Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0009347.23-11-2018
Ufficio A.T.A.
Circ. n.307
Torino, 23 novembre 2018

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino

Oggetto: valutazione servizio graduatorie terza fascia personale ATA

In relazione ai quesiti pervenuti si precisa* quanto segue.

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente”.

Alla luce di tale premessa il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi dell’Allegato A – D.M. 640/2017.

Il servizio valutabile è quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o Enti Locali; deve trattarsi di un servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei comparti di riferimento, oppure di periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi degli art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto Scuola per la parte ancora applicabile e del CCNL 2016-18 del Comparto Istruzione e Ricerca.

Il servizio, quindi, deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, occorre anche verificare la corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Tali condizioni non sussistono nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili (LSU) e dei Lavori di Pubblica Utilità (LPU) le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di

un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lgs 28/02/2000, n. 81) e di conseguenza tali servizi non sono valutabili per la graduatoria ATA di III fascia di istituto.

Si riporta a tal proposito la faq specifica del MIUR disponibile all’indirizzo
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/faq.shtml

Che cosa si intende con l’espressione “Amministrazioni statali” ed “Enti locali” contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 640 del 2017?

Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. [**] Si allega l’elenco.

Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs 267 del 2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

A tal fine si richiama la nota MIUR prot. 8166 del 5 giugno 2009 che dettaglia con precisione quali servizi debbano essere riconosciuti per le graduatorie ATA 24 mesi, e chiarisce inequivocabilmente che LSU, LPU e servizi prestati con contratto d'opera non sono valutabili.

I principi di tale nota sono stati trasposti nel D.M. 640/2017 per la valutazione del servizio nelle graduatorie di istituto III fascia personale ATA.

Si richiama inoltre la pronuncia della Corte di Cassazione Civile 03/07/2015 n. 13711, riportando i passaggi principali.

I servizi allegati dalla lavoratrice – ricorrente - sono stati svolti in qualità di LSU, anche quello che essa qualifica come aggiuntivo disposto dal Comune di XY, con la conseguenza che come correttamente affermato dalla Corte territoriale essi non sono utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali del personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico.

È stato infatti più volte affermato da questa Corte (tra le tante Cass. n. 21936 del 19/11/2004, n. 2887/2008, n. 9811/2012) che non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, né a termine, né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria a norma del D.L. n. 366 del 1987, art. 3, convertito in

L. n. 452 del 1987 (salvo il diritto ad un compenso integrativo per il lavoro ulteriore svolto come avvenuto nella specie), dalla quale scaturisce un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della
prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) con una matrice assistenziale, ma con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in cassa integrazione per una possibile ricollocazione.

[… Omissis …] Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, l'attività svolta nelle scuole non era utilizzabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA“.

Anche il Consiglio di Stato con Sentenza N. 1550/09 aderisce al medesimo orientamento della Cassazione. Infatti “si osserva che le previsioni del più volte
richiamato D.M. 75 del 2001 non lasciano adito a dubbi interpretativi laddove stabiliscono (punto 1.4) che la tipologia di servizio che dà titolo a produrre domanda di inserimento nelle richiamate graduatorie deve consistere in un vero e proprio “rapporto di impiego” (sia pure a tempo determinato).

Ne consegue che non possa accedersi ad alcuna opzione interpretativa volta ad ammettere che anche la prestazione di servizio quale L.S.U. possa dare titolo a
presentare la domanda in parola, se solo si consideri che il comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (‘Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144’) espressamente stabilisce che l’utilizzo dell’attività lavorativa degli L.S.U. “non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro”.

Si tratta di previsione tanto più rilevante ai fini del decidere se solo si osservi che nel preambolo del D.M. 75, cit., il riferimento al richiamato D.lgs. 81 del 2000 viene appunto operato “con particolare riferimento all’art. 4, comma 1”.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

[**] ss.mm.ii.
Sigla usata nella corrispondenza, nelle circolari, nelle leggi, nei decreti e nella normativa al posto di “successive modifiche e integrazioni” (plurale).


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

USR Ambito Territoriale di Torino
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/


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Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» dal web_AT Torino_Circ_n_307-18_2018-11-25»

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Ultimo aggiornamento (Domenica 25 Novembre 2018 14:24)