L’Ordinanza n. 134.09 pubblicata in data 09-10-2020.

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m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000134.09-10-2020

Ministero dell’Istruzione
Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22

IL MINISTRO DELL’ ISTRUZIONE

VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n.22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera d –bis il quale prevede che “con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021,sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte [...] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

[…Omissis…]

ORDINA

Articolo 1
(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza intende garantire, per l’anno scolastico 2020/2021,la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.
Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) alunni e studenti: studenti
b) Didattica Digitale Integrata: DDI
c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodottasi a comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 3.

Articolo 3
(Svolgimento dell’attività didattica)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell’articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.

2. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:

a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;

b) consentono agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;

c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo2, comma 1;

d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche;

e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto;

f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;

g) favoriscono il rapporto scuola-famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;

h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;

i) valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Articolo 4
(Valutazione)

1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1 Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.
2 All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
On. Dott.ssa Lucia Azzolina

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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell’Istruzione
Decreto N. 134
09-ottobre 2020


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ministero dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web» MI_DM_N-134_09-10-2020 = RS_2020-10-09»
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