e sgg., CCNL, nonché la legge 10471992). Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche, per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento. Detta condizione non viene meno, nell’eventualità di assenza del docente curricolare, come peraltro previsto dalla nota della Direzione Generale per la Puglia prot. 7938 dell’11 settembre 2008. Si rammenta, altresì, che la contemporaneità del docente di sostegno si configura “nel quadro della programmazione dell’azione educativa” deliberata dal Collegio dei Docenti delle Istituzioni Scolastiche, mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio III, prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente “con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore, settimanali oltre l’orario d’obbligo.” In conclusione, tale eventualità non potrebbe ricorrere se non in “casi eccezionali non, altrimenti risolvibili.” Distinti saluti IL DIRIGENTE
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3) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR, N. 9839, 08-11-2010»
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ai Direttori Generali Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente. Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente. Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo. Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze. Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse. IL DIRETTORE GENERALE
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Documentazione correlata e/o richiamata»
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