Analisi a cura della UIL Scuola.

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Decreto Pubblicazione Amministrazione Bis
Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico
Analisi a cura della UIL Scuola

Il 22 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge PA Bis. L’art. 20 riguarda Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR.

Il decreto, con riferimento ai prossimi percorsi abilitanti e in tema di reclutamento, modifica maggiormente alcuni articoli e relativi commi:

• del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali);

• del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria);

• del decreto-legge aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).

Ricordiamo che il decreto-legge dovrà essere trasformato in legge e potrà subire modifiche.

PREMESSA

Prima di elencare le modiche e le novità introdotte dal decreto legge di recente pubblicazione, e anche al fine di rendere più comprensibile la presente scheda, si ricorda che il DL n.36/2022, convertito in Legge n.79/2022, ha introdotto:

Un percorso universitario specifico al fine di acquisire l’abilitazione all’insegnamento per la scuola di I e II grado (l’abilitazione costituisce anche requisito necessario per la partecipazione ai prossimi concorsi)

Requisiti di accesso

Scuola I e II grado: possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato;

Posti di insegnante tecnico-pratico: possesso della laurea triennale, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

Accedono anche coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

Percorso

• Bisogna acquisire almeno 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale di cui 10 di area pedagogica.

20 CFU/CFA sono attività di tirocinio diretto e indiretto. 12 ore in presenza nelle classi per ogni CFU/CFA di tirocinio.

• Fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, nei 60, CFU/CFA sono considerati gli eventuali 24 CFU/CFA in ambito antropologico-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche.

• Al termine del percorso bisogna sostenere una prova finale per acquisire l’abilitazione comprendente una prova scritta, costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale, e una lezione simulata.

• L’abilitazione ha durata illimitata.

• Il conseguimento dell’abilitazione è requisito necessario per partecipare ai prossimi concorsi.

• I costi del percorso si dovrebbero aggirare tra i 2.000 e 2.500 euro (saranno stabiliti dal prossimo DPCM, ancora in fase di pubblicazione).

Riserva dei posti

È previsto che nei primi tre cicli dei percorsi abilitanti ci sarà una riserva di posti (la cui percentuale sarà stabilita dal prossimo DPCM, ancora in fase di pubblicazione) per i docenti che hanno un contratto in essere nella relativa classe di concorso presso una scuola statale, paritaria o nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeF.P.).

Abilitazione per altra classe di concorso/grado di scuola

Coloro che sono già in possesso di una abilitazione su una classe di concorso o grado di scuola o sono in possesso della specializzazione sul sostegno, possono conseguire l’abilitazione per altra classe di concorso/grado attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale

La partecipazione ai prossimi concorsi

Fase transitoria fino al 31/12/2024

Sino al 31 dicembre 2024 sono ammessi al concorso senza il possesso dell’abilitazione:

• coloro che sono in possesso del titolo di accesso + i 24 CFU, purché questi ultimi siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipulano un contratto a tempo determinato e devono conseguire 36 CFU per abilitarsi (secondo quanto stabilito dal prossimo DPCM, ancora in fase di pubblicazione), a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata. Una volta conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

• coloro che sono in possesso del titolo di accesso e che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipulano un contratto a tempo determinato e devono conseguire 30 CFU per abilitarsi, a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata. Una volta conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

Fase a regime

Requisiti – con abilitazione

Scuola di I e II grado: possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo) + abilitazione per la classe di concorso specifica.

Posti di insegnante tecnico-pratico: possesso della laurea triennale (o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello) + abilitazione per la classe di concorso specifica.

Una volta superato il concorso, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

Requisiti – senza abilitazione

La partecipazione al concorso è sempre consentita a coloro che hanno il titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta e che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, purché almeno uno dei cinque anni sia stato prestato nella classe di concorso specifica.

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipulano un contratto a tempo determinato e devono conseguire 30 CFU per abilitarsi, a seguito del superamento di una prova e scritta e di una lezione simulata. Una volta conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

Le novità e le modifiche introdotte dal Decreto-Legge PA Bis

CONCORSO ENTRO IL 31/12/2024 (c.d. fase transitoria)

Modifica delle prove da sostenere.

Prove

Prima della modifica

Modifica introdotta dal decreto PA bis

  • Prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese.
  • Fino al 31 dicembre 2024, l’accesso alla prova può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
  • - Prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.
  • Prova scritta: sono previste domande a risposta multipla di carattere pedagogico, psicopedagogico e didattico - metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese.
  • Al termine della fase transitoria, c’è la possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze e l’accesso alla prova può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.
  • - Prova orale: volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico

ITP - TITOLO DI ACCESSO FINO al 31/12/2024
Precisazione sul termine di validità dell’attuale titolo di accesso.

Titolo di accesso

Prima della modifica

  • Il diploma è il requisito di accesso ai concorsi banditi fino all’a.s. 2024/25. Per i concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/25 ci vuole la laurea triennale coerente con le classi di concorso vigenti.

Modifica introdotta dal decreto PA bis

  • È stato precisato che il requisito del diploma è valido per i concorsi banditi fino al 31/12/2024. Dall’1/1/2025 è necessaria la laurea triennale coerente con le classi di concorso vigenti.

CONCORSO ENTRO IL 31/12/2024 E FUTURI CONCORSI

Utilizzo delle prossime graduatorie concorsuali.

- Integrazione graduatorie per rinunce

- Nessuna distinzione tra vincitori con abilitazione e vincitori senza abilitazione

Prima della modifica

  • - Le assunzioni avverranno nel limite dei posti messi a bando.
  • - I docenti già in possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso sono assunti con precedenza rispetto ai docenti che partecipano al concorso privi di abilitazione (es. chi partecipa alla fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 o chi partecipa ai prossimi concorsi con i 3 anni di servizio), i quali sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

Modifica introdotta dal decreto PA bis

  • - È possibile, in caso di rinunce, nel limite dei posti messi a bando, lo scorrimento delle graduatorie con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove.
  • - Non c’è più distinzione tra abilitati e non abilitati. Per cui, la graduatoria dei vincitori sarà unica senza diritto di precedenza per gli abilitati rispetto a chi partecipa senza abilitazione

GRADUATORIE CONCORSO
ORDINARIO 2020 E CONCORSI STEM

Utilizzo delle graduatorie dei concorsi ordinari del 2020.
Graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM trasformate ad esaurimento

  • Prima della modifica
  • Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM hanno valenza biennale.

  • Modifica introdotta dal decreto PA bis
  • - L’assunzione a tempo indeterminato è assicurata anche per gli idonei.
  • - Le graduatorie, comprensive degli idonei, resteranno in vigore fin quando non saranno esaurite.
  • - Dal 2024/25 le assunzioni avverranno in maniera residuale rispetto alle immissioni in ruolo previste con i prossimi concorsi, nei limiti dei posti autorizzati per il ruolo.
  • - La proroga delle graduatorie fino all’esaurimento non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

PERCORSI ABILITANTI SCUOLA DI I E II GRADO
Numero di docenti da abilitare.

Eliminato il tetto massimo dei docenti da abilitare (c.d. fabbisogno)

  • Prima della modifica
  • Il Ministero dell’Istruzione comunica il numero dei docenti abilitati che servono, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché non si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
  • Modifica introdotta dal decreto PA bis
  • La previsione come precedentemente indicata è stata soppressa. Per cui è stata eliminata la restrizione rispetto al numero massimo possibile di docenti che possono ottenere l’abilitazione in una determinata classe di concorso.

Modifica della percentuale relativa alle attività da svolgere in modalità telematica.
Modalità telematiche fino al 50%

Prima della modifica

I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura, comunque, non superiore al 20 per cento del totale.

Modifica introdotta dal decreto PA bis

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Docenti “ingabbiati” – modalità telematica e tirocinio diretto.

Abilitazione per altra classe di concorso/ordine di scuola

  • Prima della modifica
  • Coloro che sono già in possesso di una abilitazione su una classe di concorso o grado di scuola o sono in possesso della specializzazione sul sostegno, possono conseguire, fermo restando il relativo titolo di accesso, l’abilitazione per altra classe di concorso attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui
  • - 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
  • - 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
  • Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • Modifica introdotta dal decreto PA bis
  • - È prevista la possibilità di erogare i corsi in modalità telematica sincrona.
  • - È eliminato il requisito del tirocinio diretto corrispondente a 10 CFU corrispondente ad almeno 12 ore per ogni CFU.

Prova finale relativa all’acquisizione dell’abilitazione
Ripetizione della prova per l’acquisizione dell’abilitazione

  • Prima della modifica
  • I vincitori dei prossimi concorsi ordinari, che non sono abilitati e accedono con i 3 anni di servizio; coloro che accedono al concorso nella c.d. fase transitoria entro il 31/12/2024 con i 24 CFU, sostengono la prova finale del corso abilitante.
  • Qualora la prova abilitante abbia esito negativo decadono dalla graduatoria concorsuale.
  • Modifica introdotta dal decreto PA bis
  • Viene aggiunta la possibilità di ripetere la prova. Per cui, in caso di esito negativo della prova, questa può essere sostenuta una seconda volta.
  • In caso di ulteriore esito negativo si decade dalla graduatoria concorsuale.

CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI RELIGIONE CATTOLICA
Modifica percentuale destinata alla fase ordinaria e a quella straordinaria.
Percentuale dei posti da suddividere

  • Prima della modifica
  • Negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 il Ministero dell’Istruzione e del Merito è autorizzato a bandire un concorso ordinario per la copertura del 50 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica, per l’altro 50% è autorizzato a bandire una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
  • Modifica introdotta dal decreto PA bis
  • Il 30 per cento dei posti liberi e disponibili va al concorso ordinario e il 70 per cento al concorso straordinario.

POSZIONE DELLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

L’impianto originario relativo sia ai percorsi abilitanti che alla struttura dei prossimi concorsi resta quello delineato dal decreto legge n. 36/2022.

Come Federazione UIL Scuola Rua abbiamo sempre espresso netta contrarietà al decreto in quanto lo stesso non si limita solo a delineare i prossimi percorsi abilitanti e i concorsi, ma, ricordiamo, ha anche previsto un nuovo vincolo sulla mobilità docenti, il taglio di più di 10mila cattedre di posto comune dal 2026/27 al 2031/32, il taglio della card docente a partire dal 2024, la riduzione di 30milioni di euro il

Fondo per la valorizzazione della professione docente (originariamente destinato alla contrattazione collettiva), l’introduzione di una scuola di alta formazione. Quest’ultima, finanziata con risorse recuperate dai tagli di organico e dalla carta docente, ha l’obiettivo di misurare e premiare le performance annullando di fatto la libertà di insegnamento con inevitabili ricadute sulla qualità dello stesso che invece deve essere laico e libero. Su questo punto abbiamo più volte ribadito che la scuola deve essere, oltre che priorità nell’agenda politica, anche e soprattutto libera e autonoma.

Per ciò che invece riguarda i contenuti più tecnici del decreto, abbiamo sempre rivendicato l’eliminazione di un numero prestabilito di docenti che possono ottenere l’abilitazione in una particolare classe di concorso, la mancanza di un percorso dedicato per i c.d. docenti "ingabbiati" ovvero le migliaia di docenti di ruolo già abilitati ma con il titolo specifico per altro grado di scuola che fino ad oggi non hanno potuto conseguire l'abilitazione, la garanzia di assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti idonei dei concorsi ordinari le cui graduatorie devono restare in vigore fin quando non saranno esaurite.

Ci riteniamo quindi soddisfatti sui diversi punti del decreto legge che danno le risposte che su questi temi attendevamo. È infatti prevista l’eliminazione di un tetto massimo di docenti da abilitare, un percorso più snello per i docenti ingabbiati e la trasformazione delle graduatorie dei concorsi ordinari fino al loro esaurimento.

Bene anche l’aumento della percentuale dei partecipanti al concorso straordinario per gli insegnanti di religione cattolica, un concorso atteso da circa 20 anni finalmente bandito anche grazie alle nostre continue pressioni.

Restiamo però critici su alcuni punti su cui chiederemo le relative modifiche durante l’iter di conversione in legge:

Intanto la questione dei costi: ci risultano già eccessivi quelli ipotizzati, ovvero 2.500 euro per acquisire 60 CFU che si riducono a 2.000 per i 30 CFU, per cui non risulta una proporzione. Inoltre, non vorremmo che un aumento anche del numero degli aspiranti che potranno accedere ai percorsi abilitanti si trasformi in un ulteriore aumento dei costi. Su questo punto resteremo vigili.

Un’attenzione particolare dovrà poi essere rivolta all’utilizzo delle graduatorie dei concorsi ordinari per garantire le assunzioni anche degli idonei: chiederemo una maggiore tutela della loro posizione rispetto ai futuri vincitori dei Concorsi PNRR le cui procedure dovranno necessariamente tenere conto delle regioni e delle classi di concorso in cui gli idonei sono maggiormente presenti. Per loro dovrà comunque essere garantita l’immissione in ruolo. Ciò è coerente con la posizione che la UIL Scuola ha da sempre espresso su tutta la materia del reclutamento per cui riteniamo che vadano utilizzate con priorità le graduatorie esistenti perché i docenti ci sono.

In ultimo, il ritorno dei test a crocette nella fase straordinaria: ci auguriamo infatti che non si ripeta l’esperienza del recente concorso che ha visto gli aspiranti docenti affrontare, appunto, il ‘test a crocette’ con quesiti spesso non attinenti alla disciplina insegnata e perlopiù con risposte errate, incomplete, duplicate ecc. … Nell’iter di conversione in legge chiederemo al governo di riflettere sull’efficacia di questo metodo di reclutamento, se sia giusto applicarlo, oppure se lo si debba riservare alle discipline tecnico/scientifiche e non umanistiche dove il ragionamento risulta invece indispensabile.

[* N.d.R.> PDF scaricabile, circa 232 KB> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Comunicato - Documentazione.
26 giugno 2023


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
Federazione UIL SCUOLA RUA Nazionale

Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Cmn-Dcm_26GIU2023=RS_2023-06-27»
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< N.d.R.

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