IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE: ISTRUZIONI OPERATIVE
Pubblicata la Scheda a cura della UIL Scuola sulle assunzioni anno scolastico 2021/2022. |
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Federazione Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2021/22 La bozza delle istruzioni operative relativamente alle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22 è stata al centro dell’incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo. L’Amministrazione in apertura di incontro ha illustrato la bozza dell’Allegato A che contiene le ‘Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per il personale docente per l’anno scolastico 2021/2022’. LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA La Uil Scuola ha ribadito all’amministrazione ciò che aveva già sottolineato nei precedenti incontri: avviare la procedura informatizzata nelle diverse regioni, anche se riferita per ora solo alla scelta della provincia, non è rispettoso nei confronti dei tanti docenti interessati alle immissioni in ruolo in una situazione che appare, per utilizzare un eufemismo, molto confusa: non si conosce, ad oggi, il contingente delle immissioni in ruolo, ci sono procedure concorsuali in atto con graduatorie non ancora ultimate, altre bloccate dal TAR, senza considerare che altre procedure non sono state ancora avviate e non c’è una risposta chiara e precisa su come i docenti che abbiano superato le prove del concorso straordinario 2020 e che non saranno assunti in ruolo acquisiranno l’abilitazione. Il rischio è infatti che la macchina operativa parta per poi doversi necessariamente fermare e ripartire, con grave danno per l’avvio del prossimo anno scolastico e per tutti gli studenti che invece meritano che tutti i loro docenti siano in servizio il 1° di settembre. >>> Il punto sulle questioni affrontate Cancellazione dopo la conferma in ruolo Per la UIL scuola appare chiaro che per la modifica di cui all’art. 399 bis del D.lgs 297/1994, che interviene sulla cancellazione dalle altre graduatorie in cui il neo immesso in ruolo è eventualmente inserito, non è importante l’atto dell’immissione in ruolo quanto invece il superamento dell’anno di prova e formazione. È infatti solo dopo aver ottenuto la conferma in ruolo che il docente dovrà essere cancellato da tutte le graduatorie in cui è eventualmente inserito (GAE/Istituto/GPS/Concorsi per la stessa e/o altre classi di concorso o tipologie di posto) ad eccezione di un eventuale inserimento nelle graduatorie di un concorso ordinario (Es. 2016). Pertanto, la UIL scuola rivendica che: Tutti i docenti che hanno rinviato l’anno di prova all’a.s. 2021/22 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere convocati da queste per le imminenti immissioni in ruolo. Anche qualora l’anno di prova sia svolto, l’eventuale conferma in ruolo avviene comunque a partire dal 1° settembre dell’a.s. successivo all’immissione in ruolo, per cui tutti i docenti assunti in ruolo l’a.s. 2020/21 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere da queste convocati, entro il 31 agosto, per le successive immissioni in ruolo, anche qualora nel frattempo abbiano sostenuto il colloquio finale dell’anno di formazione e prova. Su questo punto l’amministrazione ha dato una “non risposta” lasciando ampio margine di interpretazione della norma ai diversi uffici regionali che, a detta del ministero, potrebbero intenderla in modo non univoco, per esempio in presenza del decreto di conferma in ruolo, il quale potrebbe essere disposto dal dirigente a luglio o anche ad agosto dello stesso anno scolastico. Posizione che naturalmente non condividiamo perché questo creerà ancora più confusione creando disparità tra gli stessi docenti che potrebbero avere il decreto di conferma in ruolo in tempi diversi, oltre che avere strascichi giudiziari deleteri per un ordinato avvio dell’anno scolastico. Diplomati magistrali con riserva Tale punto è stato evidenziato dalla UIL scuola già lo scorso anno, con apposita nota che si allega: I docenti che sono stati assunti con riserva nell’a.s. 2020/21 o che eventualmente lo saranno per l’a.s. 2021/22, qualora, successivamente, l’esito del contenzioso dovesse essere negativo, gli stessi non dovranno essere depennati dalle altre procedure concorsuali (ad esempio concorso straordinario del 2018), proprio in virtù dell’assunzione con riserva, e anche dopo l’esito positivo del periodo di formazione e di prova. Per la UIL, infatti, l’eventuale sentenza negativa ha effetto solo sulla immissione in ruolo con riserva per cui qualora la stessa arrivi dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni, il contratto a tempo indeterminato viene trasformato in un contratto a tempo determinato fino al 30/6. Su questo punto l’amministrazione, a differenza della posizione rigida assunta lo scorso anno ed evidenziata in una nota in cui precisava che tali docenti dovevano comunque essere cancellati da altre graduatorie indipendentemente dalla assunzione con riserva, si è resa disponibile a rivedere tale posizione e a renderla al più presto nota alle organizzazioni sindacali e agli Uffici regionali. Docente a tempo indeterminato che accetta una nuova immissione in ruolo Risulta che, in diverse regioni, nella informativa sulla procedura delle immissioni in ruolo che si sta svolgendo tra i sindacati e gli Uffici Scolastici regionali, alcuni direttori regionali abbiano comunicato che i docenti già di ruolo che sono in posizione utile nelle diverse graduatorie concorsuali, qualora partecipassero alle operazioni di assunzione decadrebbero dal loro attuale ruoro, se in posizione utile, già durante la prima fase delle immissioni in ruolo ovvero al momento dell’assegnazione della provincia. Per la UIL Scuola tale operazione risulterebbe illegittima in quanto, i docenti che sono già assunti a tempo indeterminato e partecipano alla procedura online per altra graduatoria, potranno legittimamente rifiutare l’eventuale nuovo ruolo anche dopo che è stata assegnata loro una provincia e anche dopo che gli stessi abbiano scelto la scuola di nuova assunzione, ciò senza avere nessuna penalizzazione sul contratto a tempo indeterminato dell’attuale ruolo. Si configura, a nostro parere, un’opzione tra le diverse possibilità di scelta. Questo perché la cancellazione dall’attuale ruolo potrà avvenire solo una volta che il docente assumerà servizio il 1° settembre firmando il nuovo contratto di immissione in ruolo. Su questo punto l’amministrazione ha concordato con la posizione della UIL scuola e si è impegnata a dare indicazioni in tal senso agli uffici regionali che non dovessero conformarsi a tale posizione, per cui l’eventuale contratto a tempo indeterminato in essere viene a cessare solo con l’eventuale presa di servizio il 1° settembre. Assunzioni in ruolo dalle GPS secondo quanto previsto dal D.L sostegni bis e abilitazione concorso straordinario 2020 La UIL Scuola, a margine dell’incontro, ha sollevato altre due questioni che sono legate l’una all’altra: La prima è relativa alle possibili assunzioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Fermo restando che c’è ancora da definire cosa conterrà nello specifico il Decreto sostegni bis, al netto degli eventuali emendamenti che potranno apportare delle modifiche, c’è sicuramente il problema di avere delle graduatorie che non contengano errori. Bisogna fare una vera e propria operazione di ‘sanificazione’ come per gli ambienti inquinati. E bisogna farla velocemente per evitare quello che è successo per tutto il corrente anno scolastico con le supplenze che avrebbe delle ricadute ancora peggiori se pensiamo ad un contratto a tempo determinato che dovrà poi essere trasformato indeterminato alla fine del percorso che è ancora in fase di approvazione. La seconda questione è il conseguimento dell’abilitazione per chi ha superato le prove del concorso straordinario 2020. Come noto, il decreto sostegno bis è intervenuto modificando la legge che ha istituto il concorso eliminando la parte in cui si prevedeva l’acquisizione dei 24 cfu e l’esame da sostenere per il conseguimento della abilitazione. Inoltre, ha di fatto eliminato l’elenco “non graduato” di chi ha superato le prove ma che non è vincitore, in quanto ha disposto che l’elenco degli idonei dovrà integrarsi con quello dei vincitori. Appare pertanto chiaro come l’abilitazione sia insita nell’ accettazione della nomina in ruolo, ovvero all’atto della conferma in ruolo (su questo punto la legge è chiara e non è stata modificata) anche per gli idonei (che faranno ormai parte di un unico elenco), che, pur non rientrando nel numero dei posti disponibili ovvero qualora dovessero accettare l’immissione in ruolo, avendo superato le prove ed essendo presenti nella graduatoria, non possono che essere equiparati ai primi e pertanto essere considerati abilitati. Di ciò chiederemo un intervento amministrativo che per effetto del combinato disposto della norma di legge, dia anche sul piano ammnistrativo gli effetti abilitanti concedendo anche di utilizzare le eventuali finestre per integrare le graduatorie di I fascia delle GPS esistenti. Vorremmo evitare di doverci rivolgere ad un giudice e rivendicheremo un atto nei confronti del ministro Bianchi. Infatti, la procedura che, all’inizio prevedeva come requisiti per considerarsi abilitati, di avere una supplenza almeno al 30/6 o un contratto a tempo indeterminato al fine di configurare l’abilitazione, era riservata a tutti coloro che avevano superato le prove ma non rientravano nell’elenco dei vincitori, i quali facevano parte di un elenco c.d. “non graduato”. Ora questo elenco non graduato non esiste più! È infatti sostituito da un elenco graduato che consente lo scorrimento per le immissioni in ruolo. Per la UIL scuola l’abilitazione, in conformità con quello che è già previsto per il concorso ordinario, si acquisisce nel momento in cui si superano le prove. Ciò salvaguarderebbe anche coloro che non accettano la nomina in ruolo oppure non rientrano nel contingente previsto, ovvero già di ruolo in altra classe di concorso. Docenti di religione cattolica idonei del 2004 La UIL scuola ha chiesto quale tempistica è prevista riguardo l’emanazione del decreto di assunzione dei docenti di religione cattolica idonei del 2004. L’Amministrazione conferma che è in fase di approvazione il decreto dei contingenti presso il MEF. Una volta ottenuta risposta, sarà data precisa informativa. Abbiamo rivendicato anche in questa sede ribadito la necessità del totale scorrimento della suddetta graduatoria al fine di dare definitiva risposta a 1440 docenti ingabbiati ormai nella precarietà e nell’incertezza. LA SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA* §§§§§§§§§§ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_07LUG2021 = RS_2021-07-10» |
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