Quale disciplina applicabile.

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m_ef.RTS-SAREGISTRO UFFICIALE.0022517_10-05-2024

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA DELLE RAGIONERIE E PER IL CONTROLLO INTERNO DIPARTIMENTALE
UFFICIO III

A: Ragionerie territoriali dello Stato
(loro indirizzi PEC)

OGGETTO: Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

Sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti difformità nella trattazione, presso codeste Ragionerie territoriali dello Stato, dei provvedimenti con cui le Istituzioni scolastiche danno attuazione alla disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ovvero riallineamenti di carriera”, “progressioni di carriera” o “inquadramenti contrattuali”.

In termini generali, può dirsi che la questione riguarda l’applicazione o meno a detti provvedimenti della disciplina relativa ai provvedimenti per mezzo dei quali le Istituzioni scolastiche effettuano il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo, ai sensi del decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, ovvero “ricostruzioni di carriera”.

Quest’ultima categoria è stata, infatti, oggetto negli anni di numerosi interventi legislativi, regolamentari, giurisdizionali, nonché interpretativi anche da parte dello scrivente Dipartimento, come nel caso delle recenti Circolari RGS nn. 27/2017 e 28/2021, rispettivamente prot. n. 181138 del 06/10/2017 e prot. n. 293194 del 02/12/2021.

Peraltro, le modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per ovviare alla Procedura d’infrazione UE n. 2014/4231, sono tali da rendere non più necessario il “riallineamento di carriera” ex articolo 4, comma 3, del citato d.P.R. n. 399/1988, anche se per il solo personale immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024.

Ad ogni buon conto, le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre per la seconda, quella dei “riallineamenti di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza.

In altri termini, l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio

L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia.

Anche tale diritto, come quello alla “ricostruzione di carriera” secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, così come riportato nella citata Circolare RGS n. 28/2021, appare rientrare tra i diritti soggettivi del personale della Scuola, non essere soggetto a prescrizione, ma essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio.

In questo senso, gli importi di maggiore retribuzione eventualmente derivanti dall’adozione del provvedimento di “riallineamento di carriera” devono intendersi prescritti quando riferiti a periodi anteriori i cinque anni precedenti la data della prima sollecitazione del personale interessato atta a interrompere la prescrizione, ma solo qualora, nel caso validamente rinnovata agli stessi fini, essa sia stata presentata dopo il compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988; viceversa, la prescrizione quinquennale non è applicabile nel caso in cui detta prima sollecitazione, seguita da eventuali altri idonei atti interruttivi, e comunque l’adozione – anche ove d’ufficio – del provvedimento, abbiano avuto luogo prima del compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni ridette.

Codeste Ragionerie territoriali dello Stato vorranno quindi uniformarsi alle indicazioni di cui sopra, svolgendo il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, con specifica attenzione al fatto che il Dirigente scolastico dell’Istituzione emittente abbia debitamente svolto la ricognizione di eventuali fattori interruttivi dell’anzianità di servizio del personale interessato. Inoltre, in fase di pagamento e nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato dopo il compimento del quinto anno successivo al verificarsi di dette condizioni, vorranno applicare la prescrizione quinquennale secondo le indicazioni e le verifiche di cui sopra, indipendentemente dalla sua esplicitazione nel provvedimento, essendo per la Pubblica Amministrazione la prescrizione, oltre che non derogabile ai sensi dell’articolo 2936 del Codice Civile, non rinunciabile ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Le Ragionerie territoriali dello Stato aventi sede presso capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma vorranno anche rendere note le indicazioni della presente comunicazione ai contermini Uffici scolastici regionali e agli omologhi Uffici delle Province di Aosta, Trento e Bolzano.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Biagio Mazzotti

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MEF originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MEF
N. 22517
10 maggio 2024


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

Ministero dell’Economia e delle Finanze
https://www.mef.gov.it/index.html

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
https://www.rgs.mef.gov.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MEF» Nrm_10Mag2024=RS_2024-0522 »
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