Collaborazioni scuola-territorio esperienze extrascolastiche di educazione civica
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m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000009.07-01-2021 Ministero dell’Istruzione “Collaborazioni scuola-territorio per l’attuazione di esperienze extrascolastiche di educazione civica” IL MINISTRO VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, che stabilisce che “l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extrascolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva; [… Omissis …] RITENUTO di definire, ai sensi dell’ articolo 8 della legge 20 agosto 2019, n. 92, le modalità attuative della collaborazione scuola-territorio e stabilire i criteri e requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3 della richiamata legge n. 92 del 2019, per l'individuazione dei soggetti con cui le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono collaborare per la realizzazione di esperienze extrascolastiche che integrano l'insegnamento trasversale dell'educazione civica; INFORMATE le organizzazioni sindacali; ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d’ora in poi CSPI), reso nell’adunanza plenaria del 21 dicembre 2020; RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali; RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: la modifica all’articolo 5, comma 1, lettera b) in quanto si ritiene necessario demandare alle istituzioni scolastiche l’individuazione delle significative attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa; DECRETA Articolo 1 1.Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) legge 20 agosto 2019, n. 92: Legge Articolo 2 1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extrascolastiche realizzate a partire dalla costituzione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali e con Enti del Terzo settore già impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. 2. Il presente decreto disciplina le modalità attuative con le quali si realizzano le collaborazioni scuola - territorio di cui all'articolo 8 della Legge e stabilisce i criteri e i requisiti per l'individuazione dei soggetti con cui le Istituzioni scolastiche possono collaborare per la realizzazione delle esperienze extrascolastiche di cui al comma 1. Articolo 3 1.Per le finalità di cui al presente decreto, le Istituzioni scolastiche sottoscrivono accordi di rete ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento e dell’articolo 1, commi 70 e 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2.Gli accordi di rete, di durata annuale o pluriennale, prevedono per ciascuno degli anni di riferimento, i seguenti elementi: a) finalità della collaborazione, coerenti con gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi specifici di apprendimento e risultati di apprendimento, indicati nel percorso trasversale di educazione civica, programmato dagli organi collegiali competenti delle Istituzioni scolastiche, in aderenza agli Allegati B e C delle Linee Guida; b) caratteristiche generali degli interventi (tematiche da affrontare, tempi e luoghi degli interventi, destinatari, metodologie, risultati attesi, eventuali prodotti e storytelling collaborativo); c) schede di monitoraggio delle azioni e relazioni finali sui risultati raggiunti; d) attestati di partecipazione; e) questionari per le studentesse e gli studenti del secondo ciclo, in grado di contribuire alla crescita di un loro giudizio critico e consapevole. Articolo 4 1. Le Istituzioni scolastiche realizzano esperienze extrascolastiche che integrano l’insegnamento dell’educazione civica in collaborazione con soggetti istituzionali, di livello locale e nazionale, nelle aree tematiche di cui all’articolo 3 della Legge. 2. Le Istituzioni scolastiche attivano ulteriori iniziative in collaborazione con i Comuni, previo accordo con gli stessi, con particolare riguardo a progetti inerenti alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e la fruizione stabile di spazi verdi e beni culturali. 3. Le Istituzioni scolastiche collaborano con gli Enti del Terzo settore nelle aree tematiche indicate nell’articolo 3 della Legge, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55 del Codice del Terzo settore, mediante forme di co-programmazione e co-progettazione. 4. L’individuazione da parte delle Istituzioni scolastiche degli Enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione da parte delle Istituzioni scolastiche degli obiettivi generali e specifici degli interventi, della durata e delle caratteristiche essenziali degli stessi, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. 5. Le Istituzioni scolastiche sottoscrivono con gli Enti del Terzo settore iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore accordi di collaborazione finalizzati allo svolgimento di attività nelle tematiche indicate nell’articolo 3 della Legge. Articolo 5 1.Costituiscono elementi di comprovata e riconosciuta esperienza per gli Enti del Terzo settore, ai fini della realizzazione delle tematiche di cui all’articolo 3 della Legge, i seguenti requisiti: a) aver sottoscritto Protocolli d’Intesa e/o altri Accordi di collaborazione, vigenti alla data di emanazione del presente decreto, di livello nazionale con il Ministero dell’Istruzione, o a carattere regionale con gli Uffici scolastici regionali di rispettiva competenza, nelle specifiche tematiche di cui all’articolo 3 della Legge; b) aver realizzato significative attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, sulle tematiche di cui all’articolo 3 della Legge. Articolo 6 1. Per le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche di secondo grado, le esperienze extra-scolastiche integranti l’insegnamento trasversale dell’educazione civica ai sensi del presente decreto, condotte nel corso del quinquennio, sono riportate nell’apposita sezione “Attività extra-scolastiche” del Curriculum dello studente. Articolo 7 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Articolo 8 1. Il presente decreto è attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. IL MINISTRO --- |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*» Ministero dell’Istruzione |
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^Fonte» Web» MI (ex MIUR)_DM-9_07GEN2021 = RS_2021-02-16» |
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» www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it
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