Modifiche e integrazioni approvate in Senato al “Decreto Agosto”
Cosa cambierà su: lavoro agile, congedo straordinario, immissioni in ruolo DSGA, supplenti COVID, edilizia scolastica, sospensione dell’attività didattica e lavoratori fragili… |
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Federazione Decreto Agosto: Anticipiamo le modifiche e le integrazioni approvate in Senato al Decreto Legge n. 104/2020 – “Decreto agosto” - con riferimento alle misure relative alla scuola. Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti all’atto del testo definitivo che sarà pubblicato nella G.U. nei prossimi giorni dopo l’approvazione definitiva. Il decreto è attualmente all’esame della Camera dei Deputati, dove presumibilmente, sarà approvato con il voto di fiducia, per cui non cambierà nulla. LA SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA* |
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Federazione DL 104/2020 Vi anticipiamo, di seguito le modifiche e le integrazioni già approvate in Senato al Decreto Legge n. 104/2020 (“Decreto agosto”) con riferimento alla Scuola. Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti all’atto del testo definitivo che sarà pubblicato nella G.U. nei prossimi giorni dopo l’approvazione definitiva. Il decreto è attualmente all’esame della Camera dei Deputati, dove presumibilmente, sarà approvato con il voto di fiducia, per cui non cambierà nulla. LA SCHEDA SINTETICA DELLA UIL SCUOLA RUA ART 21 – BIS Sono le misure che spettano quando il proprio figlio convivente e minore di anni 14 è in periodo di quarantena, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi: ▪ all’interno del plesso scolastico; ▪ nell’ambito delle attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati; ▪ all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Lavoro agile In questi casi il personale della scuola può fruire del lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Congedo retribuito al 50% Nei soli casi in cui il lavoro in modalità agile non sia possibile (es. collaboratori scolastici) o comunque in alternativa ad esso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio con retribuzione al 50%. ATTENZIONE! Se uno dei due genitori fruisce di una delle due misure previste (lavoro agile o congedo), oppure è disoccupato o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può fruire delle suddette misure previste a meno che non sia genitore di figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di une delle due misure previste. Durata È prevista la sostituzione del personale che fruisce del lavoro agile o del congedo. Per la sostituzione del personale scolastico interessato da questa misura sono previste risorse pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020. ART. 32 BIS È previsto un fondo per gli enti locali finalizzato all’affitto di spazi e noleggio di strutture temporanee di: ▪ 3 ml di euro per il 2020; Sono inoltre previsti, in aggiunta, ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per interventi strutturali o di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. ART. 32 TER
LE ALTRE MISURE SUPPLENTI COVID È previsto che in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale nominato come supplente “COVID” assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. Si elimina così la parte relative al licenziamento precedentemente previsto. ATTENZIONE! Questa dizione elimina il licenziamento in tronco, ma resta a nostro avviso l’ambiguità per cui chi non potrà svolgere il lavoro agile, come per esempio i collaboratori scolastici, nei casi in cui l’emergenza epidemiologica dovesse interessare l’intera istituzione scolastica, non trova adeguata risposta collettiva. SCUOLA PRIMARIA La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. Si deroga così l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 in cui è prevista l’eliminazione del voto numerico solo per la valutazione finale mentre per quella intermedia sarebbe rimasto il voto numerico. LAVORO AGILE Al personale scolastico è riconosciuta la possibilità di lavoro agile in caso di sospensioni delle attività didattiche in presenza solo a causa dell’emergenza epidemiologica. Sarebbe esclusa la possibilità in periodi di normalità come è invece previsto per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione: “Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”. LAVORATORI FRAGILI Fino al 15 ottobre 2020: Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i c.d. lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da: - Immunodepressione; Le assenze dal servizio sono equiparate alla malattia, con ricovero ospedaliero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali che attestino le situazioni sopra elencate. Non è comunque possibile monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio per come sopra previste. ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 17 del CCNL Scuola e delle disposizioni vigenti in materia di malattia, il ricovero ospedaliero relativo alle summenzionate patologie esclude: - la trattenuta fino ai 10 giorni (“Brunetta”); Mentre rientra nel periodo di comporto della malattia. Resta ferma la norma contrattuale che riguarda le gravi patologie per cui è sempre riconosciuta non solo l’intera retribuzione ma anche l’esclusione dal periodo di comporto. Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 È previsto che i c.d. lavoratori fragili come precedentemente elencati, se non inibiti completamente dal servizio, possano svolgere diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. ATTENZIONE! Pertanto, appare chiaro che chi non potrà essere adibito a diversa mansione o è inibito completamente dal servizio continuerà a rientrare nelle disposizioni (tuttora discutibili) contenute nella nota ministeriale 1585/2020 che prevede la “malattia d’ufficio” la quale rientra nel periodo di comporto della malattia. PERIODO IN QUARANTENA O IN MALATTIA DA “COVID” È previsto che un eventuale periodo trascorso in quarantena o malattia con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto. In questo caso è esplicita, nella norma stessa, la previsione che tale periodo debba anche essere escluso dal periodo di comporto della malattia. *** Come la UIL Scuola aveva abbondantemente anticipato e denunciato, la questione dei lavoratori fragili non ha trovato in questo provvedimento adeguata soluzione: coloro i quali non potranno svolgere mansioni alternative e saranno dal medico collocati in interdizione resteranno soggetti a riduzione di stipendio fino al licenziamento. Pertanto, rimane ancora necessario emanare un provvedimento di legge specifico per fornire un’adeguata tutela al personale che rientra nei c.d. lavoratori fragili. A tale personale, infatti, va garantita, in analogia ai lavoratori collocati in quarantena o in malattia con sorveglianza attiva, la salvaguardia del reddito e del posto di lavoro che, al contrario, non sarebbe al momento assicurata da questo decreto. Non ci resta che verificare il testo definitivo della legge di conversione del decreto e le conseguenziali circolari applicative necessarie per l’attuazione dello stesso decreto. |
< Estratto
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_09OTT2020 = RS_2020-10-11» |
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