Urgente fare chiarezza per il personale inidoneo
L’intervento della UIL Scuola. |
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1.1) Documentazione disponibile >>>
UIL Scuola, 18 gennaio 2012 |
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AL MIUR Alla cortese attenzione del Questa organizzazione sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di insegnanti che, riconosciuti inidonei alla funzione docente, eventualmente ricollocabili in altre mansioni, non hanno potuto fruire delle dispensa dal servizio prevista dal Dlgs 297/94 art. 512 con conseguente attribuzione del trattamento di quiescenza come previsto dall’art. 13 L. 274/91. Ciò a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 171/2011 (21 ottobre 2011) che, secondo alcuni uffici periferici (es. Torino), “obbligherebbe” gli interessati a presentare domanda di mobilità in altre amministrazioni o, addirittura, a transitare nei ruoli del personale ATA. Risulta evidente, a nostro avviso che, stante la piena validità di quanto stabilito dall’art. 512 richiamato in precedenza, nulla è mutato rispetto alla situazione precedente e che, pertanto, al personale interessato debba continuare ad applicarsi quanto previsto dalle norme richiamate, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di inidoneità o dalla data di svolgimento dell’accertamento sanitario. Si chiede pertanto di voler esplicitare,come già comunicato con precedente nota di codesta direzione generale, l’indirizzo a proposito, al fine di eliminare lo stato di incertezza vissuto da persone che, già fisicamente provate sul piano della salute dalla loro situazione di inidoneità, sommano anche le conseguenze derivanti dalla mancata chiarezza normativa degli uffici preposti. Massimo Di Menna |
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1.2) Documentazione disponibile (sito esterno, UIL Scuola) >>>
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Comunicato inserito da >
UIL Scuola Pisa |
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Segreteria Provinciale via Barattularia 8/Piazza Don Minzoni –56121 Pisa |
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