Il decreto del Ministero dell’Istruzione.

>

Decreto Dipartimentale n. 2215 del 18 novembre 2021

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498 - cui si fa rinvio per quanto non disposto con il presente decreto -, ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il medesimo decreto 21 aprile 2020 n. 498 è modificato secondo le disposizioni seguenti. Sono fatte salve le domande di partecipazione già presentate.

2. Si rinvia all’Allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, relativamente al riparto dei posti tra i diversi Uffici scolastici regionali.

3. Si rinvia altresì all’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, per l’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate.

Articolo 2
(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, come richiamata dal Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale 09 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’articolo 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 8 del Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325, e definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.

Articolo 3
(Prove di esame per i posti comuni e di sostegno)

1. La prova scritta, computer based, per i posti comuni e di sostegno consiste nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, così ripartiti:

a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;

b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

2. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

4. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

5. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

6. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

7. I candidati, che ai sensi del comma 6, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325.

8. La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

9. La valutazione della prova orale è effettuata dalla commissione sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100

Articolo 4
(Diario e sede di svolgimento della prova d’esame)

1. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nella stessa data è pubblicato sul sito del Ministero l’avviso contenente il calendario della prova scritta, distinta per insegnamento o tipologia di posto, tenuto conto delle previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sui siti degli Uffici scolastici regionali. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi o connessi all’emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell’istruzione e degli Uffici scolastici regionali.

2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l’orario della prova scritta verranno indicati nell’avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

3. La vigilanza durante la prova è affidata dall’USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall’USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al Decreto Ministeriale 9 aprile 2019, n. 329, come richiamato dal Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

5. In base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 7 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 5
(Predisposizione delle prove)

1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale di una commissione nazionale incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la relativa valutazione.

2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Articolo 6
(Valutazione dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’articolo 3, comma 9, del presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato B, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Articolo 7
(Graduatorie di merito regionali)

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487.

4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, all’interno del contingente di cui all'art. 4 comma 1- quater, lettera c), del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

7. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del Testo Unico.

Articolo 8
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto previsto all’articolo 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versa

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell’Istruzione
Decreto Dipartimentale n. 2215
18 novembre


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ministero dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it/

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >
UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web_MI_23NOV2021=RS_2021-11-24»
RS non è titolare dei contenuti raccolti, come documenti di pubblico dominio, e conservati quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

<
< N.d.R.

» www.reporterscuola.it -
-
-
-


 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna