Curate dalla UIL SCUOLA RUA.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 2022/2025
F.A.Q.
UIL SCUOLA

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.

Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti autorizzati annualmente.

Sono un docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento. Non ho nessun servizio e nessun titolo da aggiornare. Devo comunque presentare domanda di aggiornamento?

Sì.

I docenti che non hanno titoli e servizi da aggiornare devono comunque presentare domanda di aggiornamento al fine di permanere nelle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio di vigenza.

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici di vigenza delle stesse.

Sono un docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento ma con riserva perché in attesa del conseguimento del titolo abilitante che otterrò successivamente al 4 di aprile 2022. Devo comunque presentare domanda di aggiornamento?

Sì.

Bisogna presentare domanda di permanenza in graduatoria con riserva, compilando l’apposita sezione dell’istanza.

Presentano domanda i docenti:

• già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle istanze (4 aprile);

• già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, che hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

Attenzione: I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

La mancata presentazione della domanda, anche in caso di permanenza con riserva, comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici di vigenza delle stesse.

Sono un docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento. Posso cambiare provincia in questo nuovo aggiornamento?

Sì.

È possibile anche chiedere il trasferimento ad altra Provincia. La domanda va diretta alla nuova sede territoriale prescelta. Ciò vale ovviamente anche per i docenti inseriti con riserva.

Sono un docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento per posto comune/classe concorso. Ho acquisito il titolo di sostegno. Posso inserirlo?

Sì.

Tutti i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che alla data del 4 aprile 2022 siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i corrispondenti posti per il sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

Sono un docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento per posto comune/classe di concorso. Acquisirò il titolo di sostegno dopo il 4 aprile 2022. Cosa posso fare?

Il docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento può richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno:

• se iscritto ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022;

• se ha in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.

La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.

Sono un docente che non è mai stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento. Ho acquisito il titolo abilitante e quello per il sostegno. Posso inserirmi ora?

No.

Non sono previsti nuovi inserimenti.

Sono un docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento del precedente aggiornamento. Ero però inserito diversi anni fa e sono stato cancellato per mancato aggiornamento delle stesse. Posso inserirmi ora?

Sì.

Il docente che è stato cancellato dalla graduatoria nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda (indipendentemente da quale sia l’anno di cancellazione), può adesso presentare domanda di reinserimento con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione e con la possibilità di aggiungere nuovi titoli e servizi conseguiti.

Pertanto, i docenti che chiedono il reinserimento hanno in automatico il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione. Devono però dichiarare eventuali nuovi titoli culturali e di servizio acquisiti successivamente rispetto all’avvenuta cancellazione.

Sono un docente già inserito nelle graduatorie ad esaurimento. Devo ridichiarare i titoli e i servizi già presentati negli anni precedenti?

No.

Non bisogna inserire i titoli e i servizi già valutati nei precedenti aggiornamenti.

Quale data devo prendere in considerazione per l’aggiornamento dei nuovi titoli e del nuovo servizio?

Sono valutabili nuovi titoli e nuovi servizi conseguiti successivamente al 16 maggio 2019 e fino al 4 aprile 2022.

Nel precedente aggiornamento ho dimenticato di inserire un titolo ed un servizio, posso farlo ora?

Sì.

È possibile inserire i titoli e i servizi già posseduti, solo se non presentati entro la data del 16 maggio 2019.

Il punteggio nelle scuole paritarie è valido? Se sì, come viene valutato?

Sì.

Il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria paritarie è valutato come quello svolto nelle scuole statali:

• per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: pp. 2;

• fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di: pp. 12.

Il punteggio negli istituti legalmente riconosciuti o parificati è valido? Se sì, come viene valutato?

Per il servizio di insegnamento prestato:

• in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati;

• nella scuola primaria parificata;

• nella scuola dell’infanzia autorizzata

sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.

Come viene valutato il servizio prestato su posto di sostegno?

• se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero, a scelta dell’interessato, in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato;

• se prestato senza titolo di specializzazione, è valutato obbligatoriamente nella graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Come viene valutato il servizio prestato nelle sezioni primavera?

Il docente sceglie la graduatoria in cui farlo valere:

• nella scuola dell’Infanzia, per un massimo di 6 punti;

• nella scuola Primaria, fino ad un massimo di 3 punti.

Quanto viene valutato un anno di servizio?

Il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico a partire dall’a.s. 2003/2004 non può superare comunque il limite massimo di punti 12 e i periodi di servizio complessivamente valutabili non possono superare i sei mesi.

Si possono sommare tutti i giorni di servizio prestati nell’arco di un anno scolastico, fino a raggiungere il punteggio massimo di 12 punti:

• da 16 a 45 gg. uguale pp. 2;
• da 46 a 75 gg. uguale pp. 4;
• da 76 a 105 gg. uguale pp. 6;
• da 106 a 135 gg. uguale pp. 8;
• da 136 a 165 gg. uguale pp. 10;
• da 166 gg. in poi uguale pp. 12.

Cosa vuol dire servizio “specifico” e servizio “aspecifico” e che i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi massimo per anno scolastico?

Per gli aspiranti inseriti in terza fascia delle graduatorie ad esaurimento a partire dall’a.s. 2003/2004, il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio.

È bene però precisare che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o attività. Allo stesso modo, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuola. Ciò vuol dire che il servizio prestato nella scuola della infanzia non dà punteggio per la scuola primaria e secondaria, e viceversa.

Per fare un esempio, il docente che ha prestato 6 mesi di servizio nella A-22 (scuola di I grado), se è inserito nelle graduatorie ad esaurimento della terza fascia sia per la A-22 che per la scuola primaria, non potrà far valere nella graduatoria della scuola primaria come non specifico il servizio prestato nella scuola di I grado per la classe di concorso A-22.

Invece, se il docente ha svolto 6 mesi di servizio nella A-11 ed è inserito nelle graduatorie ad esaurimento sia per la A-11 che per la A-12 (entrambe scuola di II grado), può caricare tutto il servizio per una sola volta:

• 6 mesi nella A-11 come specifico (valutazione intera)

oppure

• 6 mesi nella A-12 come aspecifico (valutazione per la metà).

Non può invece valutarlo come specifico nell’una e nello stesso tempo aspecifico nell’altra.

Se il docente però svolge in un anno scolastico servizio non contemporaneo, es. 4 mesi nella A-11 e 4 mesi nella A-12, il punteggio può essere caricato, per un massimo di 6 mesi:

• nella A-12: 4 mesi specifico e 2 mesi non specifico [(4 x 2) + 2 x 1)] = [8 + 2] = 10 punti

oppure

nella A-11: 4 mesi specifico e 2 mesi non specifico [(4 x 2) + 2 x 1)] = [8 + 2] = 10 punti

oppure

• nella A -11 e nella A-12: 4 mesi specifico (nella A-12 o nella A-11) e 2 mesi specifico (nella A-12 ovvero nella A-11).

Nell’uno e nell’altro caso avrà al massimo 12 punti, così suddivisi: 8 punti nella A-12 e 4 punti nella A-11 oppure 4 punti nella A-12 e 8 punti nella A-11.

Se, invece, il servizio è prestato contemporaneamente in più insegnamenti o classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato.

Il servizio prestato dalle GPS o dalla GI per la stessa classe di concorso è valido per le Graduatorie ad esaurimento?

Sì, come servizio specifico o aspecifico (vedi esempi precedenti).

È valido anche il servizio prestato sul sostegno dalle GPS di II fascia (docente senza titolo di specializzazione con almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno) o dagli elenchi incrociati?

Sì.

In questo caso il servizio si potrà però valutare solo nella graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina perché prestato senza titolo di specializzazione.

Esempi.

Il docente che è inserito sia nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria che nella II fascia GPS del sostegno sempre della scuola primaria, potrà far valere nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria il servizio svolto dalla II fascia delle GPS su posto di sostegno. Stesso discorso vale per il docente della scuola della Infanzia.

Il docente che è inserito nelle graduatorie ad esaurimento sia per la A-11 che per A-12 ed è inserito nelle GPS o GI per le stesse classi di concorso, ed è stato individuato dagli elenchi incrociati delle GPS o dalle GI per supplenza su posto di sostegno senza titolo, potrà far valere tale servizio solo nella classe di concorso di nomina che è quella da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Attenzione: Se, invece, il docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento sia per la A-11 che per la A-12 è stato individuato dalla I fascia GPS o II GI (docente specializzato sul sostegno), potrà far valere tale servizio con punteggio intero a scelta, nella A-11 oppure nella A-12.

Sono un docente che nell’ultimo triennio ha prestato servizio nelle scuole delle isole minori e negli istituti penitenziari. Avrò il raddoppio del punteggio?

No.

Dall’ a.s. 2007/08 non è più riconosciuto il raddoppio del punteggio peri il servizio prestato nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari.

È valido il servizio svolto su religione cattolica o su alternativa alla religione?

No.

Sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento

[N.d.R.> PDF scaricabile, circa 122 KB> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA originale e/o disponibili sui siti segnalati *]

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Da/ Fonte/ Titolare»
Federazione UIL SCUOLA RUA
Documentazione.
21 marzo 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA

Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA _Dcm_18MAR2022=RS_2022-03-22»
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