No al recupero in presenza di riduzione dell’orario per causa di forza maggiore
Il Tribunale di Saluzzo (Giudice del Lavoro) è intervenuto sul tema del recupero delle frazioni orarie non lavorate decidendo che la delibera del Consiglio d’Istituto, era illegittima.
Ha condannato, inoltre, l’Istituto Scolastico al risarcimento per le ore lavorate in più.Documentazione disponibile >>>
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Tribunale di Saluzzo |
Estratto |
… Omissis … … La circolare 192/80 va interpretata alla luce della circolare 243/1979, di cui integra il contenuto; essa infatti contiene un’espressa conferma delle disposizioni della circolare n. 243/79, compresa quella relativa all’esclusione dell’obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: è pertanto logico ritenere che la circolare 192/80, nell’autorizzare la riduzione dell’orario delle lezioni anche in ipotesi non contemplate dalla circolare 243/79, abbia esteso anche alle nuove ipotesi di riduzione di orario l’esenzione dall’obbligo del recupero delle frazioni orarie non lavorate prevista dalla circolare 243/79. Si deve quindi ritenere che i ricorrenti non avessero l’obbligo di recuperare le ore non lavorate per effetto della riduzione dell’orario delle lezioni … … Omissis … 1) Dichiara l’illegittimità della delibera del Consiglio di Istituto del 29.04.09; 2) Dichiara i ricorrenti non tenuti al recupero delle ore non lavorate; … Omissis … |
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N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 06 Dicembre 2010 11:46)