Chiarimenti e precisazioni sulle iscrizioni
Il MIUR con la nota 781 del 4 febbraio ha diramato una serie di indicazioni relative alle operazioni delle iscrizione degli studenti alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Si invita ad una lettura attenta dei paragrafi:
Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
Corsi per adulti.
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La nota |
MIUR, 4 febbraio 2011, n. 781 |
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica |
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Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2011/2012 - Precisazioni. |
Estratto |
Ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012, si forniscono le seguenti precisazioni.
Educazione parentale e obbligo d’istruzione In relazione ad alcuni quesiti riguardanti la possibilità per gli studenti di assolvere all’obbligo d’istruzione mediante l’educazione parentale si rappresenta quanto segue. La C.M. n. 101/2010 riferisce l’istituto dell’istruzione familiare al segmento formativo del primo ciclo, senza precisare se l’istruzione parentale possa valere per l’intera fascia dell’obbligo. Al riguardo, la lettura coordinata della normativa, nonché un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19-1-2011, n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l’istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Infatti, se l’art.111 del decreto legislativo n.297/1994 riferiva letteralmente la possibilità di tale tipologia educativa alla scuola elementare e media, il successivo art.112 considerava assolto l’obbligo scolastico con il conseguimento del diploma di licenza media ovvero, nel caso di mancato conseguimento, con il compimento del quindicesimo anno di età, a condizione che lo studente dimostrasse di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo, Tali disposizioni devono essere interpretate anche alla luce della successiva legislazione che ha elevato l’obbligo da otto a dieci anni. In particolare, l’articolo 1, comma 622, della legge 27-12-2006, n.296 prevede che . Il medesimo comma 622 della legge n.296/2006 prevede inoltre che . Infine l’art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti. Pertanto, da una interpretazione logico sistematica della normativa deriva che l’educazione parentale si riferisce a tutta la fascia dell’obbligo di istruzione e deve Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica tendere, come le altre modalità di adempimento dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.
Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale Com’è noto, l’Intesa Stato Regioni raggiunta il 16 dicembre 2010, in sede di Conferenza Unificata, ha previsto nelle allegate Linee Guida che gli istituti professionali possano realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria, secondo due differenti tipologie di sussidiarietà, integrativa o complementare. La definizione della tipologia di offerta formativa sussidiaria è rimessa agli accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali. Pertanto, laddove tali accordi non venissero adottati entro il 12 febbraio 2011, termine di scadenza per le iscrizioni, gli istituti professionali interessati potranno accogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con riserva, in attesa di conoscere le determinazioni assunte dall’Ente Regionale. Ad ogni buon conto, per ragioni legate alla gestione degli organici della scuola secondaria di secondo grado, le riserve dovranno essere sciolte entro il 15 marzo 2011. Quindi gli Uffici Scolastici Regionali si faranno parte attiva presso i competenti Assessorati delle Regioni, al fine di pervenire in tempi rapidi alle intese territoriali. Iscrizione ai licei musicali e coreutici Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare senz’altro accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell’anno scolastico 2010/11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. Si fa, invece, riserva di fornire ulteriori istruzioni circa l’accoglimento delle iscrizioni presso le nuove sezioni di liceo musicale e coreutico previste dai piani regionali di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2011/12. Infatti sono in corso le necessarie verifiche di compatibilità delle nuove istituzioni con le risorse di organico.
Corsi per adulti Il paragrafo della CM n.101/2010, relativo alle iscrizioni ai corsi per adulti, deve essere integrato nel senso che le iscrizioni sono finalizzate, oltre che alle tipologie di attività e corsi ivi previste, anche al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il Direttore Generale |
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* N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. |
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 07 Febbraio 2011 16:03)