CPIA E PERCORSI PER ADULTI CHE NON HANNO ASSOLTO O NON SONO IN GRADO DI DIMOSTRARE DI AVER ASSOLTO ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, la Rete Toscana dei centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. |
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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: EE.VV., Protocollo d’Intesa, 07-06-2017»
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER ADULTI CHE NON HANNO ASSOLTO O NON SONO IN GRADO DI DIMOSTRARE DI AVER ASSOLTO ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NON CURRICULARI IN TOSCANA IN ORDINE AL RISPETTO DI QUANTO STABILITO ALL'ART. 17 QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2002 TRA VISTI: • la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; • il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 avente ad oggetto "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; • la Legge 2/04/2007 n. 40 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", che all'art. 13, comma 1 bis attribuisce agli istituti di istruzione secondaria superiore l'attivazione di ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali; • il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; • il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 che approva il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le successive disposizioni attuative; • la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione professionale e Lavoro" e successive modifiche e integrazioni; • il Regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.R. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni; • la Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" e successive modifiche e integrazioni; • il Decreto Direttoriale istitutivo dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) n. 239 del 30 settembre 2014, con il quale sono stati istituiti a decorrere dal 1 o settembre 2014 sul territorio regionale toscano i CPTA; • Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati. CONSIDERATO CHE: l'art. 17 quater, comma l, della citata L.R. n. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione professionale e Lavoro" stabilisce che "i tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione" e che pertanto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione rappresenta, insieme alla maggiore età, un prerequisito essenziale per lo svolgimento dei tirocini non curriculari in Toscana; il citato D.P.R. 263/2012 stabilisce in particolare: all'art. 2, comma 2 che i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di istruzione di primo livello; all'art. 4, comma 2 che "il secondo periodo didattico" dei percorsi di istruzione di primo livello "è finalizzato al conseguimento della certificazione atte stante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; all'art. 5, comma l lettera e) che i percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo Il, comma 10; all'art. 5, comma 2 che, ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i C.P.I.A. costituiscono commissioni per la definizione del Patto formativo individuale composte dai docenti dei periodi didattici di cui all'art 5 comma 1 lettera d) del DPR 263/2012 e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi; all'art. 5, comma 3 che la commissione può sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. Di norma la commissione può riconoscere crediti In misura non superiore al 50 del monte ore totale del periodo didattico richiesto. PRESO ATTO CHE: è emersa la concreta disponibilità dei Centri di istruzione per adulti (C.P.I.A.) ad attivare specifici percorsi di istruzione di primo livello, finalizzati al conseguimento della certificazione atte stante l' acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione - che costituisce un requisito propedeutico all' accesso al tirocinio - per i soggetti che non hanno conseguito l'obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o che, anche in relazione alla condizione di adulti stranieri, non sono in grado di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi della normativa vigente. Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: Art. 1 Il presente Protocollo ha lo scopo di definire le modalità per consentire a persone maggiorenni, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o che, anche in relazione alla condizione di adulti stranieri, non sono in grado di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente, di conseguire la certificazione atte stante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione al fine di poter svolgere un tirocinio non curriculare, di cui agli artt. 17 bis e seguenti della 1.r. 32/2002. Art. 2 Prima dell'attivazione del tirocinio, il soggetto promotore, qualora l'aspirante tirocinante non abbia assolto l'adempimento dell'obbligo di istruzione o sia impossibilitato a dimostrare l'adempimento dell'obbligo, contatta il CPTA territorialmente competente, in base alla sede del soggetto promotore affinché il CPTA verifichi se esistono le condizioni per la partecipazione del soggetto al percorso di istruzione di primo livello. Nel caso in cui sussistono le condizioni, il soggetto promotore indirizza l'aspirante tirocinante al CPTA per la frequenza del suddetto corso. I CPIA si rendono disponibili ad inserire i destinatari indicati all'art. 3 nei percorsi di istruzione specifici di primo livello, finalizzati al conseguimento della certificazione atte stante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione. Art. 3 I destinatari del presente Protocollo sono i soggetti maggiorenni che non hanno assolto l'obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o che, anche in relazione alla condizione di adulti stranieri, non sono in grado di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. In particolare ai fini del presente Protocollo sono qualificati come adulti stranieri i soggetti indicati all'art. 17 ter, comma 8 lettere b), c), d) ed e) della l.r. 32/20021• Art. 4 Ai soggetti che hanno partecipato al percorso di istruzione, concludendo lo con esito positivo, viene rilasciata una certificazione atte stante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione. La Regione riconosce tale certificazione come valida ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto dall'art. 17 quater, comma 1 della 1.r. 32/2002. Art. 5 I soggetti firmatari realizzano un monitoraggio annuale sull'attuazione del presente Protocollo. Art. 6 Il presente Protocollo ha una durata di 5 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari e può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti. Letto e sottoscritto Per la Regione Toscana Per la Rete dei Centri provinciali di istruzione per adulti Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana *** Comma 8 dell'art. 17 ter della 1.r. 32/2002: "8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono: a) i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma l, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del! 'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui al! 'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui ali 'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008; e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi)."
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