COVID, patologie e lavoro in modalità agile
Il decreto del Ministero della Salute. |
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 febbraio 2022 IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 32 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Ministero della salute 12 marzo 2021, concernente «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021;
Visto l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
Vista, la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021;
Vista, la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021;
Visto, l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo art. 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il comma 2 del citato art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;
Ritenuto necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;
Ritenuto necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;
Tenuto conto della attuale disponibilità di vaccini anti COVID-19;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2022
Il Ministro della salute
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Cultura, del Ministero della Salute, registrazione n. 260 §§§§§§§§§§ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
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^Fonte» Ministero della Salute_Nrm_11FEB2022=RS_2022-02-15» |
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» www.reporterscuola.it -
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