TFA Speciali: una procedura ingiusta, complicata, che produrrà contenzioso
Un comunicato, una scheda riassuntiva con domande e risposte sui TFA |
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1.1) Documentazione disponibile (sito esterno, UIL Scuola) >>>
UIL Scuola, 27 Marzo 2013, Comunicato, Documentazione |
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TFA Speciali: firmati due decreti
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Scheda riassuntiva con domande e risposte sui TFA Per prendere visione e scaricare (PDF, >>> |
link/siti |
1.2) Documentazione disponibile >>>
UIL Scuola, 27 Marzo 2013, Documentazione "Estratto dalla Scheda" |
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TFA SPECIALI Si possono già presentare le domande per partecipare alle procedure abilitanti? No. Il Regolamento che modifica il DM 249/10 e' stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e il DM sul l'istituzione dei corsi ancora non è stato emanato. Successivamente, il DM verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e da quel momento ci saranno 30 giorni per la presentazione delle domande. Chi potrà partecipare ai corsi? Ai corsi abilitanti possono partecipare i docenti "non di ruolo", compresi gli ITP, che, a decorrere dall'anno scolastico1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/12 incluso, abbiano maturato almeno tre anni di servizio. Ma ai fini dei requisiti vale anche il servizio maturato nelle scuole paritarie? Si. Oltre al servizio maturato nella scuola statale, si valuta anche quello maturato nelle scuole paritarie o nei centri professionale. Si valuta tutto il servizio prestato nei centri di formazione professionale? No. Si valuta solo il servizio riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e solo se prestato per garantire l'assolvimento del l'obbligo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, Ai fini del requisito del servizio si valuta anche il servizio prestato nel sostegno? Si. Il servizio prestato nel sostegno è cumulabile con quello prestato nella classe di concorso di riferimento. E il servizio prestato nell'infanzia e primaria come viene considerato? Per l'accesso ai corsi per la scuola dell'infanzia e primaria e' possibile cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria, salvo poi optare per uno dei due percorsi. Coloro che hanno prestato servizio in più anni e in più classi di concorso cosa potranno fare? Ai fini del conseguimento dell'abilitazione dovranno optare per una sola classe di concorso. Come si raggiunge la validità dell'anno di servizio affinché sia spendibile per la partecipazione ai corsi? È valutabile, ai fini dell'accesso ai corsi abilitanti, il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto prestato per ciascun anno scolastico, per un periodo di almeno 180 giorni. È possibile cumulare servizi diversi? Si. Si possono cumulare i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. È prevista una prova selettiva d'accesso ai corsi? No. L'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, proprio perché speciali, non prevede prove selettive di accesso. E in che consiste la prova nazionale? La prova unica nazionale, oltre che all'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, serve a stabilire l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi. La frequenza dei corsi è obbligatoria? Si. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line. In quale periodo si svolgeranno i corsi? I corsi si svolgeranno negli anni accademici 2013/14 e 2014/15, secondo il calendario che sarà fissato dalle Università e dalle istituzioni AFAM. Come sarà strutturata la prova nazionale? Per ciascun candidato il sistema genera, casualmente, una prova costituita da 70 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una corretta, così ripartiti:
Con quali modalità viene attribuito il punteggio? Sotto la soglia di 43 risposte esatte la prova è valutata 0 punti. Da 43 a 70 le risposte esatte valgono 1,25 punti, le risposte non date valgono 0 punti, le risposte errate valgono - 0,50 punti, fino ad un massimo di 35 punti. Come sarà articolato il punteggio complessivo? • risultato ottenuto nella prova nazionale per un massimo di 35 punti; • media ponderata degli esami sostenuti durante il corso, riferiti ai singoli insegnamenti rapportata in cinquantesimi, per un massimo di 50 punti • valutazione del l'esame finale, per un massimo di 15 punti Qual'e' il punteggio minimo per superare la prova? Il risultato massimo conseguibile è 100, un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione. |
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Documentazione inviata da >
UIL Scuola Pisa |
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 28 Marzo 2013 01:22)