Va sempre nominato il supplente. No alle pratiche dilatorie o contrarie alle leggi. 

Con soddisfazione segnaliamo la presa di posizione, chiara e ferma, del Direttore Generale dell’USR della Basilicata, ossia di un direttore generale del MIUR, che, accogliendo le segnalazioni pervenute, riafferma quanto previsto dalla normativa esistente, anche per merito della contrattazione sindacale.

Riassumiamo i punti forti della questioni:

1 – esiste un diritto, anche costituzionale, allo studio e alle attività di insegnamento, nelle forme e nelle quantità indicate dalla normativa;

2 – nessuno può cambiare i termini di quanto previsto contrattualmente;

3 - in assenza del personale docente si devono nominare i supplenti;

4 – non si possono accorpare le classi e non si può “scaricare” questa operazione ad altri;

5 – non può essere utilizzato per le supplenze il personale docente della scuola primaria utilizzato in compresenza;

6  - i docenti di sostegno non possono essere usati come supplenti;

7 – nella scuola secondaria le supplenze devono essere assegnate, date le premesse, garantendo agli studenti il rispetto del monte orario per materia.

8 – i “casi di forza maggiore” devono essere eccezionali e non la regola. 

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Ultimo aggiornamento (Lunedì 13 Dicembre 2010 08:38)

 

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