Ipotesi Contratto collettivo nazionale quadro per la pubblica amministrazione
Sottoscritta presso l’ARAN in data 9 gennaio 2024. |
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ARAN Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024) In data 9 gennaio 2024 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024). Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. Vengono confermati, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente, per quanto attiene alle Aree della dirigenza, si conferma l’attuale composizione. L’ipotesi diverrà operativa a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ che avverrà a conclusione della fase di controllo prevista dal d.lgs. n. 165/2001. Allegati: Scarica questo file (IPOTESI CON FRONTESPIZIO 9 1 2024.pdf) IPOTESI CON FRONTESPIZIO 9 1 2024.pdf 213 Kb /* [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota ARAN originale e/o disponibili sui siti segnalati **] |
< Estratto
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A.Ra.N. IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2022-2024) In data 9 gennaio 2024 alle ore 15:00 ha avuto luogo l'incontro tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024): Per l’A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo FIRMATO Per le Confederazioni Sindacali: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2022-2024 ART. 1 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. 3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001. ART. 2 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto delle Funzioni centrali; ART. 3 ART. 4 ART. 5 1. Il comparto di contrattazione collettiva dell’Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da: I. : - Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale; II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali anche a seguito della loro trasformazione in Conservatori di musica statali; III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR; - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA; - Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA - Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – (AREA Science Park); - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA; - Istituto italiano di studi germanici – IISG; - Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INdAM; - Istituto nazionale di astrofisica – INAF; - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE; - Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN; - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV; - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS; - Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM; - Istituto nazionale di statistica – ISTAT; - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI; - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN; - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP; - Istituto superiore di sanità – ISS; - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA; - Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”; - Stazione zoologica “Antonio Dohrn”; V. : - Agenzia spaziale italiana – ASI; VI. : - Personale ex ISPESL transitato all’INAIL ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.L. 78/2010; personale ex ISFOL transitato all’ANPAL ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2015 fino alla data di decorrenza della soppressione dell’ANPAL ai sensi dell’art. 3 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i.. ART. 6 ART. 7 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: A) Area delle Funzioni centrali; [… Omissis …] 4. L’area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del presente CCNQ. [… Omissis …] ART. 8 1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all’interno dei comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all’area, e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell’ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili. ART. 9 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2019-2021) stipulato in data 3 agosto 2021 e nel CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 stipulato il 10 agosto 2022. [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota ARAN originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» A.Ra.N. |
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^Fonte» ARAN» Cmn-Dcm_09gen2024=RS_2024-01-10» |
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» www.reporterscuola.it -
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