Su richiesta delle organizzazioni sindacali, si è svolto un incontro con l’amministrazione per cercare di affrontare e risolvere le situazioni di difficoltà delle scuole nel reperire le risorse finanziarie per il pagamento dell’indennità di funzioni superiori ai docenti collaboratori, in caso di sostituzione del Dirigente scolastico.

La Uil, come già comunicato con la nota del 10 giugno scorso (allegata*), ha ribadito che il personale che ha prestato un servizio, nello specifico la sostituzione del Dirigente scolastico, deve essere retribuito.

Ha ribadito, inoltre, che tali attività non rientrano tra quelle a carico del fondo d’istituto, previste dall’art. 88 del CCNL, ma vanno retribuite con risorse specifiche come previsto dall’art. 69 del CCNL del 4 agosto 1995.

Per la Uil è il Miur CHE deve trovare la soluzione al problema e dare istruzioni puntuali alle scuole.

In caso contrario, la rivalsa legale degli interessati troverà l’amministrazione soccombente, con ulteriore aggravio di spesa.

L’amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento Dott. Biondi e dal Dir. Gen. Dott. Filisetti, siè impegnata richiedere una interpretazione all’Aran e successivamente, se l’Aran ribadirà la validità di quanto previsto nel CCNL, si andrà al MEF per verificare la possibilità di imputare il pagamento al capitolo di spesa fissa per il personale.

Documentazione disponibile >

* UIL SCUOLA, Roma 10 giugno 2011

 


UIL SCUOLA
Segreteria Nazionale
Dipartimento area V
Roma, 10 giugno 2011

(…Omissis…)

Con la presente si segnalano le difficoltà delle Istituzioni scolastiche nel reperire risorse finanziarie da destinare al pagamento dell’indennità di funzioni superiori ai docenti collaboratori, in caso di sostituzione del Dirigente scolastico, per periodi superiori a 15 giorni ed ai docenti collaboratori delle scuole date in reggenza.

L’indennità di funzioni superiori per il docente che sostituisce il Dirigente scolastico per assenze superiori a 15 giorni consecutivi è prevista dall’art. 146 del CCNL vigente, in cui si stabilisce che trova ancora applicazione “ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)

Tali attività, infatti, non rientrano in quelle a carico del fondo, previste dall’art 88 del CCNL.

Il Contratto prevede espressamente il pagamento dell’indennità di funzioni superiori e, pertanto, è garantita la relativa copertura. Per questo va erogato il pagamento delle somme dovute ai docenti interessati, così come avviene per l’indennità di Direzione dovuta per la sostituzione del DSGA.

Il MIUR non assicurando alle scuole il finanziamento espone l’Amministrazione a continue azioni di rivalsa legale davanti al Giudice del lavoro, in cui sarà certamente soccombente, con aggravio di spesa.

Per quanto esposto questa Organizzazione sindacale chiede di affrontare e risolvere questa problematica in una sede di confronto, anche al fine di evitare il ricorso alle azioni legali per tutelare i diritti contrattuali del personale interessato. La Uil Scuola impegnata comunque a garantire la retribuzione dovuta al personale, nelle more di una soluzione da parte del MIUR, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, ha dato mandato al proprio Ufficio Legale di predisporre gli atti necessari, anche di natura collettiva, per il rispetto delle norme contrattuali e la dovuta retribuzione.
Distinti saluti

Rosa Cirillo
Segretario Dipartimento area V

Massimo Di Menna
Segretario Generale

 

 Estratto

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Ultimo aggiornamento (Sabato 16 Luglio 2011 23:39)

 

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