FERIE DOCENTI E ATA 2023
La scheda riassuntiva curata dalla uil Scuola Rua. |
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Federazione SCHEDA UIL Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore. In allegato la nostra scheda tecnica riepilogativa con tutte le informazioni necessarie. SCHEDA UIL SCUOLA * Condividi questo articolo* [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati**] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Federazione [N.d.R.: argomenti trattati] LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico- fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore. Ferie e Festività Ferie ▪ 30 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ad anni 3; ▪ 32 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio è superiore ad anni 3. Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato (es. per il personale di ruolo va conteggiato nei tre anni anche l’eventuale servizio prestato come supplente). Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Festività soppresse Servizio su 5 o 6 giorni settimanali FOCUS PERSONALE ATA Personale in regime di part time Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante Periodi in cui è possibile fruire delle ferie Personale docente Personale A.T.A. Ore di straordinario Interruzione o sospensione delle ferie Il dipendente può interrompere il periodo di ferie: Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente Recupero delle ferie non godute Attribuzione delle ferie d’ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione In linea generale: • Personale docente: il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta (ad esempio, impedire la fruizione delle ferie nelle ultime settimane di agosto). Ciò può avvenire solo se il Collegio dei Docenti, riunitosi ad inizio anno e con apposita delibera (o nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze) abbia programmato delle attività proprio in quel periodo (tali attività devono inoltre rientrare nelle delibere del Consiglio di istituto che ha potere deliberante sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola). • Personale ATA: anche per tale personale il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta. Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali. [… Omissis …] Per cui risulta illegittima l’imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, o addirittura l’inibizione di fruirne nell’ultima settimana di agosto in maniera generalizzata, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il dipendente, e, nel caso specifico del personale docente, se non si sono pianificati impegni collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie. Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale ATA o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima. Monetizzazione delle ferie Docenti a tempo indeterminato e docenti supplenti con contratto al 31 agosto Spetta sempre al docente individuare il periodo di fruizione delle ferie. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro le ferie non sono monetizzabili salvo i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non è imputabile o riconducibile al dipendente (decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo Docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6 Personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30/6 o 31/8 Personale ATA supplente breve FOCUS DOCENTI L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Ne consegue che nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, … Non è quindi ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_06GIU2023=RS_2023-06-08» |
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» www.reporterscuola.it -
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 05 Ottobre 2023 01:16)