La scheda della UIL SCUOLA RUA su come cambia “la figura dell’ex DSGA, ora Funzionario ed Elevate Qualificazioni …”

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

25 Settembre 2023

Sostituzione del DSGA nell’Ipotesi di Contratto 19-21: nessuna contrattazione e istituita la reggenza obbligatoria

Alla luce della nuova ipotesi di CCNL, cerchiamo di capire cosa cambia per quanto riguarda la figura dell’ex DSGA, ora Funzionario ed Elevate Qualificazioni, attraverso la nostra scheda tecnica *.

La figura di Funzionario ed Elevate Qualificazioni, introdotta nell’Ipotesi di Contratto scuola 2019-21, non sottoscritta dalla Federazione UIL Scuola Rua, nella quale confluiranno i DSGA di ruolo e gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni, si caratterizza attraverso una nuova struttura professionale che subisce notevoli trasformazioni e che, a nostro avviso, si peggiora rispetto al passato.

Per la sua sostituzione sono previste due modalità:

  • quella relativa alle assenze superiori a 15 gg. ma inferiori ai 90 gg. in cui l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal DS senza possibilità di rifiutarlo e senza nessun tipo di vincolo di parte datoriale circa i criteri e le motivazioni della scelta.
  • quella relativa alle assenze dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, in cui l’incarico di sostituzione è assegnato mediante il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale.

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UIL SCUOLA RUA
Comunicato - Documentazione
25 settembre 2023


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Estratto

Federazione
UIL SCUOLA RUA

25 Settembre 2023

IPOTESI DI CONTRATTO NAZIONALE DELLAVORO 2019-21 SOTTOSCRITTA IL 14 LUGLIO 2023
INCARICHI DI FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE
SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DI INCARICO E.Q. (ex Dsga)
NESSUNA CONTRATTAZIONE E ISTITUITA LA “REGGENZA” OBBLIGATORIA

INTRODUZIONE

La figura di Funzionario ed Elevate Qualificazioni, introdotta nell’Ipotesi di contratto scuola 2019-21, non sottoscritta dalla Federazione UIL Scuola Rua, nella quale confluiranno i DSGA di ruolo e gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni, si caratterizza attraverso una nuova struttura professionale che subisce notevoli trasformazioni e che, a nostro avviso, si peggiora rispetto al passato.

INCARICO TRIENNALE

La figura di Funzionario e di Elevata Qualificazione sarà soggetta ad incarico a termine (di durata triennale).

Condizione questa che riguarderà tutti i dipendenti inquadrati nell’area EQ (sia gli storici che i neo - immessi).

La nostra posizione: Un’impostazione che si porta via un pezzo dalla Comunità Educante che diviene funzionale ai dettami dell’amministrazione. Di fatto, mutuandoli, si applicano i criteri per i ruoli propri delle funzioni centrali, sminuendo la peculiarità propria del ruolo attuale di Dsga quale ganglio strutturale dei processi amministrativi propri di ogni istituzione scolastica.

ORGANICO

L’ipotesi di contratto non determina l’organico EQ perché istituisce una sola posizione di lavoro di DSGA per ogni scuola (ad eccezione di quelle sottodimensionate). Ovvero ad oggi non si conoscono le unità di personale che transiteranno nell’area dei Funzionari che si attueranno con le risorse dei 36.9 mln (cfr.art.59 – comma 8), tutte dedicate a colmare i vuoti di organico dei DSGA.

La nostra posizione: È stato costantemente evidenziato che non si può sottoscrivere un’Ipotesi di contratto senza sapere quanto delle risorse destinate alla costituzione delle nuove aree (36,9 milioni), saranno impiegate per l’Area dei Funzionari e quali numeri di personale vadano a coprire (la stessa identica circostanza si determina per la figura del 2 Collaboratore Operatore). Una inammissibile distrazione che lascia piena discrezionalità all’Amministrazione nell’impiego delle risorse.

TITOLARITA’ DI SEDE

Il nuovo CCNL distingue i DSGA “storici” dai futuri funzionari neo immessi.

1. Ai primi è garantito l’incarico di DSGA nonché un generico “diritto di precedenza” per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola.

2. ai neo funzionari riconosce il “titolo di precedenza” per l’eventuale riconferma della sede una volta conferito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è subordinata al verificarsi della condizione di parità fra il numero degli incaricati e i posti di DSGA.

Nessuna specifica e/o regolamentazione che fotografa la casistica a regime. (ES.  cosa succederà nel caso in cui un Dsga storico cambia scuola? conserverà sempre il “diritto di precedenza oppure, per effetto del passaggio in altra istituzione scolastica, perde tale diritto?);

TITOLO DI ACCESSO

Viene abbassato il titolo di accesso per i Funzionari e le Elevate Qualificazioni essendo richiesta Laurea triennale in luogo di quella magistrale o specialistica.

Viene dunque declassata l’area dei Funzionari e delle E.Q. a fronte di un lavoro che richiede sempre maggiori specificità e livelli di competenze. Appare alquanto singolare che si sia sbandierata l’evoluzione della figura e del ruolo degli ex Dsga (i nuovi sono entrati di ruolo con un concorso attraverso una procedura molto complessa e selettiva in possesso di laurea quadriennale vecchio ordinamento o magistrale) a fronte di una riduzione del requisito di accesso.

La nostra posizione: L’incarico di EQ genera un’assoluta confusione di competenze. Allo stesso vengono affidate attività di istruzione e di predisposizione degli atti amministrativi (tipici delle posizioni intermedie), oltre a quella della formalizzazione degli stessi atti. Un’assoluta anomalia, inesistente negli altri Settori della P.A. Ne consegue un depotenziamento sostanziale dell’intero apparato amministrativo a cui continua a mancare la figura intermedia (art.55- sub.4 – 6^ alinea).

SOSTITUZIONE

Per la sostituzione del titolare di incarico ex Dsga sono state previste due modalità: quella relativa alle assenze superiori a 15 gg. ma inferiori ai 90 gg. E alle assenze dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi.

1. Nel primo caso la scelta è nella esclusiva competenza del Dirigente scolastico che discrezionalmente individua il sostituto del Funzionario di EQ nell’area degli Assistenti amministrativi. Scompare il riferimento alle posizioni economiche (prima e seconda), che perdono connotazione giuridica. Nemmeno quelli che la conservano (art.59 comma 3°) possono vantare diritti.

2. Nel secondo caso si applica un criterio che sostanzialmente è quello della “reggenza”.

 Per le assenze superiori a 15 gg. e fino a 90 gg., infatti, l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal DS senza possibilità di rifiutare l’incarico e senza nessun tipo di vincolo di parte datoriale circa i criteri e le motivazioni della scelta.

Art. 57 comma 1: Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

La nostra posizione: Abbiamo ripetutamente sostenuto che per l’incarico di sostituzione in questi casi, deve essere individuato un Assistente Amministrativo in servizio nella scuola e destinatario di posizione economica o in sua assenza attribuirla al personale che abbia, a suo tempo, frequentato i corsi per il conferimento della posizione economia (non assegnata per mancata attivazione della procedura di surroga o per mancata assegnazione delle risorse alle province). In ultima ipotesi al personale oggettivamente individuato con formazione a carico dell’amministrazione. A nostro avviso tali incarichi devono rientrare in quelli di natura ricettizia, che escludono l’obbligo di accettazione. L’ipotesi di contratto ha completamente ignorato tali proposte.

 Per le assenze dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, invece, esse sono assegnate mediante il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale che (art. 57 commi 3-5):

a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo il livello del “confronto” (non contrattazione …). In questo caso è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.

b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA. In questo caso lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione. IL FMOF della scuola subisce un ulteriore impoverimento di risorse. In precedenza, queste venivano prelevate dal bilancio proprio dello stato.

ATTENZIONE: la previsione come prima ipotesi di assegnare l’incarico di “reggenza” ad un Funzionario privo di incarico di DSGA è pura teoria in mancanza di un organico dei Funzionari senza incarico di EQ. Per cui essa sarà, di fatto, assegnata discrezionalmente dall’Ambito Territoriale ad un Funzionario con EQ già nell’esercizio di tale ruolo.

Si profila una situazione del tutto analoga a quella dei dirigenti scolastici ove con le reggenze si colmano le vacanze di organico e quelle delle scuole sottodimensionate, a cui non verrà mai assegnato alcun funzionario.

La nostra posizione: Nel caso di sostituzione superiore ai 90 giorni abbiamo con forza richiesto che il dispositivo della “reggenza” (anche se non più citata di fatto trattasi di tale modalità) venisse almeno definito attraverso un processo di volontarietà e sulla base di elementi oggettivi e non discrezionali da parte dell’Ambito Territoriale provinciale. L’ipotesi di contratto ha completamente ignorato tali proposte.

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UIL SCUOLA RUA
Documentazione
25 settembre 2023


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