Concorso DSGA: il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il suo parere
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca All’On.le Ministro OGGETTO: Parere su “Concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)” Adunanza del 11/12/2018 IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Vista la bozza di DM concernente “Concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”; - Vista la bozza di decreto del Direttore generale del personale della scuola del MIUR concernente “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA”; dopo ampio ed approfondito dibattito; Rileva preliminarmente come fatto positivo che finalmente venga indetta la procedura concorsuale ordinaria per il profilo Dsga, dopo ben 18 anni dalla istituzione del profilo stesso. Si valuta l’emanazione del bando di concorso per DSGA un provvedimento opportuno e necessario che, proprio perché da lungo tempo atteso, da un lato dà risposta alle scuole favorendone la stabilità con la copertura dei posti liberi di Dsga, da anni affidati a reggenti oppure ad assistenti amministrativi facenti funzione, dall’altro e al tempo stesso, favorisce l’ingresso di nuova forza lavoro che per la prima volta sarà in possesso dei titoli di studio previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca. Obiettivo della presente procedura concorsuale non può che essere l’avvio di un meccanismo di selezione che, se ripetuto con regolarità alla scadenza triennale, certamente doterà le scuole di personale qualificato e in possesso dei requisiti necessari a coordinare e sovrintendere alle operazioni amministrative e contabili delle istituzioni scolastiche. Si ritiene pertanto che l’autonomia delle scuole ne uscirà rafforzata dal momento che le due figure apicali (DS e DSGA) saranno reclutate secondo il quadro di riferimento previsto dal regime autonomistico. In questo quadro, e senza dubbio alcuno, uno degli obiettivi del concorso deve essere quello di farsi carico della situazione problematica determinatasi in questi 18 anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi in numero di 6 a voler seguire la cadenza stabilita dalla legge, e regolarizzare la situazione delle scuole in cui il ruolo del Dsga è affidato ad assistenti amministrativi facenti funzione, per cui è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento alle funzione svolte per anni. Di conseguenza si ritiene necessario elevare la percentuale di riserva fino a ricomprendere tutti gli attuali assistenti amministrativi facenti funzione. Trattandosi, infatti, del primo concorso dopo 18 anni di attesa, si ritiene che il bando debba necessariamente dare una concreta risposta alle legittime aspettative dei circa 600 assistenti ammnistrativi facenti funzione. Ciò anche in considerazione della speciale disposizione contenuta nella legge finanziaria 2018 che consente agli assistenti amministrativi facenti funzione, con almeno tre anni di servizio, l’ammissione al concorso per il profilo di Dsga anche in assenza del titolo di studio specifico. In questo quadro, a parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, si rende necessario: - elevare la percentuale di riserva in misura non inferiore al 30%, in modo da ricomprendere tutti i 600 assistenti amministrativi attualmente facenti funzione di DSGA, in linea con le attuali disposizioni normative e le sentenze della Corte Costituzionale che consentono una riserva di posti agli interni fino al 50%, ricomprendendo anche il personale interno privo del titolo di studio, ma con almeno 36 mesi di servizio nel profilo di Dsga; - comprendere, fra i requisiti per accedere a detta riserva, anche l’a.s. 2017/2018 al fine del conteggio del triennio di servizio minimo prestato da parte degli assistenti amministrativi facenti funzione; - prevedere un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio, al fine di garantirne l’accesso, come è già avvenuto per il personale docente della scuola che aveva maturato gli stessi requisititi di servizio. Per quanto concerne le scuole con lingua d’insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano il Consiglio segnala l’opportunità di far indire il concorso di cui all’art. 10 comma 2 del DM in questione all’Ufficio speciale previsto dall’art. 13 comma 1 della legge 38/01. Per quanto concerne specificamente la tabella di valutazione dei titoli e i contenuti e le modalità delle prove d’esame, il Consiglio richiama l’opportunità di: - valorizzare maggiormente il servizio prestato nel profilo del Dsga portando a 5 il punteggio massimo attribuibile; - ricondurre le materie delle prove d’esame preferibilmente alla normativa specifica e agli aspetti teorici e operativi del lavoro quotidiano delle scuole. - prevedere – in analogia con il recente bando del concorso per Dirigente Scolastico in corso di svolgimento– la modifica del decreto e del bando nella parte relativa alla conoscenza della lingua straniera che la norma non limita alla sola lingua inglese. - chiarire, al fine di prevenire possibili ricorsi, il significato di "anno intero di servizio" di cui all'art. 3 c.1 del DM, aggiungendo l'espressione complementare di “incarico di durata annuale”. Rispetto alla tabella dei punteggi, fermo restando il totale punti 10, sarebbe opportuno applicare le seguenti modifiche: - 5 punti per A + B (A punti 3, B punti 2) e 5 punti per C, in luogo dei previsti 6 punti (A + B) e 4 punti per C; - Per il punto B si propone la seguente variazione: o B.3 (dottorato di ricerca) da punti 1 a punto 0,50; o B.4 (attività di ricerca scientifica) da punti 1 a punti 0.50. - Per il punto C (titoli di servizio) si propone di portare il massimo da 4 punti a 5 punti, (lasciando invariati i punteggi parziali per C1, C2, C3, ma permettendo di aggiungere anni di servizio). Si chiede inoltre: - l'esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio. - di avere in congruo anticipo i test rispetto a quanto previsto nel bando. - di predisporre la griglia di valutazione con congruo anticipo indicando nel bando la data di pubblicazione - di attivare da parte dell'Amministrazione, tutti i canali necessari con la Funzione Pubblica per la predisposizione della procedura della mobilità professionale che dovrebbe riguardare il 20% del contingente. - di eliminare dall'allegato C (tabella di valutazione) annessa al DM al punto A.1 il riferimento alle abilitazioni. Inoltre, sempre in riferimento all'allegato C (tabella di valutazione), il punto B7 (master e diplomi di perfezionamento della durata 1500 ore valutati 0,20 ciascuno) è incongruente con i precedenti punti B1 e B2 (rispettivamente lauree triennali di indirizzo valutate ciascuna 0,25 e ulteriori lauree magistrali valutati 0,50 ciascuna). Di fatto, un diploma 1500 ore varrebbe di più di una laurea triennale e 3 diplomi 1500 ore più di una laurea magistrale. Di conseguenza è necessario ridurre il punteggio previsto per la lettera B7; - di ridurre nell'allegato C, per la tipologia di titoli valutabili previsti nella sezione B, il totale dei punti di sezione (portandolo da 3 a 2) e di aumentare il punteggio previsto per il servizio (portandolo da 4 a 5) anche in coerenza con quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 bis dell'art.52 del D.L.vo 165/2001; - trattandosi di una procedura che prevede la partecipazione anche di personale di ruolo, al fine del riconoscimento della riserva ex L.68/99 di applicare quanto già fatto in occasione dell'ultimo concorso straordinario per scuola infanzia e primaria dove si prevedeva che "coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n.68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta". ESPRIME parere positivo, condizionato all’accoglimento delle osservazioni e proposte avanzate.
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