La scheda riassuntiva curata dalla uil Scuola Rua.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

06 Giugno 2023

SCHEDA UIL
Le ferie del personale della scuola

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

In allegato la nostra scheda tecnica riepilogativa con tutte le informazioni necessarie.

SCHEDA UIL SCUOLA *
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06 giugno 2023


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UIL SCUOLA RUA

06 Giugno 2023

[N.d.R.: argomenti trattati]

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
SCHEDA TECNICA

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico- fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Ferie e Festività
Numero di giorni spettanti
Art.13, commi 1-6 e art. 19 comma 2 CCNL 29.11.2007

Ferie
Il personale scolastico ha diritto per ogni anno scolastico di servizio ad un periodo di ferie retribuito di:

▪ 30 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ad anni 3;

▪ 32 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio è superiore ad anni 3.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato (es. per il personale di ruolo va conteggiato nei tre anni anche l’eventuale servizio prestato come supplente).

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Festività soppresse
[… Omissis …]

Servizio su 5 o 6 giorni settimanali
[… Omissis …]

FOCUS PERSONALE ATA
[… Omissis …]

Personale in regime di part time
[… Omissis …]

Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante
[… Omissis …]

Periodi in cui è possibile fruire delle ferie
[… Omissis …]

Personale docente
[… Omissis …]

Personale A.T.A.
[… Omissis …]

Ore di straordinario
[… Omissis …]

Interruzione o sospensione delle ferie
[… Omissis …]

Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:
▪ In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
▪ In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
▪ se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente
Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.
[… Omissis …]

Recupero delle ferie non godute
Art. 13 comma 10 CCNL 29.11.2007
[… Omissis …]

Attribuzione delle ferie d’ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione
In linea generale:

In linea generale:

Personale docente: il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta (ad esempio, impedire la fruizione delle ferie nelle ultime settimane di agosto). Ciò può avvenire solo se il Collegio dei Docenti, riunitosi ad inizio anno e con apposita delibera (o nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze) abbia programmato delle attività proprio in quel periodo (tali attività devono inoltre rientrare nelle delibere del Consiglio di istituto che ha potere deliberante sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola).

Personale ATA: anche per tale personale il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta. Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali.

[… Omissis …]

Per cui risulta illegittima l’imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, o addirittura l’inibizione di fruirne nell’ultima settimana di agosto in maniera generalizzata, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il dipendente, e, nel caso specifico del personale docente, se non si sono pianificati impegni collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie.

Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale ATA o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Monetizzazione delle ferie
Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18

Docenti a tempo indeterminato e docenti supplenti con contratto al 31 agosto
[… Omissis …]

Spetta sempre al docente individuare il periodo di fruizione delle ferie.
[… Omissis …]

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro le ferie non sono monetizzabili salvo i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non è imputabile o riconducibile al dipendente (decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo
obbligatorio di maternità ecc.).

Docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6
[… Omissis …]

Personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30/6 o 31/8
[… Omissis …]

Personale ATA supplente breve
[… Omissis …]

FOCUS DOCENTI
Impegni nei periodi di sospensione o interruzione dell’attività didattica

L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.

Ne consegue che nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, …
[… Omissis …]

Non è quindi ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 05 Ottobre 2023 01:16)

 

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