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SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA*
OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO
D.L. n. 44/2021 - D.L. n. 172/2021 - Nota MI n. 1889/2021

PREMESSA

Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al momento in fase di conversione in legge, introduce l’obbligo vaccinale a tutto il personale della scuola oltre a prevedere ulteriori disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro e sulla durata delle stesse.

L’obbligo vaccinale comprende ora il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e la somministrazione della successiva dose di richiamo.

Le nuove regole decorrono dal 15 dicembre 2021.

La durata della certificazione verde, in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ha una validità di nove mesi a far data dalla somministrazione.

I dirigenti scolastici, qualora verifichino per il personale obbligato l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano i lavoratori interessati a produrre, entro cinque giorni, la documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione dalla stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito e da trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione.

In difetto della mancata presentazione della predetta documentazione entro i cinque giorni prescritti, i dirigenti scolastici accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato e lo sospendono dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. In tale ipotesi non sussistono procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti che conservano il diritto alla conservazione del posto. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Quale personale rientra nell’obbligo della vaccinazione?

Tutto il personale scolastico in servizio nella scuola statale compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti: docenti, educatori, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, Dsga, dirigenti scolastici.

È altresì compreso tutto il personale del sistema nazionale di Istruzione, il personale scolastico delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (anche qualora svolgano servizi di pre e post scuola).

L’obbligo vaccinale riguarda anche il personale a tempo determinato?

L’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per cui, l’obbligo vaccinale riguarda anche il personale a tempo determinato e per il quale, a partire dal 15 dicembre, si seguono le stesse regole del personale a tempo indeterminato (qualora ovviamente si abbia un contratto la cui data di scadenza comprenda il 15 dicembre 2021).

Nella nota Mi n. 1889 del 7 dicembre 2021 è infatti indicato che i destinatari di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato (stipulato a partire quindi dal 15 dicembre …) debbano invece aver previamente adempiuto all’obbligo. In assenza di tale adempimento non è possibile costituire il rapporto di lavoro.

Per il personale docente e ATA chi accerta l’obbligo della vaccinazione?

La verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale è accertata dal dirigente scolastico.

Ai dirigenti scolastici saranno fornite nei prossimi giorni, da parte del Ministero, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

Per i dirigenti scolastici chi accerta l’obbligo della vaccinazione?

L’obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici. A verificare l’assolvimento provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.

Anche a tal fine saranno fornite nei prossimi giorni, da parte del Ministero, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi. Ai dirigenti scolastici si applicano gli stessi criteri e, in caso di inadempimento dell’obbligo, le stesse conseguenze previsti per il personale docente, educativo e ATA analizzate nella presente scheda.

Cosa si intende per obbligo della vaccinazione e da quando decorre?

Dal 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione).

L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose). La validità è di 9 mesi e l’iter obbligatorio deve essere avviato o concluso entro cinque giorni a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Attenzione: L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e quello del richiamo (terza dose) è di cinque mesi (150 giorni). La somministrazione della terza dose deve risultare alla scadenza dei 9 mesi dalla seconda perché anch’essa fa parte dell’obbligo vaccinale.

Cosa è previsto per chi ha contratto il Covid-19?

È possibile la somministrazione di una sola dose, da effettuare entro un anno. In caso non sia possibile ricevere la vaccinazione in questo intervallo di tempo, il ciclo vaccinale prevede due dosi (tranne in caso di somministrazione di Johnson&Johnson).

Chi ha contratto il Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) deve attendere almeno 3 mesi dalla guarigione e almeno sei mesi dalla seconda dose prima di effettuare la terza.

Riguardo all’obbligo, i lavoratori guariti dal Covid-19 possono svolgere la propria attività lavorativa fino allo scadere dei sei mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Alla scadenza dei sei mesi dovranno vaccinarsi per essere in regola con l’obbligo.

La terza dose di richiamo deve essere necessariamente somministrata a decorrere dal 15 dicembre 2021?

La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata, a meno che non si rientra nei casi specifici di chi ha contratto il virus, non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Per cui, il personale a cui sono state somministrate le prime due dosi, e ha concluso il ciclo vaccinale primario, non ha l’obbligo, a decorrere dal 15 dicembre 2021, di dimostrare di aver effettuato anche la terza dose del richiamo, a meno che ovviamente non sono trascorsi i 9 mesi dalla seconda.

Infatti, la norma prevede la “possibilità” di somministrazione della terza dose a partire dai 150 gg. successivi al completamento del ciclo primario, mentre l’obbligatorietà è solo alla scadenza dei 9 mesi successivi alla seconda dose.

Pertanto, se non sono ancora trascorsi i 9 mesi dalla seconda dose, il lavoratore è comunque in regola con l’obbligo vaccinale (fermo restando che è libero di effettuare la terza dose subito dopo i 150 gg. successivi alla seconda) e il dirigente scolastico non dovrà richiedere la documentazione relativa a tale richiamo.

Cosa deve fare il dirigente scolastico?

Il 15 dicembre 2021, i dirigenti scolastici verificheranno i requisiti richiesti per l’obbligo vaccinale.

Constatata l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano i lavoratori interessati a produrre, entro cinque giorni (dalla ricezione dell’invito), la documentazione comprovante:

▪ l’effettuazione della vaccinazione;

▪ l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;

▪ la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;

▪ l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Cosa non deve fare il dirigente scolastico?

Prima del 15 dicembre 2021: il dirigente scolastico non potrà richiedere al lavoratore di essere in regola con la vaccinazione.

Il 15 dicembre 2021

Il dirigente scolastico:

- non potrà richiedere al lavoratore assente dal servizio, a qualunque titolo, la documentazione relativa all’obbligo della vaccinazione;

- non dovrà richiedere al lavoratore la documentazione relativa alla somministrazione della terza dose se non sono trascorsi i 9 mesi dalla seconda.

- non dovrà intraprendere nessuna azione prima che siano trascorsi i cinque giorni: qualora infatti non dovesse risultare l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici, inviteranno l’interessato a produrre la documentazione entro cinque giorni (dalla ricezione dell’invito).

Cosa deve fare il lavoratore che non è in regola con l’obbligo vaccinale?

Avvia autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose.

Oppure

Attende l’invito da parte del dirigente scolastico a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’obbligo vaccinale.

Oppure

Non segue il percorso vaccinale ed è sospeso dall’attività lavorativa (a meno che non si è assenti dal servizio).

Cosa deve fare durante i cinque giorni il lavoratore che non è in regola con l’obbligo vaccinale?

Nell’arco di questi cinque giorni il lavoratore potrà comunque svolgere la propria attività lavorativa, alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Cosa fa il dirigente scolastico accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e trascorsi i cinque giorni?

Se alla scadenza dei cinque giorni previsti (e non prima) il lavoratore non ha presentato la documentazione richiesta, il dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato e lo sospende dall’attività lavorativa e dalla retribuzione.

Cosa comporta per il lavoratore la sospensione dal servizio?

In tale ipotesi non sussistono procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti che conservano il diritto alla conservazione del posto. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Attenzione: il periodo di sospensione non sarà utile, per esempio, ad acquisire punteggio nelle graduatorie per le supplenze o, per il personale di ruolo, ad acquisire il punteggio in quelle interne di istituto ai fini della valutazione dell’anno di servizio (solo nei casi in cui l’assenza non retribuita è complessivamente superiore ai 180 gg.). I giorni di sospensione non sono altresì utili al

compimento dell’anno di formazione e prova per il personale neoassunto in ruolo.

Quanto dura la sospensione?

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al dirigente scolastico, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (quest’ultima nell’eventualità che siano già trascorsi i 9 mesi dalla seconda dose), e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Cosa devono fare il dirigente scolastico e il lavoratore nel caso in cui si presenti la documentazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale?

Se alla scadenza dei cinque giorni previsti il lavoratore presenta la documentazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (quest’ultima nell’eventualità che siano già trascorsi i 9 mesi dalla seconda dose):

- Il dirigente scolastico: invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

- Il lavoratore: deve eseguire la vaccinazione entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico, salvo impedimenti oggettivi che consigliamo di documentare (es. dichiarazione da parte della struttura della prima data possibile successiva ai 20 giorni).

Come accede a scuola il lavoratore in attesa dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale obbligatorio?

In tali casi, nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino o, nel caso di una somministrazione e l’altra, in via transitoria, il personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Quale personale è escluso dall’obbligo della vaccinazione? Cosa è previsto per il personale assente dal servizio?

▪: Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche esigenze cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle Circolari del MINISTERO DELLA SALUTE in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS‐COV‐2, non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita. Non è altresì necessaria l’esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone) per accedere a scuola.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Personale assente dal servizio: Nella nota MI n. 1889 del 7 dicembre 2021 è indicato che il personale, per qualsiasi motivo assente dal servizio, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo (es. congedo biennale), congedo per maternità o parentale, malattia ecc., non rientra nell’obbligo della vaccinazione, per cui non può incorrere nella sospensione dal servizio, fermo restando che alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

Attenzione: è utile ricordare che, a differenza di alcuni istituti giuridici come la malattia propria o del bambino per cui l’assenza del dipendente decorre immediatamente dalla comunicazione della stessa, per istituti giuridici come es. il congedo biennale per assistenza all’handicap o il congedo parentale, sarà necessario rispettare i termini di preavviso previsti dalle relative norme. Ciò è importante per chi ha programmato un congedo o una aspettativa che dovrà avere una decorrenza non oltre i cinque giorni dal 15 dicembre 2021.

In ogni caso, se il personale risulta assente, a qualsiasi titolo, già a decorrere dal 15 dicembre, non dovrà ricevere nessuna comunicazione da parte del dirigente scolastico al fine di regolarizzare la propria posizione vaccinale. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

Tutele della UIL Scuola

La UIL Scuola, per il tramite delle proprie strutture centrali e territoriali, è impegnata nel fornire un’attività di supporto legale per la tutela dei diritti individuali attraverso il proprio Ufficio legale nazionale a supporto dei propri iscritti.

Per tale ragione abbiamo predisposto delle specifiche azioni a tutela del personale individuando le diverse ipotesi che giustificano una diversa scelta da parte del lavoratore.

Sarà, pertanto, necessario analizzare le ragioni che impediscono l’uso della vaccinazione caso per caso così da individuare una specifica e personale forma di tutela del personale. Riteniamo che nell’attuale situazione non si possa immaginare un percorso generalizzato ma un supporto sindacale e legale personalizzato per meglio rappresentare e tutelare ogni singolo caso.

Difatti, le ragioni sottese alla mancata vaccinazione sono spesso supportate da ragioni sanitarie e di patologie mediche che in questa situazione di confusione sono spesso sottovalutate. È importante, pertanto, che ogni lavoratore segnali per iscritto al dirigente scolastico la situazione personale chiedendo anche di essere adibito a mansioni diverse.

Riteniamo, inoltre, che in merito al provvedimento di sospensione dal servizio trovi applicazione anche il testo unico scuola decreto legislativo 297/94, in relazione alla retribuzione minima. A tal riguardo stiamo predisponendo delle specifiche istruzioni per i successivi adempimenti a tutela del personale.

[*N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Comunicato - Documentazione
09 dicembre 2021


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_09DIC2021=RS_2021-12-10»
RS non è titolare dei contenuti raccolti, come documenti di pubblico dominio, e conservati quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


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< N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»


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