La domanda esclusivamente attraverso Polis "Presentazione On-line delle Istanze" dalle ore 9.00 del 29 luglio fino alle ore 14.00 del 9 agosto 2016.

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1) Documentazione (sito esterno)
MIUR, Decreto N.496, 22-06-2016
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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000496 - 22/06/2016 -Registrazione

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Indizione delle procedure di assunzione del personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 in attuazione dell’articolo 1 – quarter del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89

[…Omissis…]

DECRETA

Articolo 1
Procedura di assunzione del personale docente iscritto nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82

l. Ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 è indetta, per l'anno scolastico 2016/2017 una procedura di assunzione in attuazione e secondo le modalità previste alla sopra richiamata Legge e dal presente decreto ministeriale.

2. La procedura di assunzione è attuata secondo le fasi descritte, in ordine di sequenza dall'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 2
Destinatari della procedura di assunzione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1-quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in legge 26 maggio 2016 n. 89 possono partecipare alla procedura di assunzione i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni.

2. Pertanto, possono partecipare alla presente specifica procedura di assunzione i docenti iscritti nelle graduatorie di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita e dell ricerca 24 settembre 2012, n. 82, della scuola dell'infanzia che non risultino già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali sono assunti.

Articolo 3
Posti disponibili dalle fasi della procedura di assunzione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in legge 26 maggio 2016 n. 89 vengono destinate alle nomine dei docenti ancora iscritti nelle Graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, un numero di posti pari al 50% dei posti di tipo comune vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2016/2017. Analoga percentuale si applica alle dotazioni dell'organico di sostegno della scuola dell'infanzia. Nel caso in cui il numero dei posti vacant e disponibili sia dispari, la quota del 50% destinata agli inclusi nelle graduatorie di merito è arrotondata per eccesso. Il restante 50% viene destinato ai docent iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

2. Nelle regioni in cui non risultano docenti iscritti nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, o tale numero risulti inferiore al 50% dei posti vacanti e disponibili, viene accantonato un numero di posti pari al 15% del totale dei posti vacanti e disponibili da destinare alla fase di nomina nazionale tra tutte le regioni del sistema scolastico statale descritta alla lettera b) del successivo articolo 4.

Qualora il calcolo del 15% determini un numero decimale, tale numero viene arrotondato al numero intero superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, altrimenti è arrotondato all'unità inferiore.

Articolo 4
Fasi della procedura di assunzione

1. Alla procedura di assunzione si provvede secondo le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89.

a) Fase regionale: In ciascuna regione di iscrizione nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, si procede alla nomina dei docenti iscritti a pieno titolo in dette graduatorie fino al contingente definito dal precedente articolo 3, comma 1. Resta ferma, nelle operazioni di nomina della presente fase condotte da parte degli Uffici Scolastici Regionali, l'applicazione delle riserve di legge.

b) Fase nazionale: I docenti, iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82 che non hanno ottenuto la nomina nella regione di iscrizione sono trattati, nelle altre regioni del sistema scolastico statale richieste nella domanda di cui all'articolo 5 del presente decreto, sulle disponibilità determinate ai sensi del precedente articolo 3, comma 2 e secondo le modalità descritte nel successivo articolo 5.

Articolo 5
Domanda di partecipazione alla procedura di assunzione di cui all'articolo 3, lettera b) del presente decreto: termini e modalità di presentazione.

1. I soggetti destinatari della procedura di cui all'articolo 2, che intendono partecipare alla fase di cui all'articolo 4, lettera b) del presente decreto, relativa alla procedura nazionale di assunzione di cui all'articolo 1- quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 devono presentare un'unica domanda, esclusivamente attraverso Polis - "Presentazione On-line delle Istanze" - raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero www.istruzione.it.

2. A tal fine è pubblicato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale - "Concorsi ed Esami" del 12 luglio 2016. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le comunicazioni con i soggetti destinatari della procedura di assunzione di cui al presente decreto, ovvero la domanda di assunzione, l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono, esclusivamente, attraverso l’uso del sistema infomativo gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Le domande presentate con modalità diversa da quella indicata al precedente comma 3 non sono prese in considerazione.

5. Gli aspiranti aIla procedura di assunzione indetta con il presente decreto, che presentano domanda per la partecipazione alla procedura nazionale di cui alla fase b) di cui all’articolo 4, se in possesso della relative specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno ed i posti comuni.

6. Gli aspiranti esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le regioni a livello nazionale, partendo, obbligatoriamente dalla regione in cui risultano iscritti. Le domande che non comprendano l'indicazione delle preferenze tra tutte le altre regioni, non vengono accettate.

7. I candidati possono presentare la domanda, secondo le modalità descritte ai precedenti commi, a partire dalle ore 9.00 del 29 luglio 2016 e fino alle ore 14.00 del 9 agosto 2016.

Articolo 6
Trattazione deIla domanda relativa al!a fase b) di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto: procedura di assunzione

1. Docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2012, n. 82 che al termine delle operazioni di cui al precedente articolo, comma 1, punto a) risultino non nominati partecipano, se hanno presentato la domanda di cui al precedente articolo 5, alle procedure di assunzione di cui alla fase b) dell'articolo 4 sui posti destinati a tale fase così come indicato nell'art. 3, comma 2 del presente decreto. Nel caso in cui, le disponibilità nell'ambito della regione in cui il soggetto è iscritto in gradutoria siano esaurite, all'assunzione si provvede scorrendo le restanti regioni la tipologia di posto richiesti e, in subordine, in base al punteggio posseduto.

2. Per ciascuna iscrizione in graduatoria e secondo l'ordine di cui al comma precedente, la regione e la tiplogia di posto su cui ciascun soggetto è assunto, sono determinate scorrendo, neIl'ordine, le regioni secondo le preferenze indicate e, per ciascuna regione, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

3. In caso di indisponibilità, di tutti i tipi posto per tutte le regioni non si procede all’assunzione.

Articolo 7
Accettazione e rinuncia. Decadenza dal diritto di stipula del contratto di lavoro

1. Soggetti accettano, espressamente, la proposta di assunzione per regione, tipo posto entro il termine di cinque giorni dalla data della sua comunicazione tramite la procedura Polis secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.

2. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui all'articolo 2, del presente decreto, ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 sono espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento

3. Le proposte di nomina e le assunzioni disposte per effetto dell'accettazione delle proposte sono pubblicate sull'albo istituzionale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (www.istruzione.it) nonché sugli albi istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali competenti.

4. All'esito delle presenti procedure anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 sono soppresse.

Articolo 8
Decorrenza di nomina e assegnazione di sede

l. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è subordinata alla effettiva presa di servizio presso la sede assegnata.

IL MINISTRO
STEFANIA GIANNINI


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso il sito/portale web del MIUR, esterno, al link »

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home


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link/siti
esterni
non collegati

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 23 Giugno 2016 14:05)

 

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