La scheda, curata dalla UIL SCUOLA, per muoversi nel “ginepraio”.

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UIL SCUOLA RUA

RIEPILOGO VINCOLI MOBILITÀ

Docenti assunti fino all’anno scolastico 2019/20

Possono, per l’a.s. 2022/23, presentare domanda di trasferimento/passaggio:

  • Se ottengono il movimento in provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola: si bloccano, salvo le deroghe previste1, per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
  • Se ottengono il movimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” e “distretto”): si bloccano, salvo le deroghe previste2, per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non c’è nessun vincolo per richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 22/23.


Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21

Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda di trasferimento o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2020/21:

  • Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
  • Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste3, per il 22/23. Potranno presentare domanda per il 23/24.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

  • Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
  • Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potrannopresentare domanda di mobilità per il 25/26.


Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22

Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2021/22:

  • Non potranno richiedere mobilità, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 23/24. Potranno presentare domanda di mobilità per il 24/25.
  • Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per il 24/25.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

  • Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
  • Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
  • Non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26

[*N.d.R.> PDF scaricabile> circa118 KB> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]
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1Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

2 Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

3 Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

§§§§§§§§§§
Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Documentazioneo.
23 febbraio 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_23FEB2022=RS_2022-02-24»
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