Gestione casi e contatti stretti COVID-19
La nota di aggiornamento del Ministero della Salute. |
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0037615-31/08/2022-DGPRE-DGPRE-P Ministero della Salute A
[… Omissis …] OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” e alla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19. Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: - Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. - In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14o giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. Il DIRETTORE GENERALE [… Omissis …] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
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< Estratto |
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