Valutazione scuola primaria: trasmesse l’Ordinanza e le Linee guida con indicazioni operative
La nota di accompagnamento e “sintesi” della normativa (da leggere). |
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m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0002158.04-12-2020 Ministero dell’Istruzione ai Dirigenti Scolastici Oggetto: Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative. Gentilissimi, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Mi corre innanzitutto l’obbligo di ringraziare il gruppo di lavoro dipartimentale, presieduto dalla professoressa Elisabetta Nigris, col quale, in un dialogo e in un lavoro serrato, sono state messe a punto l’Ordinanza e le Linee guida, che trovate in allegato. Ne raccomando una attenta lettura, in primo luogo da parte degli insegnanti in servizio presso le vostre istituzioni scolastiche, tanto della scuola primaria quanto, per la necessaria conoscenza connessa ai processi di verticalizzazione, della scuola secondaria di primo grado. Come potete bene immaginare, si è trattato di una attività non semplice, perché siamo stati chiamati a coniugare rigore accademico e scientifico, semplicità di linguaggio, praticabilità da parte delle istituzioni scolastiche, standard nazionali e rispetto dell’autonomia. E sono particolarmente orgoglioso del contributo dato da insegnanti, dirigenti scolastici e ispettori che hanno saputo trasporre, in termini, come si suol dire, “generali e astratti”, le esperienze condotte sul campo in questi anni. - Ω - L’ordinanza determinale modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Quanto alle valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti perché esse, e le relative prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. Sono “appunti di viaggio”, per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto del progresso negli apprendimenti, ma che consentono, altresì, agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i momenti di individualizzazione e personalizzazione che sono strumenti preposti al successo formativo delle classi a loro affidate. L’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione –Base –Intermedio –Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono comunque implementare. È anche proposto dalle Linee guida, attraverso l’esempio A/1, un modello base di Documento di valutazione. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni Istituzione Scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, potrà peraltro elaborarlo e arricchirlo, tenendo conto delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, avendo però sempre come riferimento l’efficacia e la trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. A questo proposito, gli esempi A/2 e A/3 riportano, a mero titolo esemplificativo, due possibili variazioni, che raccolgono le esperienze di alcune istituzioni scolastiche che già hanno lavorato sui giudizi descrittivi quali accompagnamento del previgente voto numerico. In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. Non è peraltro particolarmente complesso trasporre le valutazioni in itinere (in gran parte effettuate attraverso un voto numerico) nei livelli (a mero titolo esemplificativo, 9/10: avanzato; 7/8: intermedio, etc.), ma è opportuno sottolineare l’esigenza di sfuggire da semplicistici automatismi e rapportare le valutazioni in itinere e il complesso dei traguardi raggiunti dagli alunni ai descrittori. Vanno comunque, per la valutazione finale del corrente anno scolastico, individuate le modalità più opportune per associare gli obiettivi oggetto di valutazione ai quattro livelli di apprendimento indicati dall’ordinanza, tenendo conto della progettazione di classe, eventualmente integrata dal PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti), se è stata prevista una riprogettazione disciplinare con obiettivi di apprendimento non affrontati lo scorso anno scolastico Progressivamente, ciascuna istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando, soprattutto, il momento della valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative predisposte dal Ministero nell’ambito del piano triennale di formazione dei docenti. Si tratta, a ben vedere, di rendere solo più espliciti e trasparenti i processi che già devono sovraintendere ogni processo di valutazione delle alunne e degli alunni. È opportuno precisare che gli insegnanti partecipano all’attività valutativa collegiale nelle classi cui sono stati assegnati, offrendo nelle altre, presso le quali sono intervenuti, gli eventuali elementi al resto del team. Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, va evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP. Si tratta, a ben vedere, di specificazioni che però rientrano in quei processi di individualizzazione dei percorsi, al fine del raggiungimento degli obiettivi, che, in una scuola inclusiva, riguardano ogni alunno, ed è proprio la modalità di valutazione descrittiva a consentire di darne compiuto conto. Visti i tempi ristretti per l’elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione, così come previsto dall’articolo 4, comma 4 del DPR 275/99, le Istituzioni Scolastiche, stante l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro la data di inizio delle iscrizioni, possono aggiornare la sezione relativa alla valutazione entro la data prevista per la chiusura delle stesse (25 gennaio). Si tratta, comunque, di una elaborazione in fieri, chiamata ad aggiornarsi e a meglio definirsi sulla base delle esperienze condotte. Ogni documento è, innanzitutto, uno strumento volto a raggiungere la missione educativa delle istituzioni scolastiche, e non rappresenta una finalità: e ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la valutazione, strumentale agli apprendimenti, e non viceversa. È necessario che le Istituzioni Scolastiche assicurino alle famiglie un’informazione tempestiva sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate, predisponendo le necessarie interlocuzioni tra i docenti e le famiglie, al fine di garantire efficacia e trasparenza alla valutazione del percorso scolastico, con particolare attenzione alle famiglie non italofone alle quali va riservata una attenzione particolare. L’attività di documentazione e comunicazione deve avvenire attraverso gli strumenti ritenuti adeguati dalle singole istituzioni scolastiche. In tal senso il registro elettronico è uno strumento da utilizzare in coerenza con le scelte valutative deliberate dal Collegio dei docenti in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno. Sono già stati contattati i maggiori fornitori di registri elettronici, al fine di rendere coerenti gli strumenti informatici. Nell’augurare a tutti buon lavoro, vi annuncio che, a breve, a fianco e a completamento degli interventi di informazione e formazione, sarà messa a disposizione una sezione apposita del sito, anche per rispondere alle domande e alle esigenze più puntuali. Un caro saluto, Dipartimento per il sistema educativo [N.d.R.: ************************** |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» Ministero dell’Istruzione |
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^Fonte» Web» MI (ex MIUR)_N-2158_04DIC2020 = RS_2020-12-08» |
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Documentazione correlata e/o richiamata»
Scuola primaria: dai voti numerici ai giudizi descrittivi Via libera al decreto “Agosto” con l’approvazione della Camera dei Deputati |
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 09 Dicembre 2020 01:18)